Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42492 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19 maggio 2020, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Ancona, con la quale all’esito del giudizio abbreviato, erano stati condannati: COGNOME, alla pena di anno e mesi otto di reclusione e C 1.200,00 di multa, in relazione al reato di cui all’ar comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 36 di cocaina e per la cessione di grammi 10 di cocaina; COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME, alla pena di mesi otto di reclusione e C 1.000,00 di multa ciascuno, per il reato di cui agli 110 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per il trasporto e detenzione di grammi 10 di cocaina. In Ancona il 13/04/2019.
2.La Corte di Cassazione Sezione 3, con la sentenza n.20051del 2022, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19.05.2020 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente all’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia; aveva rigettato nel resto i ricorsi.
2.1. La Corte di appello di Perugia con la sentenza impugnata pronunciata nel giudizio di rinvio ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Ancona del 12.09.2019, escludendo che nel caso di specie il ricavo illecito perseguito dagli imputati possa qualificarsi in ter lieve entità.
Avverso la sentenza suindicata hanno presentato ricorso gli imputati e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello non risu essersi attenuta ai principi fissati dalla sentenza di annullamento non avendo verificat concreto l’entità del lucro perseguito nè la gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto da condotta degli imputati. La Corte territoriale ha erroneamente ricollegato le posizioni ricorrenti a quella di COGNOME nonostante non risulti contestato il concorso e valutato la quantità complessiva della sostanza stupefacente rinvenuta dagli investigatori 13.04.2019 e cioè sia quella sequestrata al NOME COGNOME che quella rinvenuta indosso alla COGNOME NOME, ricorrente, oltre che le modalità di occultamento e conservazione adottate dalla COGNOME, nonostante non sia stato contestato o accertato il concorso nel reato tra gli imput nel reato . di trasporto e detenzione illecita di sostanza stupefacente tipo cocaina attribuit ricorrenti.
Lamenta anche che sono stati tratti argomenti per negare il riconoscimento della attenuante dalle dichiarazioni rese dallo COGNOME nell’interrogatorio, ritenute menzognere, i violazione del diritto dell’imputato al silenzio e al mendacio.
3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 606 comma I lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 131 bis cod.pen., stante la mancata applicazione della causa di n punibilità. A fronte della richiesta difensiva, la Corte territoriale avrebbe escluso l’applic della speciale causa di non punibilità richiamando genericamente ed erroneamente la pericolosità sociale degli imputati, con motivazione assertiva a fronte di un fatto che si presenta oggettivamente in termini di particolare tenuità. Anche il riferimento all’art. 133 cod.pe giudizio è meramente assertivo e senza congruo riferimento al fatto concreto.
3.3. Violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza di c all’art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la Corte territoriale omesso di considerare nella vice in esame, la speciale tenuità sia del lucro, sia dell’evento pericoloso. In specie non ha valorizz la tenuità del principio attivo, la qualità di assuntori dei due imputati, le circostanze co dell’azione e la minima offensività della condotta
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’ar 131 bis cod.pen. nella nuova formulazione derivante dal D.Ivo n. 150/2022 così come prospettato nella memoria depositata dalla difesa nel giudizio di rinvio ex art. 121 cod.proc.pen. motivazione sul punto è apparente in quanto si richiamano le modalità del fatto senza specificare le ragioni ritenute ostative alla qualificazioni in termini di particolare tenuità e i precedent che non avevano rilievo ostativo e alle modalità di occultamento dello stupefacente. Si tratt di argomentazioni fuorvianti e inconferenti.
Il Procuratore Generale in sede ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Ha argomentato che nel caso di specie, premesso l’accertamento della destinazione dello stupefacente allo spaccio, la Corte territoriale, attenendosi al principio di diritto s nella sentenza di annullamento, ha valutato che, considerato il valore di mercato della cocaina l’entità del lucro non sarebbe stata trascurabile anche solo per la quantità riconducib direttamente ai due imputati. Le ulteriori circostanze valorizzate dalla corte d’appello atteng ad elementi ulteriori e complessivi che, pur non riferibili alla quantità di cocaina detenut ricorrenti, sono state richiamate per inquadrare complessivamente la vicenda e, pertanto, non inficiano le esposte valutazioni sulla non applicabilità dell’attenuante del lucro/offesa di spe tenuità. Manifestamente infondate le doglianze in punto di applicazione del beneficio ex art. 13 bis c.p., ritenuta la congruità della motivazione impugnata basata sulla gravità dell’offesa e precedenti penali degli imputati (valutazioni già effettuate dalla Corte di Cassazione, attinen profili non attinti dalla riforma “Cartabia”).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso degli imputati COGNOME e COGNOME NOME che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
I ricorsi non sono tanto volti a censurare mancanze argomentative e/o la violazione di legge, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio probatorio e valutato la insussistenza dell’attenuante della speciale tenuità del danno
Nel caso in esame, come affermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione di annullamento a fol 3, a differenza di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, le singole imputazioni sono tra di loro collegate in considerazione degli elementi di prova relativ all’acquisto, da parte di COGNOME e la COGNOME di 9,97 gr di sostanza stupefacente cocaina, da cui erano ricavabili 9,4 dosi, dal Di COGNOME, antecedentemente al trasporto in auto, dove era stata rinvenuta anche sostanza da taglio detenuta dai ricorrenti. Sottolinea la Corte di Cassazione a fol 4 della sentenza di annullamento che i ricorrenti non avevano neppure allegato di essere assuntori di cocaina.
I ricorsi mirano ad accreditare una alternativa ricostruzione rispetto a quella a cui s pervenuti i giudici del merito, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione che sul punt ha rigettato i ricorsi, in relazione all’acquisto dello stupefacente da parte dello Sp presso l’abitazione del NOME COGNOME, la mattina del 13/04/2019, stupefacente che, poi, è stato rinvenuto occultato sulla persona della COGNOME NOME e trasportato in auto da due ricorrenti.
1.1. Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione nella citata sentenza di annullamento parziale aveva rigettato anche il motivo con cui si deduceva la violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod.pen. ( fol 5). Aveva infatti argomentato quanto segue: “La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni l’esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito particolare tenuità dell’offesa- si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, che son modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, dayalutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni
modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla b dei due “indici-requisiti” della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del peric valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma 1, sussista la partico tenuità dell’offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ritenuta la ricorrenza della particolare tenuità dell’offesa, occorre anche, quale elemento negativo, la non abitualità del comportamento. Infatti, solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Con riguardo alla non abitualità, l’art 131 bis comma 3 cod.pen. definisce il comportamento abituale nel caso in cui l’autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenz ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Sulla scorta di un giudizio di gravità dell’offesa deve escludersi la particolare tenuità dell’offesa sulla scorta degli elementi di cui all’art. 133 comma I cod.pen. e segnatamente dalle modalità della condotta e dalla circostanza che gli imputati sono soggetti con precedenti penali contro il patrimonio, di cui il convincimento che il fatto per cui si procede fosse dettato dal motivo di lucro e dunque che il fatto non fosse di particolare tenuità potendosi ritenere l’off al bene giuridico di particolare tenuità a fronte della commissione di un reato in materia di stupefacenti dettato da motivi di lucro attestati dai precedenti penali per reati contro il patrimonio”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Quanto all’esclusione della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. la Corte di appello con la sentenza qui impugnata ha valorizzato il valore di mercato dei 10 gr circa di cocaina rinvenuti nella disponibilità dei ricorrenti, occultati con accortezza in un pallone di spugn bambini scavato all’interno e foderato di caffè per mascherare l’odore dello stupefacente; la sostanza stupefacente illecitamente trasportata e detenuta aveva le medesime caratteristiche del più – consistente quantitativo rinvenuto a casa di COGNOME e destinato ad essere gestito in forma ripartita per la illecita commercializzazione con profitti certamente trascurabili e anzi consistenti, incompatibili con i termini di lieve entità richiamati dall’att invocata ( fol 3 e 4 sentenza impugnata) . Affermazione, questa, del tutto logica e compatibil non tanto con il quantitativo (che ha condotto alla qualificazione del fatto come di lieve ent quanto con il valore dello stupefacente detenuto e con il lucro (non certo minimo) perseguibile
con la potenziale cessione della sostanza medesima, non certo qualificabile in termini di “tenuità come correttamente interpretato dalla Corte d’appello. Come ben chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia che ha stabilito, nel risolvere il preesistente contrasto giurisprudenzia l’applicabilità della circostanza de qua ai delitti in materia di stupefacenti, l’accertamento del disvalore complessivo della condotta, da parannetrarsi ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all’evento (dannoso o pericoloso) del reato – fat ontologicamente distinti da quelli che concorrono a delineare il fatto di lieve entità ex art quinto comma d.P.R. 309/1990 -, deve rivelare una particolare modestia, “tale da risultare “proporzionata” alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva d conseguire o ha in effetti conseguito”, all’esito di una valutazione ancorata a parametri maggiore intensità e pregnanza rispetto a quelli rilevanti per l’integrazione della fattispe “lieve” (cfr. .Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499).
Al Rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13.11.2024