Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10238 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10238 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il 16/04/1963
avverso l’ordinanza del 8 ottobre 2024 del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento del 18 aprile 2024, reso dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, con il quale è stata respinta la richiesta ex art. 35-ter Ord. pen., relativa ai periodi di detenzione a decorrere dal 31 maggio 2021 e fino al 9 gennaio 2024 presso la Casa circondariale di Palmi, per aver fruito di uno spazio netto pro capite, compreso tra 3,75 e 18,76 metri quadri.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. NOME COGNOME (inosservanza dell’art. 35-ter Ord. pen. e vizio di motivazione – primo motivo;
inosservanza dell’art. 35-ter Ord. pen. e della disciplina comunitaria in ordine al numero minimo di ore da trascorrere fuori dalle camere detentive, vizio di motivazione – secondo motivo) devolvono doglianze manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura dell’ordinanza impugnata (cfr. p. 2) e, comunque, tenendo conto che il ragionamento svolto in punto di diritto appare ineccepibile.
Ritenuto, infatti, che il Tribunale di sorveglianza ha valutato, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, lo spazio pro capite, considerando quello fruito dal condannato, nel periodo indicato, come compreso tra i 3 e i 4 metri quadri, tenuto conto delle informazioni assunte dall’Amministrazione penitenziaria, conclusione avversata dal ricorrente con ragionamento in fatto.
Rilevato, quanto ai cd. fattori compensativi, che il Tribunale ha considerato conforme alla normativa di riferimento la riscontrata possibilità per il detenuto”.di trascorrere, al di fuori della cella, non meno di quattro ore giornaliere e di svolgere ulteriori attività trattamentali quotidiane, così da vedersi riconosciuta sufficient libertà di movimento al di fuori della camera di pernottamento, assicurata dallo svolgimento di adeguate attività.
Considerato, quanto al secondo motivo, che le deduzioni difensive (cfr. p. 4 e ss.) sono versate in fatto quanto agli orari del giorno in cui dovevano svolgersi, da parte del detenuto, attività ulteriori, durante le ore di passeggio all’aria aperta nonché circa la presenza di acqua calda solo in determinati periodi dell’anno, con scarsa aerazione e luminosità, nonché si palesano aspecifiche, avendo il Tribunale segnalato, comunque, che oltre alle ore giornaliere da svolgere all’aria aperta, non inferiori a quattro (e dunque non limitate a quattro ore), è stato, comunque, assicurato al detenuto lo svolgimento di ulteriori attività trattamentali che, comunque, gli hanno garantito libertà di movimento al di fuori della cella di pernottamento, punto della deliberazione non specificamente avversato.
Ritenuto che la decisione della Corte EDU citata a p. 6 del ricorso ha esposto che in casi in cui vi è, come quello in esame, una cella detentiva più grande – che misura da tre a quattro metri quadri per detenuto – si rileverà una violazione dell’art. 3 della Convenzione, soltanto se il fattore spazio sarà associato ad altri aspetti di inadeguate condizioni fisiche della detenzione relative all’accesso alle attività all’aperto, alla luce naturale o all’aria, alla disponibilità di ventilazi all’adeguatezza degli elementi per il riscaldamento, alla possibilità di usare la toilette nella riservatezza ed il rispetto delle basilari esigenze sanitarie ed igieniche (v. COGNOME c. Repubblica Ceca, n. 8968/08, §§ 64-73, 5 aprile 2012; COGNOME c. Moldova, n. 60179/09, §§ 35-39, 17 aprile 2012; Barilo c. Ucraina, n. 9607/06, §§ 8083, 16 maggio 2013), respingendo la richiesta anche perché era stato assicurato al detenuto di muoversi liberamente, al di fuori della cella, per tre ore al giorno.
Rilevato, infine, che il diverso provvedimento prodotto in sede di merito dalla difesa/ attiene alla posizione di altro detenuto ed è ovviamente connesso alla specifica posizione di detto soggetto, quanto al periodo detentivo trascorso presso l’Istituto penitenziario di Palmi e quanto allo specifico spazio vitale riconosciutogli all’interno della cella occupata.
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.2 1’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025
Il Consigliere estens re
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Il Presidente