Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51796 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51796 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARBONIA il 28/10/1950
avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 5 febbraio 2019, dichiarava inammissibile per aspecificità l’appello avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 18 dicembre 2017, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 646 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inammissibilità per genericità dell’atto di appello nel quale, per contro, sarebbero stati evidenziati in modo specifico gli elementi di gravame.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi deve essere dichiarato inammissibile.
Correttamente e con motivazione congrua la Corte di appello ha evidenziato che il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado non si confrontava in alcun modo con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
Come è noto questa Corte di legittimità ha già avuto modo di statuire che «L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822).
Nella motivazione della citata sentenza si è, in particolare, chiarito che se nel giudizio d’appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l’appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve però essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado e, ancora, che le considerazioni che precedono riguardano, non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.
Di tali requisiti era invece privo l’atto di appello formulato nell’interes dell’imputata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.