Speciale tenuità del fatto: la Cassazione conferma i limiti all’applicazione
L’istituto della speciale tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, ma la sua applicazione è soggetta a criteri rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che, in assenza di connotati di particolare irrilevanza della condotta, tale esimente non può essere riconosciuta. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i confini di questa causa di non punibilità.
Il Caso: Ricorso Contro la Mancata Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione nei suoi confronti della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto. Secondo la difesa, il reato commesso avrebbe dovuto essere considerato di lieve entità, rientrando così nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale tesi, fornendo una motivazione specifica sulla gravità della condotta.
L’Applicabilità della speciale tenuità del fatto
L’articolo 131-bis del codice penale prevede che un reato non sia punibile quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale. L’obiettivo della norma è escludere la sanzione penale per fatti che, pur costituendo reato, sono talmente marginali da non giustificare l’intervento repressivo dello Stato.
Perché l’esimente possa trovare applicazione, il giudice deve valutare due indici principali:
1. Modalità della condotta e esiguità del danno: si analizza come il reato è stato commesso e quali conseguenze ha prodotto.
2. Non abitualità del comportamento: l’autore non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso reati della stessa indole.
La Valutazione del Giudice di Merito
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva escluso la speciale tenuità del fatto motivando la sua decisione sulla base delle specifiche caratteristiche dell’azione compiuta dall’imputato. Evidentemente, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che la condotta non potesse essere qualificata come di lieve entità, superando quella soglia di minima offensività richiesta dalla norma.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una “congrua motivazione” per giustificare la non applicabilità dell’art. 131-bis c.p. In particolare, è stata evidenziata “l’assenza di connotati di speciale tenuità della condotta”.
La Cassazione, in sede di legittimità, non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata e priva di vizi logici, il ricorso è stato respinto. La decisione implica che la valutazione sulla tenuità del fatto spetta al giudice di merito, e se questa è supportata da un ragionamento coerente, non può essere censurata in Cassazione.
Conclusioni: Criteri Rigorosi per la Tenuità del Fatto
L’ordinanza in commento conferma un principio consolidato: la valutazione sulla speciale tenuità del fatto è un giudizio complesso che non si basa solo sulla qualificazione giuridica del reato, ma richiede un’analisi approfondita delle circostanze concrete. La decisione di non punire deve essere riservata a casi eccezionali, dove l’offesa al bene giuridico protetto è realmente minima. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, a riprova della manifesta infondatezza del suo ricorso.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva già fornito una motivazione congrua e logica per escludere l’applicazione dell’esimente della speciale tenuità del fatto.
Qual era l’argomento principale del ricorso?
L’argomento centrale era la presunta errata mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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(Cos ma)
Rilevato che l’unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 2 sent.) quanto all’inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. dovuta all’assenza di connotati di speciale tenuità della condotta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024