Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51466 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51466 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME 1 1 M € V Cvs
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 5 dicembre 2022, ha dichiara inammissibile l’appello proposto da NOME avverso la sentenza de Tribunale di Palermo in composizione monocratica, che aveva riconosciuto lo stes COGNOME NOME colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui agli a e 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 n. 2 e 7 cod p
All’imputato era stato contestato di essersi impossessato di un quanti imprecisato di energia elettrica, mediante più azioni esecutive rispondent stesso disegno criminoso, al fine di trarne profitto, tramite la realizzazio allaccio abusivo alla rete. Il reato contestato era aggravato sia dal f l’imputato aveva usato violenza sull’oggetto materiale del reato sia dallO stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.
Ha proposto ricorso l’imputato per il tramite del proprio difensore di fi lamentando l’erronea applicazione della legge processuale con riferimento agli 581 e 591 cod.proc.pen. (declaratoria di inammissibilità in ipotesi non previste legge) e illogicità della motivazione ex art. 606, lett. b) e e), cod.pro Giudice di secondo grado, pur sostenendo la genericità dei motivi d’appello, analizzato e risposto ai suddetti motivi. La patologia dell’atto di appello era esclusa dal fatto di avere egli individuato in detto atto il punto che 5 %intendeva devolvere alla cognizione del giudice di appello, specificando sia i motivi di d rispetto alla motivazione contestata sia l’oggetto della diversa delibe auspicata.
Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con i motivi di appello l’imputato aveva contestato la propria responsab lamentando che il primo giudice non aveva correttamente valutato i documen offerti a propria discolpa, quali i certificati di residenza storici, il locazione, la copia delle bollette. L’atto di appello riporta il ragionamento dal Tribunale, deducendo che gli argomenti addotti dal giudice di primo gr
puntualmente elencati (cfr. pag. 4 dell’atto di appello) non erano idonei a scalfire l differente ricostruzione dei fatti offerta dall’imputato e comprovata dai documenti prodotti.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello, COGNOME richiamandosi ai principi espressi dalla nota pronuncia a Sezioni unite n.8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv.268822. Come noto, la pronuncia in questione ha definitivamente sancito il principio della specificità “estrinseca” dei motivi di appello, stabilendo l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specifici dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisi impugnata.
Tanto premesso la Corte territoriale, nonostante il puntuale richiamo sopra evidenziato, ha invece applicato il diverso principio (confutato, come si dirà, dalle medesime Sezioni unite COGNOME) secondo cui sarebbe inammissibile l’appello che ” si limiti alla ripro posizione dei temi già valutati insufficienti e inidonei dal giudi primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza” ( Sez. 6, n.25711 del 17 maggio 2016, Rv 26701, intervenuta peraltro su fattispecie radicalmente diversa, ossia di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado) . La sentenza impugnata ha quindi incentrato il suo giudizio sulla piena idoneità degli elementi probatori esaminati dal primo giudice a dimostrare la colpevolezza dell’imputato, e sulla insufficienza e inconferenza dei rilievi opposti dal predetto imputato odierno ricorrente, in quanto già esaminati dal Tribunale con adeguata motivazione. Invero, la Corte territoriale, pur dichiarando l’appello inammissibile, ha affrontato, in base al ragionamento evidenziato, tutto il merito della vicenda processuale. In particolare ha diffusamente rilevato come non fosse configurabile alcun deficit probatorio, contrariamente a quanto denunciato dall’appellante, aggiungendo che l’imputato era presente nell’immobile nel momento in cui era stato effettuato l’accertamento, aveva firmato il relativo verbale, aveva con ciò confermato il suo utilizzo del bene in qualità convivente dell’intestataria del contratto, e ha conclusivamente ritenuto l’imputato responsabile di furto di energia elettrica poiché, pur non avendo materialmente realizzato la condotta di collegamento, se ne era consapevolmente avvantaggiato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Così argomentando, la Corte palermitana mostra di confondere il requisito della specificità del motivo, nel senso sopra illustrato, con la riproposizione dell questioni oggetto del primo giudizio, correttamente confutate dal primo giudice, e la ritenuta manifesta infondatezza delle doglianze. COGNOME Come invece affermato dalla
Sezioni Unite COGNOME, la riproposizione, attraverso l’appello, di questioni già di f dedotte in prima istanza e congruamente disattese, ovvero la ritenuta manifesta infondatezza delle questioni devolute, non sono causa di inammissibilità dell’appello. Sul punto le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che la maggiore ampiezza dell’ambito di cognizione del giudizio d’appello rispetto al giudizio di cassazion comporta che” il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. Invece il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicit della motivazione, tassativamente indicati nella lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen. con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, costituire una mera ripro posizione del motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non il fatto in sé, ma il costrutto logico-argomentativo della sentenza d’appello che ha valutato il fatto. Per contro – lo si ribadisce – se nel giudizio d’appello sono certamen deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l’appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. In secondo luogo, va rimarcato che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod proc. pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione. Dunque, il giudice d’appello non potrà fare in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. ricorso alla speciale procedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen.”. (così SU, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv268822, in motivazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Consegue a quanto esposto che, nel caso di specie, l’appello, che aveva certamente proposto questioni già affrontate dal primo giudice, ma con motivi che avevano specificamente individuato i punti della sentenza oggetto di doglianza, non poteva essere dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per l’ulteriore corso.
Roma, 15 novembre 2023