Speciale tenuità del danno: quando il valore economico non è tutto
L’ordinanza in commento offre un importante chiarimento sui criteri di applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del danno, prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale. La Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile un ricorso, ha ribadito che la valutazione del pregiudizio non può limitarsi al solo aspetto economico, ma deve considerare la lesione complessiva subita dalla persona offesa, inclusi i diritti fondamentali come la riservatezza.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625, numero 2, del codice penale. La condanna, emessa dal Tribunale e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
L’imputato sosteneva che il danno patrimoniale causato fosse di entità minima, tale da giustificare una riduzione della pena. Tuttavia, i giudici di merito avevano già respinto questa tesi, ritenendo che le circostanze del fatto non integrassero i requisiti della speciale tenuità.
La decisione sulla speciale tenuità del danno
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerandolo una mera riproposizione delle censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno sottolineato come la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto esente da vizi logici e giuridici.
Le motivazioni della decisione
Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione del concetto di ‘pregiudizio’. La Corte d’Appello aveva evidenziato che l’attenuante in questione presuppone un danno ‘lievissimo’ e di valore economico ‘pressocché inesistente’. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ravvisato una non tenuità del danno, andando oltre la mera quantificazione economica del bene sottratto.
Elemento decisivo è stata la considerazione della possibile violazione del diritto alla riservatezza della persona offesa. La natura dell’oggetto sottratto e le conseguenze del delitto sulla sfera personale della vittima sono stati ritenuti fattori rilevanti che aggravavano il pregiudizio complessivo, escludendo così la possibilità di qualificarlo come ‘specialmente tenue’. In sostanza, anche un furto di un bene di scarso valore può causare un danno significativo se lede altri diritti della persona, come quello alla privacy.
Le conclusioni
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della speciale tenuità del danno non è un mero calcolo matematico. Il giudice deve adottare una prospettiva più ampia, analizzando tutte le conseguenze negative che il reato ha prodotto sulla vittima. La lesione di beni giuridici non patrimoniali, come la riservatezza, può e deve essere considerata per determinare la reale entità del pregiudizio. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando la solidità dell’impianto motivazionale della corte territoriale.
Quando si può applicare l’attenuante della speciale tenuità del danno?
L’attenuante si può applicare solo quando il pregiudizio causato alla vittima è lievissimo e di valore economico pressoché inesistente. La valutazione deve considerare il danno nella sua interezza, non solo sotto il profilo patrimoniale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate in appello e puntualmente respinte dalla Corte territoriale con una motivazione considerata logica e corretta.
Quali altri elementi, oltre al valore economico, possono escludere la speciale tenuità del danno?
Oltre al valore economico del bene sottratto, elementi come la possibile violazione del diritto alla riservatezza e i danni complessivi subiti dalla persona offesa in conseguenza del delitto possono essere considerati per escludere la speciale tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24949 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24949 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Macerata, lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito.
Nel caso di specie con motivazione esente dai descritti vizi logici, la sentenza impugnata (pag. 4) ha evidenziato che non ricorre la speciale tenuità che presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo e di valore economico pressocché inesistente laddove nel caso di specie si ravvisa la non tenuità anche nella possibile violazione del diritto alla riservatezza, considerato l’oggetto della sottrazione oltre che i danni subiti dalla persona offesa in conseguenza del delitto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 giugno 2024
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