Speciale tenuità stupefacenti: il ricorso generico è inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di detenzione di sostanze stupefacenti, ribadendo principi fondamentali sia in materia di diritto penale sostanziale, come la valutazione della speciale tenuità stupefacenti, sia in ambito processuale, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità del ricorso. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di argomenti già respinti nei gradi precedenti, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello alla pena di due anni di reclusione e 6.000 euro di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante un controllo presso la sua abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, erano stati rinvenuti oltre 30 grammi di hashish, suddivisi in due quantitativi, dai quali sarebbe stato possibile ricavare ben 439 dosi singole. La sostanza era inoltre confezionata in ovuli, una modalità che, secondo i giudici di merito, indicava una chiara destinazione allo spaccio e non a un uso meramente personale.
I Motivi del Ricorso e la speciale tenuità stupefacenti
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, ha contestato la motivazione della Corte d’Appello riguardo alla finalità di spaccio, sostenendo che la detenzione fosse per uso personale. In secondo luogo, ha criticato il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) e della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), collegata alla presunta speciale tenuità stupefacenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su argomentazioni nette e consolidate nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni: la riproposizione dei motivi d’appello
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali: uno di carattere processuale e uno di carattere sostanziale.
Inammissibilità per Genericità
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorrente si è limitato a riproporre i medesimi argomenti già avanzati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato il suo costante orientamento secondo cui il ricorso è inammissibile se non si confronta in modo critico e specifico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Limitarsi a una sterile ripetizione delle censure già formulate equivale a non presentare un vero motivo di ricorso, rendendo l’atto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Esclusione della Lieve Entità e della speciale tenuità stupefacenti
Nel merito, la Corte ha comunque ritenuto infondate le censure. La finalità di spaccio era stata logicamente desunta non solo dalla quantità ingente (439 dosi), ma anche dalla purezza della sostanza e dalle modalità di confezionamento (ovuli), elementi che escludevano un uso esclusivamente personale.
Di conseguenza, è stata correttamente esclusa anche la fattispecie di lieve entità. La capacità di rifornire un numero così elevato di assuntori, secondo i giudici, denota un’offensività della condotta ben superiore a quella “minima” richiesta dalla norma.
Infine, per quanto riguarda l’attenuante della speciale tenuità stupefacenti (art. 62 n. 4 c.p.), la Cassazione ha ribadito che, per la sua applicazione ai reati in materia di droga, è necessario che sia il lucro (perseguito o conseguito) sia l’evento dannoso o pericoloso siano di speciale tenuità. In questo caso, il potenziale guadagno derivante dalla vendita di 439 dosi e il conseguente pericolo per la salute pubblica non potevano in alcun modo essere considerati di lieve entità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima, di natura processuale, è che un ricorso per Cassazione deve essere un atto mirato, che dialoga criticamente con la sentenza che intende impugnare, non una semplice riproposizione di doglianze pregresse. La seconda, di natura sostanziale, conferma i rigidi criteri per il riconoscimento della lieve entità del fatto e dell’attenuante del danno di speciale tenuità nei reati di droga: il numero di dosi ricavabili resta un parametro fondamentale per valutare l’offensività della condotta e l’entità del pericolo, rendendo difficile l’applicazione di tali benefici in presenza di quantitativi significativi.
Quando un ricorso in Cassazione per reati di droga viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi argomenti già presentati e respinti in appello, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Perché la detenzione di 439 dosi di hashish non è stata considerata un fatto di “lieve entità”?
Perché la Corte ha ritenuto che una tale quantità, capace di rifornire numerosi assuntori, superasse la soglia della “minima offensività penale” richiesta per la configurazione della fattispecie di lieve entità, indicando un pericolo concreto e non trascurabile.
Quali sono i requisiti per applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) nei reati di stupefacenti?
È necessario che sia l’entità del lucro (conseguito o che si intendeva conseguire) sia l’entità dell’evento dannoso o pericoloso del reato siano, congiuntamente, di speciale tenuità. In questo caso, 439 dosi non permettevano di considerare minimi né il potenziale profitto né il pericolo per la salute pubblica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13071 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13071 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 15/10/1983
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il 1:11, ale d’appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha ridot inflitta al medesimo, con la quale era stato condannato, alla pena di anni due di Di clusione e € 6.000 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre per la detenzione a fini di spaccio di grammi 12,268 + 19,168 di hashish da cui erno 439 dosi.
th.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione:: fini di spaccio della sostanza stupefacente, il secondo motivo il vizio di motivazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1 alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente cp’ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza con con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene argc n lentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale, lineari e confc r – pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha detenzione della sostanza stupefacente rivenuta nell’abitazione ove era detenuto a domiciliari, era finalizzata ad un uso non esclusivamente personale in ragione della :i sostanza stupefacente, rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, da cui pote ricavate ben 439 dosi singole e tenuto conto della percentuale di purezza della sosta delle modalità di confezionamento / custodite in ovuli, circostanze da cui tratto la concil isio destinazione ad un uso non meramente personale. Anche l’esclusione della fattispncie entità è stata congruamente argomentata e ciò sulla scorta del peso ponderale da cu l di rifornire numerosi assuntori. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, l Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 – 02), la lieve entità d essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, de dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla dispos modalità, circostanze dell’azione), minima offensività congruamente esclusa.
Anche l’esclusione della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. è stata c esclusa sul rilievo che tenuto conto della quantità di sostanza stupefacente da cui erE n. 439 dosi singole, non era ravvisabile un lucro di speciale tenuità così come ncn tenuità l’evento dannoso. Perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, El circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro (conseguendo o conseguito) E! d dannoso o pericoloso del reato (Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Sa n 269032). Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell’offesa e dell’entità del o conseguito, sarà applicabile l’attenuante comune. Principii a cui si è attenuto
merito.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p. condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/03/2025