Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27186 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27186 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Legnano Milano il 31/08/1997
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 04/02/2025
udita relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha c l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza d Tribunale di Aosta in data 04/10/2024, deducendo violazione di legge ed in particolare dell’ 581 c.p.p., per avere la Corte di appello ritenuto il difetto di specificità dei mot considerare che, nei motivi di appello, l’imputato aveva censurato la sentenza di primo gr “in punto di pena ovvero trattamento sanzionatorio” sviluppando, con i motivi aggiunti proprie doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato.
2.La Corte di appello nel dichiarare inammissibile il gravame ha fatto corretta applicazione d principi di diritto dettati da questa Corte di legittimità in tema di specificità dell rilevando come l’impugnazione non si fosse confrontata con la puntuale motivazione del giudice di primo grado che, in punto di pena, aveva sviluppato articolate considerazioni pe giustificare il discostamento della pena dal minimo edittale.
Va ricordato che secondo l’insegnamento delle Sez. U. “COGNOME“, “l’appello, al pari del rico per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risulta esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragi sono state esposte nel provvedimento impugnato” (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822).
E’ stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalle Sezioni Unite, che affinc il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si li contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivi valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i ri mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ciò non implica che le censure svo debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell’invo riforma, essendo necessario identificare, con accettabile precisione, i punti cui si riferisco doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal pri giudice (Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Rv.275841; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv.277811).
3.Né, d’altra parte, può ritenersi che il difetto di specificità dell’appello possa dirsi sanat presentazione dei motivi aggiunti, come assunto dal ricorrente, giacché la genericità del motiv di appello – e, quindi, la sua genetica inammissibilità – non può essere ripianata da motivi aggiunti presentati nel termine di legge, infatti, nessuna fonte di integrazione successiva de carenze dell’impugnativa principale è idonea a porre rimedio alla non corretta, inizi impostazione della doglianza (su quest’ultimo punto, benché con riferimento al ricorso per cassazione, cfr. Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Rv. 242129; Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, Rv.219087).
Questa tesi, trova conferma nella disciplina generale sulle impugnazioni (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione principale si estende ai moti nuovi e ciò – si aggiunge – a prescindere dal contenuto di questi ultimi. (Sez. 5, n. 2425
31/10/2024, Rv. 287496).
4.Alla luce di quanto complessivamente esposto deve quindi dichiararsi l’inammissibilità del ricorso cui consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Roma, 10 giugno 2025
GLYPH
Il consigliere estensore
Il presidente
GLYPH
NOME COGNOME
NOME COGNOME