Speciale Tenuità e Stupefacenti: La Cassazione Nega l’Attenuante per 27 Dosi
L’applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali, specialmente in materia di reati legati agli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sui limiti di applicabilità di tale attenuante, stabilendo che la detenzione di un quantitativo di cocaina sufficiente per confezionare 27 dosi medie non rientra in questa casistica. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina dal quale sarebbe stato possibile ricavare 27 dosi singole di media efficacia.
La difesa del ricorrente aveva basato la propria linea sull’applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del danno e del lucro, sostenendo che le circostanze del fatto giustificassero una riduzione della pena. Secondo la tesi difensiva, il fatto non presentava una gravità tale da escludere il beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente la tesi difensiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto ritenuto manifestamente infondato.
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello nel negare l’attenuante era logica, coerente e giuridicamente corretta. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione sulla speciale tenuità
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dei requisiti per l’applicazione dell’attenuante della speciale tenuità. La Cassazione ha ribadito che, per poter beneficiare di tale sconto di pena, devono ricorrere congiuntamente due condizioni: il lucro perseguito deve essere di speciale tenuità e l’evento dannoso o pericoloso causato alla collettività deve essere anch’esso di speciale tenuità.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la detenzione di una quantità di cocaina sufficiente per il confezionamento di 27 dosi medie esclude in radice entrambi i requisiti. Un simile quantitativo non può essere considerato né fonte di un lucro particolarmente esiguo, né causa di un pericolo sociale di lieve entità. La motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato l’attenuante proprio sulla base di questa valutazione quantitativa, è stata quindi giudicata pienamente condivisibile e immune da vizi logici o giuridici.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di stupefacenti e applicazione dell’attenuante della speciale tenuità. La decisione invia un messaggio chiaro: la valutazione sulla lieve entità del fatto non può prescindere da un’analisi oggettiva del quantitativo di sostanza detenuta. Un numero di dosi significativo, come quello di 27, è di per sé un elemento sufficiente a escludere il beneficio, in quanto indice di una potenziale lesività e di un profitto non trascurabili. Questa pronuncia rappresenta un punto di riferimento importante per gli operatori del diritto, confermando che la lotta al traffico di stupefacenti passa anche attraverso un’interpretazione severa delle circostanze che potrebbero mitigarne la repressione penale.
Quando non si applica la circostanza attenuante della speciale tenuità nei reati di droga?
Secondo questa ordinanza, l’attenuante non si applica quando il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta è oggettivamente significativo. Nel caso di specie, la detenzione di cocaina sufficiente per 27 dosi medie è stata considerata incompatibile con i requisiti di un lucro e di un danno di speciale tenuità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato, a norma dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dalla Corte.
Perché il ricorso è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ perché le argomentazioni della difesa non avevano alcuna possibilità di essere accolte. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da un apparato argomentativo completo e corretto, che soddisfaceva pienamente l’obbligo di motivazione, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all’art 62, n. 4, cod. pen.
Difatti, i giudici territoriali hanno legittimamente argomentato sul punto, rilevando come nella specie non ricorrano i requisiti del lucro di speciale tenuità dell’evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, trattandosi di illecit detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina sufficiente per il confezionamento di n. 27 dosi singole medie.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024