Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23453 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23453 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Torre Annunziata; nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato a Gragnano il 1.03.1990; avverso la sentenza 18/12/2024 del tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza di cui in epigrafe, il Giudice monocratico del tribunale di Napoli, assolveva NOME COGNOME in ordine ai reati ex artt. 44 lett. c) DPR 380/01, 64 65 71, 72, 83 e 95, DPR 380/01, 181 Dlgs. 42/04 e 734 c.p. per la speciale tenuità del fatto.
Avverso la predetta sentenza il pubblico ministero del tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di impugnazione.
Si rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine all’art. 131 bis c.p. e vizi di motivazione omessa o illogica, stante il mancato rispetto dei criteri
giurisprudenziali (puntualmente richiamati) che devono presiedere alla eventuale applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. in materia edilizia ed urbanistica
nonché evidenziando come l’immobile non sia di ridotte dimensioni, non sia mai stato sanato né sia sanabile, e che risulta realizzato sine titulo e in violazione di
plurime disposizioni e vincoli. Aggiunge che in ordine al reato ex art. 734 c.p.
non si sono illustrate le ragioni di applicabilità della fattispecie ex art. 131 b c. p.
4. Il ricorso è fondato, a fronte della consistenza dell’opera, della sussistenza di plurime violazioni in materia urbanistica e in ordine alla disciplin
paesaggistica ed antisismica (circostanze ostative alla fattispecie applicata ex art. 131 bis c.p., per consolidata giurisprudenza pure richiamata in ricorso) e
della assenza di ogni motivazione in ordine al reato ex art. 734 c.p.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale
di Torre Annunziata in altra persona fisica.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Torre Annunziata, in altra persona fisica.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025
Il C nsigliere estensore
Il Presiderte