Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29020 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALANTE NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contest l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in re all’art. 63 cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata no solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, nonché per la carenza di puntuale indicazione dell’incidenza dell’eventuale eliminazione, ai fini cosiddetta “prova di resistenza”, degli elementi a carico di cui si la l’inutilizzabilità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’a meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e
considerato che gli ulteriori motivi, inerenti al riconoscimento delle circostan di cui agli artt. 62-bis e 99, secondo comma, cod. pen., oltre a essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede;
che, invero, trattandosi di recidiva infraquinquennale, l’onere argomentati del giudice del merito può ritenersi adeguatamente assolto allorché sia esami in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., l’esiste presupposto formale, rappresentato dalla commissione del nuovo delitto no colposo nei cinque anni dalla precedente condanna, che di quello sostanzia costituito dalla maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere del che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ne ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rim disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinc (si vedano le pagg. 8 e 9);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.