Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava quella emessa il 15 dicembre 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, nella parte in quest’ultima aveva rigettato l’istanza presentata dal condannato NOME COGNOME, volta ad ottenere, ai sensi degli artt. 35-bis, 35-ter e 69, comma 6, lett. b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), la riparazione del pregiud derivante dalle condizioni inumane e degradanti della carcerazione patit nell’ambito della casa circondariale di Frosinone.
Il Tribunale di sorveglianza escludeva il pregiudizio, dopo aver rilevato che detenuto aveva fruito, all’interno della camera di pernottamento condivisa con terzi, di uno spazio disponibile pro-capite calcolato con esclusione di quello occupato dal letto a castello e dai soli armadi appoggiati a terra – compreso t tre e i quattro metri quadrati, in un contesto di complessiva adeguatezza d regime penitenziario ulteriore.
Ricorre l’interessato per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia.
Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione dell’art. 35-ter Ord. pen., sotto il profilo dell’erroneità delle modalità di calcolo dello spazio minimo vita movimento all’interno della cella.
Questo spazio andrebbe determinato, a suo parere, senza computare i mobili fissati al muro (nella specie, un tavolo e due armadietti), anziché a terra, a tuttavia caratteristiche tali da ridurre ugualmente l’area calpestabile, non ess la superficie loro sottostante sfruttabile per le normali attività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini seguito precisati.
Il tema, che il ricorso pone – di sicuro rilievo ai fini del calcolo delle di spazio individuale minimo inframurario, al di sotto delle quali il trattame penitenziario assume carattere inumano e degradante – attiene alla detraibili dallo spazio stesso dell’area, proiettata al suolo, occupata dai mobili pensili, dalle strutture infisse alla parete e sollevate da terra.
Questa Corte ha già fornito, al riguardo, opportune indicazioni, che si trova perfettamente riepilogate nella pronuncia resa da Sez. 1, n. 13024 d 20/12/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia, e che meritano di essere ribadi in questa sede.
Le soluzioni muovono dalla comune premessa dell’attribuzione di attitudine discriminante, per la ricomprensione nel calcolo dello spazio in questione, al fatt rappresentato dalla comoda calpestabilità dell’area sottostante al pensile, in come possibilità di esercitare su di essa il normale movimento, secondo le indicazioni avallate dal massimo Consesso della nomofilachia (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433-01); possibilità, carente la quale l’arredo aggettante deve essere assimilato agli arredi fissi, anziché a q amovibili.
In questo scia, Sez. 1, n. 37642 del 19/05/2023, COGNOME, ha escluso dal novero del libero movimento, e quindi dallo spazio utile, quello sottostante ad un mobi infisso all’altezza di 120 CM dal suolo, e Sez. 1, n. 29846 del 21/02/2023, COGNOME, ha reputato insufficiente, sempre al fine del libero movimento, la mera circostanza che un armadietto fosse sollevato da terra; mentre Sez. 1, n 46346 del 24/05/2023, COGNOME, e Sez. 1, n. 31614 del 27/04/2022, COGNOME, hanno imposto di calcolare lo spazio occupato dalle “bilancette”, che sono armadiett sovrastanti arredi già poggiati al suolo e rientranti, quindi, nella medesima colo occupante un’area già detratta.
Tali recenti pronunce sviluppano i principi elaborati da Sez. 1, n. 33837 de 7/3/2019, COGNOME, che, nel ribadire come «la ratio della individuazione di uno spazio disponibile minimo si rimett(a) a un principio di libertà di moviment all’interno della camera di permanenza», ha statuito che «la detrazione v eseguita escludendo gli arredi tendenzialmente fissi che occupino un’area calpestabile sottratta alla indicata fruizione libera e non anche quelle str che risultino in sostanza pensili e non abbiano una incidenza determinante sull fruizione degli spazi stessi».
Va infine menzionata Sez. 1, n. 20786 del 26/04/2022, COGNOME, che riprendendo il ragionamento svolto da Sez. 1, n. 12344 del 06/03/2020, COGNOME, e da Sez. 1, n. 27005 del 29/04/2021, COGNOME – ha ritenuto che i mobili pens non rilevino nella determinazione della superficie utile, a condizione che sia posizionati in modo tale da non impedire che l’area sottostante sia fruibile co area di libero movimento; sicché «non è il fatto che siano mobili pensili a segnarne l’irrilevanza ai fini della determinazione dell’area utile al movimento, appunto il modo con cui sono collocati e quindi la concreta incidenza sull’area d movimento della persona».
Ciò posto, l’ordinanza impugnata non è aderente ai principi di diritto tes delineati, perché essa, nel disattendere il reclamo del detenuto, ha assimilat pensili installati nella camera di pernottamento ad arredi il cui spazio, proiet al suolo, non sarebbe mai detraibile dal calcolo, senza verificare – come sarebb
stato, invece, necessario – a quale altezza da terra i mobili si trovassero conseguenza, se l’area sottostante fosse, o meno, fruibile per il libero moviment
Il vizio rilevato impone l’annullamento della decisione, con rinvio al Tribunal di sorveglianza di Roma per rinnovata valutazione, libera nell’esito ma condott nel corretto perimetro normativo di riferimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al rigetto della domanda di riparazione inerente alla detenzione subita nell’istituto penitenziario di Frosi con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 16/04/2024