Spazio Minimo Detenuto: La Cassazione e il Calcolo della Superficie Vivibile in Cella
La questione dello spazio minimo detenuto è un tema centrale nel dibattito sulle condizioni carcerarie e sul rispetto dei diritti fondamentali della persona. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante occasione per ribadire i criteri consolidati per il calcolo della superficie vivibile all’interno di una cella, definendo con precisione cosa debba essere incluso o escluso da tale misurazione. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
Il Caso: La Doglianza del Detenuto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un detenuto avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il ricorrente lamentava che, durante alcuni periodi della sua detenzione, lo spazio individuale a sua disposizione fosse inferiore alla soglia minima di tre metri quadrati, configurando così una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, sancito dall’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Inoltre, il ricorso menzionava genericamente altre doglianze che, a suo dire, il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe esaminato.
La Decisione della Corte e lo spazio minimo detenuto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse corretta e in linea con i principi già stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, data l’assenza di elementi che potessero escludere una sua colpa nella presentazione di un ricorso palesemente infondato.
Le Motivazioni: Come si Calcola lo Spazio Minimo Detenuto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha confermato il metodo di calcolo dello spazio vivibile. Richiamando la storica sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso “Torreggiani c. Italia”, la Cassazione ha ribadito che la soglia minima di tre metri quadrati di spazio individuale è un parametro fondamentale per evitare trattamenti degradanti.
Tuttavia, questo spazio non corrisponde alla superficie lorda totale della cella. Per un calcolo corretto, è necessario detrarre:
1. L’area destinata ai servizi igienici.
2. L’ingombro degli arredi tendenzialmente fissi.
Su quest’ultimo punto, la Corte ha fornito chiarimenti essenziali, specificando che rientrano in questa categoria:
* Il letto, specialmente se assume una struttura “a castello”.
* Gli armadi, sia che siano appoggiati che infissi stabilmente alle pareti o al suolo.
Al contrario, non devono essere detratti e non rilevano ai fini del calcolo gli arredi facilmente amovibili come sgabelli, sedie o tavolini. Nel caso specifico, il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente applicato questi principi, accertando che il detenuto aveva sempre avuto a disposizione una superficie netta superiore ai tre metri quadrati. La Corte ha inoltre sottolineato la genericità delle altre lamentele del ricorrente, che non erano state specificate e provate, rendendo impossibile un loro esame.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e definito sul calcolo dello spazio minimo detenuto. Le conclusioni che possiamo trarre sono principalmente due. In primo luogo, viene confermato un criterio oggettivo e rigoroso per la misurazione dello spazio vivibile, che mira a bilanciare le esigenze di sicurezza con il rispetto della dignità umana. In secondo luogo, la decisione funge da monito sull’importanza di presentare ricorsi specifici e dettagliati. Le doglianze generiche, non supportate da elementi concreti, sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente. Questa pronuncia, quindi, non solo riafferma un principio di diritto, ma delinea anche le corrette modalità procedurali per far valere le proprie ragioni in materia di condizioni detentive.
Come si calcola lo spazio minimo individuale di un detenuto in cella?
Dalla superficie lorda totale della cella bisogna sottrarre l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da arredi fissi. Lo spazio residuo, diviso per il numero di detenuti, deve essere pari o superiore a tre metri quadrati.
Quali arredi vengono sottratti dal calcolo della superficie della cella?
Vengono sottratti solo gli arredi considerati tendenzialmente fissi, come il letto (in particolare quello a castello) e gli armadi, siano essi appoggiati o infissi alle pareti. Non si sottraggono invece gli arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini.
Cosa succede se un ricorso viene presentato in modo generico e senza prove specifiche?
Un ricorso formulato in modo generico, senza indicare specificamente le doglianze e gli elementi a supporto, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11602 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11602 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
Considerato, infatti, che questa Corte ha già spiegato che, ai fini de determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore tre metri quadrati – da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non in nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito da 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Corte E in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia) – dalla superficie lorda cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella oc da strutture tendenzialmente fisse; tra queste devono essere inclusi il lett questo assuma forma e struttura “a castello”, e gli armadi, appoggiati o in stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano, e vanno pertanto espu gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini (Sez. 1, n. 412 26/05/2017, COGNOME, Rv. 271087-01; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269514; Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, COGNOME, Rv. 268231-01);
Rilevato, che l’ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione di tali principi evidenziando che, con riferimento per i periodi di detenzione per i qual respinto l’istanza di NOME COGNOME, il detenuto aveva avuto a disposizione u superficie superiore a tre metri quadrati e che, quindi, va esente da qualsiv censura al riguardo;
Considerato poi che il ricorrente, in modo del tutto generico, lamenta mancato esame di altre doglianze da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, senza però indicarle specificamente;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricors con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2023.