Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23724 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a SAN SEVERO il 24/08/1995 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 18/09/1996
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e tricorsp; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’applicabilità dell’art.131 bis cod. pen. e nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
La difesa di COGNOME NOME ha depositato memoria difensiva di replica con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso, anche con riferimento al profilo concernente l’art.62 n.4 cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma decisione del Tribunale di Foggia, ha assolto COGNOME NOME da una delle contestazioni ad esso ascritte in materia di traffico di sostanza stupefacente relazione alla residua contestazione, concernente la cessione di sosta stupefacente del tipo marijuana in concorso con COGNOME NOMECOGNOME riqualificati i fatti ai sensi dell’art.73, comma 5 dPR 309/90, e riconosciute alla COGNOME circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confront NOME NOME in mesi otto di reclusione ed euro mille di multa e di COGNOME NOME in mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa.
Ricorrono avverso la suddetta sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME con due distinti ricorsi con i quali deducono difetto di motivazione in relaz alla esclusione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen.; la P si duole altresì del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di all’art.131 bis cod.pen. in considerazione della modestia dell’offesa e della margin del ruolo rivestito e della misura del trattamento sanzionatorio non modulato s base di criteri minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano infondati e vada rigettati.
Quanto al motivo di ricorso, comune alle difese di entrambi i ricorren secondo il quale all’ipotesi ascritta agli imputati in concorso, concernente l’acq la successione cessione a terzi di una “palla” di droga leggera (capo 5 di imputaz in cui è stato assorbito il capo 3) / er stata esclusa la circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen. lo stesso deve essere rigettato.
2.1. Invero una volta riconosciuta la compatibilità logica e normativa tra la ip di cui all’art.73 comma 5 d.P.R. n.309/90 e l’attenuante del lucro di speciale te “il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato a esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire ade giustificazione, che dia consistenza sia all’entità del lucro perseguito o effettiv conseguito dell’agente, che alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodo dalla condotta considerata” (sez.U, n.24990 del 30/01/2020, COGNOME, Rv.279499). Premessi i principi giurisprudenziali sul punto, va riconosciuta infondatezza della censura proprio in considerazione dei profili quantitati qualitativi dello stupefacente e delle altre circostanze dell’azione che, se da
hanno consentito al giudice di appello di ricondurre il reato al paradigma dell’a et GO comma 5 dP.R. 309/90, nondimeno hanno consentito di escludere il C213 di speciale tenuità in ragione dei profili ponderali e morfologici dello stupefacente desunti intercettazioni telefoniche in atti (stupefacente che veniva ora indicato in una grossa quanto un pugno”, in altra interlocuzione in un “pallone”), ovvero ai riferim ponderali (50 grammi) ovvero del corrispettivo versato (euro 50), così da riten che il profitto auspicato non poteva essere ritenuto di valore economico irrileva
Il ragionamento appare del tutto coerente con l’insegnamento del giudice d legittimità a sezioni unite in ragione della rilevanza quantitativa dello stupefa del pericolo al bene giuridico protetto, dopo avere la Corte di appello valorizz peso dello stupefacente e la pluralità delle dosi (50 grammi in pallina più o grande), così da escludere la speciale tenuità del lucro, in aderenz giurisprudenza di legittimità sul punto secondo cui il riconoscimento della circost attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il luc così come il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico presso irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa, ma anche agli ult effetti pregiudizievoli della condotta.
Parimenti infondata è la censura della COGNOME concernente il difetto di motivazione con riferimento alla causa di esclusione della punibilità di cui all’a bis cod. pen., anch’essa esclusa con argomenti non manifestamente illogici contraddittori laddove da un lato è stato dato rilievo all’acquisto e alla succ cessione a terzi di un quantitativo non modesto di sostanza stupefacente (cinqua grammi per cinquanta euro di erba) in concorso con COGNOME NOME e dall’altro alla circostanza che tale episodio si inseriva in un più ampio contesto di antidove laddove, pur risultando coinvolta la COGNOME in un unico episodio di detenzione con finalità di cessione, dal complesso delle intercettazioni telefoniche risultava u ampia condivisione nell’attività illecita del PRIMAVERA. In relazione a tali argomen la difesa della ricorrente ha omesso di confrontarsi, se non con argomenti generi ripropositivi.
2.1. ‘E stato precisato che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusio punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criter all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli r rilevanti (sez.6, n.55107 del 8 Novembre 2018, COGNOME Giovanni, Rv.274647). In tale prospettiva la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato tanto i pro ponderali dello stupefacente, quanto il carattere non occasionale dell’apporto for a PRIMAVERA.
3. Il trattamento sanzionatorio nei confronti della PALUMBO è stato poi determinato sulla base di criteri edittali più prossimi al minimo che al medio edi
ed è espressione legittima della discrezionalità del giudice di merito e, non tratt di statuizione arbitraria o palesemente irragionevole, non è suscettibile di sind
dinanzi al giudice di legittimità.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento del spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma in data 8 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
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