Speciale Tenuità: Quando 120 Euro Non Bastano Secondo la Cassazione
L’applicazione delle circostanze attenuanti nel diritto penale rappresenta un tema di costante dibattito. Una di queste, la speciale tenuità del danno, prevista dall’articolo 62 del codice penale, è spesso al centro di ricorsi giudiziari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità in questa materia, confermando come la valutazione sull’entità del danno sia di competenza dei giudici di merito e non possa essere ridiscussa in Cassazione se adeguatamente motivata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale. Nello specifico, l’oggetto della controversia era una cessione del valore di 120 euro. Secondo la difesa, tale importo era sufficientemente esiguo da giustificare una riduzione della pena. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa tesi, ritenendo, con una motivazione dettagliata, che il valore di 120 euro non potesse essere considerato di “speciale tenuità”. Insoddisfatto, l’imputato ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e la speciale tenuità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione se 120 euro costituiscano o meno un danno di lieve entità. Piuttosto, ha focalizzato la sua analisi sulla natura stessa del ricorso presentato. I giudici supremi hanno osservato che il motivo del ricorso era una mera riproduzione della stessa censura già sollevata e adeguatamente respinta dalla Corte d’Appello. La decisione dei giudici di secondo grado era stata supportata da una motivazione considerata “completa e logica”, e come tale non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva esercitato la sua prerogativa di valutare i fatti, concludendo che 120 euro non integrassero l’attenuante della speciale tenuità. Poiché questa valutazione era stata espressa con argomenti logici e non contraddittori, la Corte di Cassazione non aveva il potere di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito. Riproporre la stessa identica argomentazione, senza evidenziare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione, rende il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di primo e secondo grado. È necessario, invece, dimostrare che la sentenza impugnata presenti un errore di diritto o un vizio di motivazione così grave da renderla illegittima. Il principio della speciale tenuità rimane una valutazione discrezionale del giudice di merito, che, se sorretta da una motivazione coerente e logica, diventa insindacabile in sede di legittimità. La decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi che attacchino la struttura giuridica e logica della sentenza, piuttosto che tentare una sterile riproposizione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva una censura identica a quella già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte di Appello con una motivazione completa e logica, non contestabile in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione ha stabilito che 120 euro non costituiscono un danno di speciale tenuità?
No, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della valutazione economica. Ha invece stabilito che la motivazione con cui la Corte di Appello aveva escluso la speciale tenuità per quella cifra era logica e completa, e quindi non poteva essere riesaminata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44611 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 28/05/1992
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazion di legge in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, primo comma n. 4, cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appell che ha rilevato, con motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità, come il valore della cessione ammontante ad euro 120 non fosse affatto di speciale tenuità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024