Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49058 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49058 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza in data 16/03/2023, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo ex art. 35 -ter Ord. pen. proposto nell’interesse di NOME, avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Agrigento in data 18/11/2022 che aveva parzialmente respinto l’istanza di rimedi risarcitori formulata in relazione alla condizione detentiva patita nella Casa circondariale di Agrigento.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo di impugnazione la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente va ricordato che, secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, nel caso in cui al detenuto sia assicurato, in cella collettiva, uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, vige una forte presunzione di violazione dell’art. 3, Convenzione EDU, che può essere superata ove ricorrano, congiuntamente, i fattori compensativi della breve durata della detenzione, delle dignitose condizioni carcerarie, della sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività (Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-01). Viceversa, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02).
Tanto premesso, rileva il Collegio che l’ordinanza impugnata ha respinto il reclamo del detenuto osservando come taluni dei motivi dedotti a sostegno del reclamo fossero stati smentiti dal contenuto delle relazioni informative; per il resto che nei periodi oggetto della richiesta il detenuto avesse potuto disporre di uno spazio di movimento tale da compensare il disagio cagionato da profili accessori del regime intramurario.
A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell’odierna impugnazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023