Speciale tenuità del danno: perché non conta solo il valore economico
Quando si parla di reati contro il patrimonio, come la rapina, è comune pensare che la gravità del fatto sia legata esclusivamente al valore economico sottratto. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: per valutare la speciale tenuità del danno, è necessario considerare anche l’impatto morale sulla vittima. Questo concetto è cruciale per comprendere come i giudici bilanciano i diversi aspetti di un reato.
Il Caso: Ricorso per Mancato Riconoscimento di un’Attenuante
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato condannato per rapina. L’unico motivo di appello era la contestazione della decisione dei giudici di merito (sia in primo grado che in appello) di non riconoscere l’attenuante della speciale tenuità del danno, prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale. Secondo la difesa, il danno patrimoniale era stato così lieve da giustificare una riduzione della pena. I giudici dei precedenti gradi di giudizio, tuttavia, avevano respinto questa tesi con una motivazione che l’imputato riteneva viziata.
La Valutazione della speciale tenuità del danno
L’attenuante della speciale tenuità del danno permette una diminuzione della pena quando il danno causato è di entità particolarmente lieve. La valutazione di questa circostanza è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, che deve analizzare tutti gli aspetti del caso concreto. La Corte di Cassazione, nel suo ruolo di giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del tribunale, ma solo verificare che la motivazione sia logica, coerente e priva di errori giuridici.
La Decisione della Corte: Il Danno Morale è Rilevante
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un punto centrale: la rapina non è un semplice reato contro il patrimonio, ma un ‘reato plurioffensivo’. Questo significa che non lede solo il bene economico (il patrimonio della vittima), ma anche la sua libertà personale e la sua integrità fisica e psicologica, a causa della violenza o della minaccia esercitata.
Le Motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che la valutazione del danno non può essere frammentaria. Per stabilire se un danno è ‘specialmente tenue’, il giudice deve considerare il pregiudizio complessivo subito dalla persona offesa. Di conseguenza, il danno morale, ovvero la sofferenza e il turbamento psicologico patiti dalla vittima a causa della violenza subita, diventa un elemento fondamentale dell’analisi. Nel caso di specie, il ricorrente aveva completamente ignorato questo aspetto, concentrandosi unicamente sul valore economico del bene sottratto. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, la cui argomentazione era ampia, lineare e coerente, e immune da vizi logico-giuridici. La decisione era inoltre una ‘doppia conforme’, avendo ricevuto la stessa valutazione sia in primo che in secondo grado.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio di grande importanza pratica: nel valutare la gravità di un reato come la rapina, il danno non si misura solo in euro. La sofferenza, la paura e il trauma inflitti alla vittima hanno un peso determinante e devono essere adeguatamente considerati dal giudice. Ignorare il danno morale significa avere una visione parziale e incompleta del fatto, e non permette di accedere a benefici come l’attenuante della speciale tenuità del danno. La decisione rafforza la tutela delle vittime di reati violenti, riconoscendo che le ferite invisibili sono altrettanto importanti di quelle materiali.
Nella valutazione della speciale tenuità del danno, si deve considerare solo il pregiudizio economico?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la valutazione deve essere complessiva e includere obbligatoriamente anche il danno morale subito dalla vittima, specialmente in reati come la rapina che ledono anche la sfera personale.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. I giudici di merito avevano fornito una motivazione logica e coerente per negare l’attenuante, basata sulla considerazione del danno complessivo (incluso quello morale), e tale valutazione discrezionale non è censurabile in sede di legittimità se priva di vizi.
Cosa significa che la rapina è un reato plurioffensivo in questo contesto?
Significa che la rapina non danneggia solo il patrimonio della vittima, ma offende anche altri beni giuridici, come la sua libertà e sicurezza personale. Pertanto, la valutazione della tenuità del danno deve tenere conto di tutte queste offese, e non solo della perdita economica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugNOME, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, connotata da lineare e coerente logicità;
che, invero, in relazione al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l’argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi logico-giuridici;
che, nella specie, alla luce della ricostruzione del fatto operata, con “doppia conforme”, in entrambi i gradi di giudizio, i giudici del merito hanno escluso la speciale tenuità del danno complessivamente valutato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative (si veda, in particolare, pag. 3), dovendosi, peral osservare che la rapina è reato plurioffensivo e che, dunque, la rilevanza del danno deve tenere conto anche di quello morale patito dalla vittima per effetto della violenza o minaccia subita, circostanza che il ricorrente ha ignorato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.