La Speciale Tenuità: Quando il Valore del Bene Esclude lo Sconto di Pena
L’applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale, non è mai automatica. Essa richiede una valutazione attenta e concreta da parte del giudice, che deve considerare non solo il valore economico del bene ma anche altri fattori rilevanti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, chiarendo i criteri per escludere tale attenuante in un caso di ricettazione di un ciclomotore.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di ricettazione. L’oggetto del reato era un ciclomotore. L’imputata, attraverso il suo legale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando un unico vizio della sentenza d’appello: la mancata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno. Secondo la difesa, il valore del ciclomotore era tale da giustificare una riduzione della pena.
La Valutazione della Corte di Cassazione sulla Speciale Tenuità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata, non una semplice ripetizione di doglianze precedenti.
La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per escludere l’attenuante. Questo rende il ricorso non solo ripetitivo ma anche manifestamente infondato, poiché non riesce a individuare vizi reali nella decisione precedente.
Le Motivazioni
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici di merito avevano negato la speciale tenuità. La Corte d’Appello aveva evidenziato che la valutazione del danno non poteva essere superficiale. Nel caso specifico, erano stati considerati diversi elementi concreti:
1.  Il valore economico del ciclomotore: Nonostante non sia specificato l’importo, i giudici hanno ritenuto che il veicolo, appartenente a una nota marca e modello, avesse un valore economico non trascurabile.
2.  Lo stato del bene: Il ciclomotore era “regolarmente marciante”, quindi in perfette condizioni di funzionamento, il che ne aumentava il valore effettivo.
3.  L’utilità per il proprietario: Era stato considerato anche l’uso che il legittimo proprietario faceva del veicolo. La privazione di un bene funzionante e utilizzato rappresenta un danno concreto che va oltre il mero valore di mercato.
In base a questi elementi, i giudici hanno concluso che il fatto non poteva essere considerato di “speciale tenuità”. La decisione è in linea con la giurisprudenza consolidata della stessa Corte di Cassazione, la quale stabilisce che la valutazione del danno deve essere complessiva e non limitata a una stima astratta.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità, non basta affermare che il danno sia lieve. È necessario che l’analisi del giudice, basata su prove concrete, porti a questa conclusione. Il valore di mercato, le condizioni del bene e la sua importanza per la vittima sono tutti fattori determinanti. La decisione serve anche da monito: un ricorso in Cassazione deve basarsi su critiche specifiche e fondate alla sentenza impugnata; in caso contrario, non solo sarà respinto, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto una mera riproposizione di argomenti già dedotti e respinti nel giudizio d’appello. Mancava di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risultando quindi non specifico e solo apparente.
Quali elementi hanno portato i giudici a escludere l’attenuante della speciale tenuità?
I giudici hanno escluso l’attenuante basandosi su una valutazione complessiva del danno, che teneva conto del valore economico del ciclomotore (di marca e modello noti), del suo stato di perfetto funzionamento (“regolarmente marciante”) e dell’uso che ne faceva il legittimo proprietario. Questi fattori hanno dimostrato che il danno non era di minima entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in ambito penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33608 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33608  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai descritti vizi logici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della esclusione dell’applicabilità de circostanza attenuante in parola nel caso di specie (si veda, in particolare, pagina 4, ove si evidenzia come il valore economico del ciclomotore oggetto di ricettazione, di una nota marca e modello e regolarmente marciante, nonché l’uso che di esso ne faceva il legittimo titolare, non consentano di ritenere il fatto d speciale tenuità, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità dettati al riguardo – cfr. Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.