Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1622 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1622 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Tempio Pausania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME impugna la sentenza con la quale la Corte di appello, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, lo ha condannato, al netto della riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione in ordine al reato di peculato continuato.
Secondo la ricostruzione operata dai giudici di appello, COGNOME, in qualità di ispettore di igiene della RAGIONE_SOCIALE, si appropriava sistematicamente di parte del carburante presente nel serbatoio dell’autovettura di cui disponeva per ragioni di servizio.
Avverso tale provvedimento, la difesa del ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso.
2.1. Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, concernendo entrambi il vizio di violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.
Premesso che al ricorrente Ł stata contestata una condotta continuata di peculato, consistita in prelievi di carburante che, singolarmente considerati, erano di minimo rilievo, la difesa eccepisce che l’entità del profitto non poteva essere computata con riguardo alla sommatoria delle appropriazioni (quantificati in circa 1.360 litri corrispondenti al valore di €1.957,00), dovendosi, invece, far riferimento a ciascun prelievo.
Qualora l’attenuante fosse stata valutata in relazione all’episodio ritenuto piø grave, si sarebbe dovuto necessariamente riconoscere la tenuità del danno, posto che l’appropriazione ammontava ad un importo inferiore ad €15,00.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio della motivazione e violazione di legge, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe invertito l’onere della prova.
La difesa censura il ragionamento induttivo recepito dalla Corte di appello e basato sull’accertamento del consumo medio dell’autovettura in uso a COGNOME, per poi porla a confronto con i diversi dati emersi dalla consulenza di parte, al fine di dimostrare come non fosse stata raggiunta la prova certa dell’appropriazione di parte del carburante.
Si eccepisce, inoltre, che non sarebbe stata correttamente valutata la giustificazione offerta da COGNOME in relazione all’episodio in occasione del quale la polizia giudiziaria monitorava l’aspirazione di parte del carburante, subito dopo che COGNOME aveva fatto rifornimento.
L’imputato, infatti, aveva riferito di aver avuto il sospetto che il benzinaio avesse inserito benzina, anzichØ gasolio, ragion per cui si era recato presso l’abitazione di famiglia ove, munitosi di un tubo e di una tanica, aveva prelevato una parte del carburante per poi portarlo ad analizzare.
A supporto della tesi difensiva, si censura anche il travisamento delle dichiarazioni rese dai testi COGNOME, la quale riferiva che in un’occasione precedente, rifornendosi presso il medesimo distributore, le era stato immesso carburante diverso da quello necessario, nonchØ dal teste COGNOME NOME (fratello dell’imputato) che aveva riferito in merito al ritorno a casa del fratello in orario lavorativo.
Il ricorso Ł stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti di seguito specificati.
Seguendo l’ordine logico, deve in primo luogo esaminarsi il secondo motivo di ricorso, concernente l’accertamento della responsabilità per il reato di peculato.
Il motivo Ł manifestamente infondato, nella misura in cui sollecita la Corte ad una rivalutazione delle risultanze dell’accertamento tecnico concernente i consumi di carburante dell’autovettura in uso a COGNOME.
La Corte di appello ha analiticamente raffrontato i dati emersi a seguito della verifica compiuta dal consulente del PM (utilizzato l’autovettura in uso a COGNOME), con quegli forniti dal consulente della difesa (che aveva impiegato un’autovettura dello stesso modello).
Sulla base del raffronto, i giudici di appello hanno ritenuto maggiormente attendibile il dato emerso a seguito degli accertamenti del consulente del P.M., pur sottolineando che ove pure si prendessero a riferimento i consumi accertati dal consulente della difesa risulterebbe in ogni caso un consumo nettamente inferiore a quello riportato dall’imputato nel periodo in contestazione (così pg.15).
A fronte di una motivazione logica, basata sulla maggiore attendibilità della verifica eseguita con il medesimo veicolo della RAGIONE_SOCIALE in uso a COGNOME e, soprattutto, seguendo il tragitto usualmente compiuto dall’imputato, le risultanze della consulenza di parte sono state correttamente ritenute inidonee ad escludere la responsabilità dell’imputato.
2.1. Anche le deduzioni difensive formulate in relazione all’episodio accertato il 3 aprile 2017 sono aspecifiche, in quanto non si confrontano con il nucleo motivazionale della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha ricostruito il servizio di osservazione posto in essere al fine di acquisire la prova diretta del prelievo di carburante da parte di COGNOME.In occasione di tale attività, gli operanti notavano COGNOME recarsi a fare rifornimento e, poco dopo, dirigersi verso l’abitazione di famiglia, ove prelevava una tanica ed un tubo appositamente predisposto,
iniziando a travasare il carburante dal serbatoio alla tanica.
L’imputato si Ł difeso eccependo che tale condotta era esclusivamente finalizzata a prelevare un piccolo quantitativo di carburante da far analizzare in officina, temendo che il benzinaio avesse per errore immesso benzina, anzichØ gasolio, tant’Ł che l’autovettura aveva dato sintomi di malfunzionamento.
Orbene, a fronte della giustificazione offerta dall’imputato, la Corte di appello ha individuato elementi obiettivi e tali da dimostrare la sicura falsità della versione difensiva.
¨ emerso, infatti, che l’officina presso la quale COGNOME avrebbe inteso far verificare il carburante era ubicata nelle immediate vicinanze del luogo ove era avvenuto il rifornimento, sicchŁ sarebbe stato agevole recarsi direttamente con l’autovettura dal meccanico, anzichØ procedere all’asportazione del carburante.
Inoltre, la Corte di appello ha dato atto dell’avvenuta acquisizione dello scontrino rilasciato dal distributore, sul quale era chiaramente indicato che l’acquisto aveva avuto ad oggetto gasolio e non benzina.
Infine, Ł emerso che l’attrezzatura di cui COGNOME disponeva era costituita da un cavo munito da una pistola erogatrice di carburante, il che fornisce un ulteriore elemento, sia pur indiziario, a dimostrazione dell’abitualità della condotta.
A fronte di plurimi elementi indiziari, univocamente indicativi delle appropriazioni di carburante, la Corte di appello non Ł incorsa in alcun travisamento delle prove addotte dalla difesa, essendosi limitata a prendere atto che le stesse erano inidonee a superare il quadro probatorio complessivamente acquisito.
La motivazione resa, pertanto, Ł del tutto immune da censure e, peraltro, non risulta neppure oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, non essendo stata analiticamente valutata l’incidenza dei richiamati elementi indiziari rispetto all’accertamento del fatto.
3. Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
La Corte di appello ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., ritenendo insussistente la speciale tenuità del danno patrimoniale, prendendo a riferimento non già l’importo delle singole appropriazioni, bensì l’ammontare complessivo del controvalore oggetto del peculato.
La tesi non Ł condivisibile, dovendosi richiamare il consolidato orientamento secondo cui ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all’art. 323-bis cod. pen. (Sez.6, n. 1313 del 5/7/2018, dep. 2019, Biagioni, Rv. 274939).
Tale principio, peraltro, Ł del tutto compatibile con la regola indicata dalla Corte di appello, secondo cui ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62. n. 4), cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato, non assumendo per contro rilievo altri parametri, significativi della gravità della vicenda nel suo complesso, che invece rilevano ai fini del riconoscimento della attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen. (Sez.6, n. 30148 del 3/5/2023, COGNOME, Rv. 285047).
Quest’ultima pronuncia non consente affatto di ritenere che la speciale tenuità del danno debba essere riferita al reato continuato, considerando il danno sulla base della sommatoria delle singole appropriazioni che, pertanto, costituiscono il parametro di riferimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto esclusivamente in relazione al riconoscimento dell’attenuante, cui può conseguire la rideterminazione della pena ex art. 620 cod. proc. pen.
I giudici di merito sono partiti dal minimo edittale pari ad anni 4 di reclusione, rispetto al quale deve calcolarsi la riduzione di 1/3 per l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., così addivenendosi alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, rispetto alla quale deve disporsi l’aumento di mesi 6 a titolo di continuazione (così come stabilito dalla Corte di appello), ne consegue che la pena complessiva Ł pari ad anni 3 e mesi 2 mesi, ridotta per il rito a 2 anni, 1 mese e 10 giorni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitamente al diniego della attenuante di cui all’art. 62 n.4 od. pen., che applica. ridetermina la pena in due anni, un mese e dieci giorni di reclusione. rigetta il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME