Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38486 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
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ÌL FUNZIONA NOME sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA a Napoli; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 20/09/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO ch
ha pronunciato la seguente
oggi, 21 OTT. 2624
SENTENZA
chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologn confermava parzialmente la sentenza del tribunale di Reggio Emilia del 14 maggio 2020, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena final relativa al reato di cui all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90.
Avverso la predetta sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo di impugnazione.
3.Deduce la violazione di legge processuale per la mancata applicazione della fattispecie di non punibilità dell’art. 131 bis c.p., pur sussist requisiti e pur dovendo il giudice procedere anche d’ufficio al rela riconoscimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte e come ripreso dal ricorrente, l’art. 129 cod. proc. pen., dedicato nella ru all’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibili pur non facendo menzione dell’ipotesi in cui ricorra una causa di non punibili integra comunque una norma di “portata generale, sistemica. Essa, come già ritenuto dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv 230529), non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autono rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epil proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado processo, presuppone l’esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza contraddittorio”.
In altri termini alla luce dell’indicato ruolo sistemico, l’articolo citato c l’adozione di tutte le formule di proscioglimento.
Purtuttavía, con particolare riferimento alla fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., qui in rilievo, non può trascurarsi il dato per cui tale articolo ha int un nuovo istituto di diritto sostanziale – la causa di esclusione della punibili la speciale tenuità del fatto di reato -, per il cui riconoscimento è richie apprezzamento volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicati richiesti dalla norma, che come tale presuppone una analisi attenta e articol rispetto alla quale le ponderazioni sull’esistenza dei presupposti essenzial l’applicabilità della causa di non punibilità in parola sono caratterizza un’intrinseca ed insuperabile natura di merito (Sez.U, n. 13681 del 25/02/201 Tushaj, Rv. 26659001; Sez.7, n.37353 del 21/07/2016, COGNOME; Sez.7, n.36719 del 14/07/2016, COGNOME). E’ stato in tal senso precisato che la valutazione particolare tenuità del fatto richiede l’analisi e la considerazione della con delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Si tratta ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che son conseguentemente espresse in motivazione, magari in guisa implicita. Tale ricostruzione dell’istituto trova ulteriore conferma nella necessità di compier valutazioni di cui si discute alla luce dell’art. 133, primo comma, cod. pe richiamo mette in campo, oltre alle caratteristiche dell’azione e alla gravit danno o del pericolo, anche l’intensità del dolo e il grado della colpa.
Alla luce di quanto sinora osservato, appare evidente che la portat fattuale dell’analisi che si impone con la fattispecie in esame, a carico del gi e nel contraddittorio tra le parti, impedisce, in assenza – come nel caso in es – di ogni interlocuzione proposta ex art. 131 bis cod. ppzoc. pen. dall’interes
nel giudizio di appello, di rinvenire un vizio di violazione di legge, alla stregua di quanto astrattamente prospettabile, invece, nel caso, anche e sussumibile in ipotesi nell’ambito dell’art. 129 cod. proc. pen., di inter estinzione per prescrizione del reato: trattandosi, al contrario, di un suscettibile di connotarsi secondo caratteri di obiettività e indiscutibilità quanto tali sono alla base di un vizio di violazione di legge processuale, c dedotto in ricorso.
In altri termini, la rilevabilità di ufficio, da parte del giudice, ex cod. proc. pen., della speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c. come intrinsecamente connotata in termini fattuali e valutativi, non coinci necessariamente con un obbligo, processualmente sanzionabile, dello stesso, d pronunziare su tale questione anche in assenza di conforme sollecitazione parte.
A tanto deve aggiungersi anche il costante insegnamento di legittimità secondo il quale si è negato che la causa di esclusione della punibili argomento possa essere dedotta per la prima volta in cassazione, se disposizione dell’art. 131-bis cod. pen. era già in vigore alla data deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art comma 3, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017 Moio, Rv. 271877; conf. Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 275782 Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).
Va infine osservato, per completezza, che con il ricorso la difesa affrontato nell’atto di impugnazione esclusivamente il tema della ‘particol tenuità dell’offesa’ senza nulla indicare o allegare in ordine alla non abitual comportamento tenuto dell’imputato a fronte della recidiva riconosciuta.
Il ricorso va, dunque, rigettato con condanna del ricorrente al pagannent delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Così deciso, il 23.05.2024.