Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29337 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANERBIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta ‘la COGNOME requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in punto di negata applicazione dell’art. 131 bis c.p. nonché della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia, in conferma d sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha condannato NOME per il reato cui all’art.73, comma 5, d.p.R. 309/1990, limitatamente alla condotta di detenzione a fini di spac di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 1,8.
In relazione alla condotta di detenzione a fini di spaccio di grammi 34,83 di sosta stupefacente del tipo marijuana, contestata anch’ essa nel capo di imputazione, il Tribun aveva pronunciato sentenza di assoluzione.
Avverso la sentenza in epigrafe indicata, l’imputato ricorre per cassazione, affidand ricorso a due motivi di ricorso.
2.1. COGNOME Con il primo motivo, COGNOME il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dell motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art cod. pen. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del con delle conversazioni via chat rintracciate sul telefonino dell’imputato, dalle quali – ad avv giudice – ·emerge il riferimento ad un’ intensa attività di spaccio sistematica e per occasionale. Così argomentando, tuttavia, il giudice territoriale ha affermato erroneamente sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio sulla base di affermazi meramente congetturali. Tale condizione ostativa pertanto manca nel caso in esame, posto che l’abitualità della condotta e la commissione di più reati della stessa indole non può certam evincersi dal contenuto dei messaggi rinvenuti nel cellulare, ché certamente non indizino effettiva sussistenza di più reati.
2.2. COGNOME Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e viz dell’applicazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all 62 n. 4 cod. pen. in relazione alla fattispecie di minore gravità prevista dal comma 5 dell’a d.P.R. 309/1990. Al riguardo, il ricorrente richiama il recente principio di diritto afferma Sezioni Unite con sentenza n. 24.990 del 2020 con cui è stata affermata la piena compatibili della circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità con l’autonom fattispecie di reato di lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiest l’annullamento con rinvio in punto di negata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. nonché della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. In ordine alla prima doglianza, si osserva che Sez. U, 27/01/2022, NOME COGNOME, h condivisibilmente stabilito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuaz risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea ad integ una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale. Infa riconoscimento della suddetta causa di non punibilil:à richiede una valutazione complessa congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’a comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità danno o del pericolo (Sez. U, n 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha negato la causa di non punibilità fac richiamo al tenore dei messaggi e delle comunicazioni intercorse tra il ricorrente e altri sog che disvelano un’attività di spaccio sistematica che non solo non è oggetto di accertamento, m che persino esula dal capo di imputazione, senza effettuare alcuna valutazione del fatto termini di tenuità, né qualificare il comportamento come abituale.
1.2. Anche la seconda doglianza è fondata. Si richiama al riguardo quanto affermato da Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020 Ud. (dep. 02/09/2020 ) Rv. 279499 – 02, secondo cui, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità d all’art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista da comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nel caso in disamina, il giudice di merito ha afferma erroneamente che la circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità non è compatibile co la fattispecie attenuata di Cui al comma 5 dell’art. 73 cl.P.R.309/1990.
La sentenza impugnata deve, dunque, esser annullata con rinvio per nuovo giudizio al limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatt all’art. 131 bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all’art.62, ‘3.4, cod. pen., c per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. e della circostanza attenuant all’art.62, n.4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Co appello di Brescia.
Così deciso il 12 Marzo 2024
il Consigliere estensore
COGNOME