Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7449 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7449 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per aspecificità l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 26 gennaio 2023 dal Tribunale dal Tribunale di Rimini in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (capo a) e 110, 81 cpv., 493ter cod. pen. (capo b).
In particolare, la Corte territoriale ha osservato come l’appellante non si sia confrontata con l’articolato apparato argomentativo della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta circostanza aggravante della destrezza (consistita nel l’aprire con azione rapida la borsa della persona offesa e sfilarne il portafogli senza che questa se ne accorgesse); al diniego dell’ attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche; all’entità della pena base, già contenuta nel minimo edittale, e degli aumenti, particolarmente modesti, per i delitti posti in continuazione.
Avverso la predetta ordinanza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cas sazione il difensore dell’imputata che, con un unico motivo, deduce violazione dell’art. 591 cod. proc. pen., affermando la conformità dell’impugnazione ai requisiti indicati nell’art. 581 cod. proc. pen. Premesso il principio per il quale l’onere di specificità a carico dell’impugnata è direttamente proporzionale alla specificità con cui sono state esposte le ragioni del provvedimento impugNOME, la difesa richiama le argomentazioni dell’appello sostenendo che il furto si era svolto all’interno di un mezzo pubblico affollato e che dunque non era necessaria che la prevenuta esercitasse una particolare abilità; con riguardo al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 in ordine al reato di furto , lamenta che essa non sia stata riconosciuta pur essendolo stata (dal primo Giudice) per il reato di cui al capo b); quanto alle attenuanti generiche, afferma che l’atto di appello consentiva agevolmente di individuare l’oggetto dell a doglianza, costituito da elementi precisi.
In data 26 giugno 2025, è pervenuta memoria del difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, che insiste nelle ragioni del ricorso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi allorquando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; e che l’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con la quale le predette ragioni sono esposte nel provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del favor impugnationis , deve, comunque, contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, COGNOME, Rv. 261650). Si è affermato che il giudice di appello, a seguito della modifica all’art. 581 cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4. n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME NOME, Rv. 281978: in applicazione del principio, la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l’appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, COGNOME NOME, Rv. 288005; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278859). L’art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena di inammissibilità, che, nell’atto di gravame, l’appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell’appello e i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.
Nel caso di specie, dallo stesso provvedimento impugNOME si ricava che la difesa ha reiterato gli argomenti spesi nel precedente grado di giudizio. Sul punto, questa Corte di legittimità ha affermato che il requisito della specificità dei motivi di appello risulta soddisfatto anche in caso di riproposizione della medesima questione interpretativa, pur in assenza di elementi di novità, sempre che risulti pertinente al contenuto della decisione impugnata e tenda a una rivalutazione della quaestio iuris
da parte del giudice superiore (Sez. 1, n. 20272 del 16/06/2020, COGNOME, Rv. 279369). Al riguardo, il provvedimento impugNOME si appalesa illogico e contraddittorio perché, pur ritenendo le censure sollevate affette da genericità, per la mancata adeguata confutazione e il mancato confronto critico con gli argomenti spesi dal primo Giudice, riprende puntualmente i motivi di appello e li confronta con l’intero percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata. Rispondendo ai singoli motivi, la Corte territoriale ne ha dunque riconosciuto di fatto, all’evidenza, la specificità e pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado, che non le avrebbero consentito di adire la procedura de plano , come invece avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME