Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12849 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12849 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PADOVA il 11/04/1963 avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG,NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo presentato dal condannato NOME COGNOME contro il provvedimento del 12 ottobre 2023 del magistrato di sorveglianza di Padova che aveva, a sua volta, respinto il reclamo ex art. 35-ter ord. pen. presentato dal detenuto per la concessione dei rimedi risarcitori riguardanti la detenzione inumana e degradante asseritamente sofferta presso il carcere di Padova tra il 28 agosto 2021 ed il 15 dicembre 2022.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, in quanto ha rilevato che nel carcere di Padova le stanze hanno dimensioni standard di 9,28 mq, escluso il bagno, e sono munite di due letti singoli non ancorati al suolo.
Secondo il ragionamento del Tribunale, se si detrae l’ingombro occupato dai letti, lo spazio disponibile diventa di 5,90 mq, insufficiente per due detenuti e tale da portare forte presunzione di violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; se non si detrae l’ingombro occupato dai letti, invece, lo spazio resta di 9 mq, piø che sufficiente per la libertà di movimento di due detenuti.
Il Tribunale ha ritenuto che l’ingombro dei letti singoli non debba essere scomputato dalla superficie a disposizione di ciascun detenuto, perchØ i letti in questione sono amovibili, sono anche ‘incastellabili’ a scelta dei detenuti ospitati nella cella, ed anzi l’incastellamento, liberando lo spazio occupato da uno dei due letti, avrebbe consentito ai detenuti di fruire di maggior spazio disponibile nella cella; la circostanza che il ricorrente ed il compagno di cella abbiano deciso di non incastellarli e li abbiano tenuti entrambi sul pavimento della cella Ł dipesa da una loro libera scelta, da cui non si
possono far derivare conseguenze sull’amministrazione penitenziaria.
In ogni caso, nel periodo in esame il detenuto ha goduto del regime aperto, potendo restare 10 ore fuori dalla stanza di pernotto rendendo così la questione del calcolo dello spazio interno alla cella limitata, in concreto, a poche ore al giorno; egli, inoltre, ha fruito di condizioni di detenzione buona, bagno in stanza ma separato, acqua corrente, doccia con acqua calda ogni giorno, riscaldamento con termosifoni, attività trattamentali. Non sussistono, pertanto, nel complesso condizioni di detenzione degradante ed inumana che possano giustificare la concessione del risarcimento.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che, in realtà, in base alla giurisprudenza di legittimità piø recente, l’ingombro del letto singolo deve essere scomputato dalla superficie a disposizione del detenuto, perchØ costituisce un ostacolo al libero movimento all’interno della cella; inoltre, l’ordinanza impugnata ha omesso di motivare sulle ulteriori lamentele del reclamo originario presentato dal detenuto al magistrato di sorveglianza, ovvero l’esistenza di muffe sulle pareti della cella, le carenze nel suo riscaldamento, le infiltrazioni di pioggia dalla finestra.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento espresso piø volte da diverse pronunce recenti di questa Sezione, secondo cui l’ingombro del letto singolo, pur se amovibile, deve essere scomputato dalla superficie della cella a disposizione del detenuto. Si tratta, infatti, di arredo, che, sebbene non fissato sul pavimento, non Ł suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all’altro della cella e, pertanto, compromette il movimento del detenuto al suo interno (Sez. 1, n. 11207 del 08/02/2024, Barone, Rv. 286126-01; Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022, dep. 2023, Monaco, Rv. 284701-01; Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284700-01; cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 41735 del 08/10/2024, Romdhani, n.m.)
In questi pronunciamenti si Ł evidenziato che, pur se Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021 Commisso, Rv. 280433-02, non si Ł pronunciata sulla computabilità della superficie occupata dal letto singolo, non fissato al suolo, nello spazio individuale minimo di tre metri quadrati per detenuto, essa, però, ha fissato, però, il principio generale, secondo cui nel calcolo dello spazio individuale minimo deve essere considerata soltanto la superficie che assicura il normale movimento nella cella.
La superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell’art. 3 CEDU Ł, quindi, soltanto quella direttamente, o comunque agevolmente, funzionale alla libertà di movimento del recluso all’interno della cella; Ł la superficie libera, perchØ non altrimenti occupata, ed agevolmente calpestabile.
Perciò, dal punto di vista dell’accertamento della compromissione della possibilità di movimento del detenuto nella cella rileva allo stesso modo lo spazio occupato dal letto singolo, così come di quello occupato dal letto a castello.
E’ vero che la superficie ove Ł posto il letto singolo Ł usufruibile in ogni caso per il riposo e l’attività sedentaria, però Ł anche vero che quelle citate sono funzioni diverse dal movimento, e
quindi non conferenti con la possibile violazione dell’art. 3 della Convenzione.
Da ciò consegue che nel caso in esame, detraendo dalla superficie libera disponibile quella occupata dall’ingombro del letto singolo, per la stessa ammissione dell’ordinanza impugnata si scende sotto la superficie di tre metri quadrati per ciascun detenuto utilizzabile per la libertà di movimento del recluso all’interno della cella.
L’ordinanza impugnata non resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, in cui dovrà essere valutata l’eventuale esistenza dei fattori compensativi che comportino la possibilità di superare la forte presunzione di violazione della art. 3 CEDU che deriva dalla costrizione di un detenuto in uno spazio inferiore a 3 metri quadrati in una cella collettiva, secondo la sistematica della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo 20/10/2016, Mursic c. Croazia, e della già richiamata sentenza Commisso delle Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così Ł deciso, 26/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME