Speciale Tenuità e Limiti del Ricorso: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per Cassazione e sui criteri di valutazione della circostanza attenuante della speciale tenuità nei reati di spaccio di sostanze stupefacenti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato in appello, ribadendo principi fondamentali della procedura penale e del diritto sostanziale. Questo caso dimostra come il tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti sia destinato a fallire di fronte alla natura del giudizio di legittimità.
Il Contesto del Ricorso: La Decisione della Corte d’Appello
Un soggetto, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo. I motivi del ricorso erano principalmente tre:
1. Una presunta errata ricostruzione e valutazione dei fatti e del materiale probatorio da parte dei giudici di merito.
2. La mancata concessione dell’attenuante della speciale tenuità del fatto, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti.
3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e una determinazione della pena ritenuta eccessiva.
L’appellante, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a conclusioni diverse da quelle dei giudici dei primi due gradi di giudizio.
La Valutazione della Cassazione sulla speciale tenuità
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un ‘terzo giudice’ che può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata.
Per quanto riguarda l’attenuante della speciale tenuità, i giudici hanno ritenuto la decisione della Corte d’Appello pienamente motivata. L’esclusione dell’attenuante non si basava solo sul profitto accertato di 60 euro derivante da una singola vendita, ma era posta in correlazione con la detenzione di ulteriori quantitativi di sostanza, chiaramente destinati ad altre attività di spaccio. La Corte ha quindi valutato l’intera condotta, concludendo che non sussisteva il presupposto di un lucro di speciale tenuità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’inammissibilità sono chiare e seguono un percorso logico consolidato nella giurisprudenza.
In primo luogo, le censure relative alla valutazione delle prove sono state respinte perché estranee al giudizio di legittimità. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e adeguata, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di Cassazione.
In secondo luogo, la valutazione sulla speciale tenuità è stata ritenuta corretta. La Cassazione ha sottolineato che la Corte territoriale non ha escluso in astratto la compatibilità dell’attenuante, ma ne ha valutato l’insussistenza in concreto. La motivazione era logica e coerente con le risultanze processuali, che indicavano un’attività di spaccio non occasionale o di lieve entità.
Infine, anche la decisione sulla pena e sulle attenuanti generiche è stata considerata adeguatamente motivata, in quanto la Corte d’Appello aveva condiviso il giudizio del tribunale sull’assenza di elementi favorevoli all’imputato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda è la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equamente determinata in 3.000 euro.
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) e non può essere utilizzato come un pretesto per richiedere una nuova valutazione dei fatti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’atto di appello deve essere redatto con estrema perizia, concentrandosi sui profili giuridici e sui vizi logici della sentenza, piuttosto che sperare in una improbabile riconsiderazione del materiale probatorio.
È possibile contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito in Cassazione?
No, non è possibile. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Come viene valutata la circostanza della ‘speciale tenuità’ in un reato di spaccio?
La valutazione non si limita a un singolo episodio o a un singolo profitto, ma considera l’intera condotta. Nel caso specifico, anche se è stato accertato un profitto di soli 60 euro, la detenzione di ulteriori quantitativi di droga destinati allo spaccio ha portato i giudici a escludere che il lucro complessivo fosse di ‘speciale tenuità’.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46264 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46264 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento delle condotte di spaccio della sostanza stupefacente, basata sulle risultanze acquisite che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado;
ritenuto, quanto alla circostanza attenuante della profitto di speciale tenuità, che la sua esclusione in considerazione del profitto di euro 60,00 ottenuto dalla vendita di parte della sostanza stupefacente, è posto in evidente correlazione all’accertata detenzione di ulteriori quantitativi destinati allo spaccio; quindi si tratta di una decisione che non ha affatto escluso in assoluto la compatibilità della circostanza attenuante invocata dal ricorrente nell’ipotesi di reato prevista dall’art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, ma ne ha valutato l’insussistenza in concreto, ritenendo non ricorrente il presupposto di fatto dell’aver agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, con motivazione congrua logicamente e coerente alle risultanze in atti;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pp. 4 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore