Speciale tenuità del fatto: quando non si applica nei reati edilizi?
L’istituto della speciale tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131 bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema giudiziario, consentendo di non punire condotte illecite di minima gravità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23453/2025, ha ribadito la necessità di un rigoroso percorso motivazionale, annullando un’assoluzione per una serie di reati in materia edilizia e paesaggistica.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza del Giudice monocratico del tribunale di Napoli, che aveva assolto un imputato da diverse accuse. I reati contestati erano numerosi e spaziavano dalla violazione delle normative urbanistiche (DPR 380/01) e antisismiche, alla deturpazione di bellezze naturali (art. 734 c.p.) e alla violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’insieme delle condotte rientrasse nell’ambito della speciale tenuità del fatto, escludendone quindi la punibilità.
Il Ricorso del Pubblico Ministero e la speciale tenuità del fatto
Contro questa decisione, il Pubblico Ministero del tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era la violazione di legge in riferimento all’art. 131 bis c.p. e un vizio di motivazione. Secondo l’accusa, la sentenza era carente, se non del tutto priva, di una spiegazione logica che giustificasse l’applicazione della causa di non punibilità. In sostanza, il giudice non avrebbe spiegato perché, nonostante la pluralità e la natura dei reati, il fatto potesse essere considerato di speciale tenuità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando la sentenza di assoluzione e disponendo il rinvio per un nuovo giudizio al tribunale di Torre Annunziata. La Corte ha condiviso le perplessità sollevate dall’accusa, riconoscendo la fondatezza del vizio di motivazione lamentato.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si concentra sulla corretta applicazione dei criteri previsti dall’art. 131 bis c.p. per la speciale tenuità del fatto. Per escludere la punibilità, il giudice deve valutare due indici-requisiti: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La valutazione dell’offesa deve tenere conto delle modalità della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo e del grado della colpevolezza.
Nel caso specifico, il giudice di primo grado si era limitato ad assolvere l’imputato senza fornire un’argomentazione adeguata che desse conto del rispetto di tali criteri. La presenza di una pluralità di reati, che ledono beni giuridici diversi (l’ordinato sviluppo del territorio, la sicurezza delle costruzioni, il paesaggio), avrebbe richiesto una motivazione ancora più approfondita. Il semplice fatto che le singole violazioni possano apparire di modesta entità non è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’istituto, se la condotta nel suo complesso rivela una significativa offensività. La sentenza impugnata mancava di questa valutazione complessiva, risultando quindi viziata per motivazione omessa o illogica.
Le Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione offre un importante monito: la speciale tenuità del fatto non è un passe-partout per archiviare procedimenti penali. La sua applicazione deve essere il risultato di un’analisi ponderata e trasparente, esplicitata in una motivazione completa e coerente. In particolare, nei casi di reati edilizi e paesaggistici, dove spesso vengono lesi interessi collettivi, il giudice deve dimostrare di aver considerato tutti gli aspetti della condotta e la sua effettiva incidenza sui beni giuridici tutelati. L’annullamento con rinvio obbligherà il nuovo giudice a un esame più approfondito, garantendo che la decisione finale sia fondata su un percorso logico-giuridico ineccepibile.
Perché la Cassazione ha annullato l’assoluzione per speciale tenuità del fatto?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza perché il giudice di primo grado non ha fornito una motivazione adeguata per la sua decisione, omettendo di spiegare perché la condotta, nonostante la pluralità di reati contestati, potesse essere considerata di particolare tenuità secondo i criteri dell’art. 131 bis c.p.
L’assoluzione per speciale tenuità del fatto è possibile se si commettono più reati?
Sì, ma richiede una motivazione particolarmente rigorosa. Il giudice deve valutare la condotta nel suo complesso e dimostrare in modo chiaro e logico che, nonostante la pluralità delle violazioni, l’offesa ai beni giuridici tutelati sia minima e il comportamento dell’autore non sia abituale.
Cosa accade dopo l’annullamento della sentenza?
La causa è stata rinviata al tribunale di Torre Annunziata per un nuovo processo. Un diverso giudice dovrà riesaminare il caso e decidere nuovamente, tenendo conto dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione e fornendo una motivazione completa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23453 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23453 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Torre Annunziata; nel procedimento a carico di NOME nato a Gragnano il DATA_NASCITA; avverso la sentenza 18/12/2024 del tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO. Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza di cui in epigrafe, il Giudice monocratico del tribunale di Napoli, assolveva NOME COGNOME in ordine ai reati ex artt. 44 lett. c) DPR 380/01, 64 65 71, 72, 83 e 95, DPR 380/01, 181 Dlgs. 42/04 e 734 c.p. per la speciale tenuità del fatto.
Avverso la predetta sentenza il pubblico ministero del tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di impugnazione.
Si rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine all’art. 131 bis c.p. e vizi di motivazione omessa o illogica, stante il mancato rispetto dei criteri
giurisprudenziali (puntualmente richiamati) che devono presiedere alla eventuale applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. in materia edilizia ed urbanistica
nonché evidenziando come l’immobile non sia di ridotte dimensioni, non sia mai stato sanato né sia sanabile, e che risulta realizzato sine titulo e in violazione di
plurime disposizioni e vincoli. Aggiunge che in ordine al reato ex art. 734 c.p.
non si sono illustrate le ragioni di applicabilità della fattispecie ex art. 131 b c. p.
- Il ricorso è fondato, a fronte della consistenza dell’opera, della sussistenza di plurime violazioni in materia urbanistica e in ordine alla disciplin
paesaggistica ed antisismica (circostanze ostative alla fattispecie applicata ex art. 131 bis c.p., per consolidata giurisprudenza pure richiamata in ricorso) e
della assenza di ogni motivazione in ordine al reato ex art. 734 c.p.
- Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale
di Torre Annunziata in altra persona fisica.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Torre Annunziata, in altra persona fisica.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025
Il C nsigliere estensore
Il Presiderte