Spazio Minimo Detentivo: Oltre i Metri Quadrati, Conta la Dignità
Il tema dello spazio minimo detentivo è cruciale nel dibattito sui diritti fondamentali delle persone private della libertà personale. Non si tratta solo di una questione di centimetri, ma di rispetto del principio costituzionale secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i criteri utilizzati dai giudici per valutare la legittimità delle condizioni carcerarie, sottolineando l’importanza di un’analisi che va oltre la mera misurazione della cella.
Il Caso: La Denuncia per Condizioni Inumane
Un detenuto ha proposto ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, sostenendo che le sue condizioni di detenzione, sia presso l’istituto di Terni che in quello di Locri, fossero lesive della sua dignità a causa dell’insufficiente spazio a sua disposizione. Il ricorrente lamentava una violazione dei principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che fissa standard precisi per le condizioni carcerarie.
Lo Spazio Minimo Detentivo e i Criteri della Giurisprudenza
Per comprendere la decisione della Corte, è fondamentale conoscere il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Lo Standard dei 3 Metri Quadrati
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in particolare nel caso Terreggiani c. Italia) ha stabilito che uno spazio personale inferiore a 3 metri quadrati in una cella collettiva crea una forte presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU, che vieta trattamenti inumani o degradanti.
I Fattori Compensativi
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 6551/2021) ha ulteriormente chiarito il quadro. Se lo spazio individuale è inferiore a 3 mq, la presunzione di violazione può essere superata solo se ricorrono congiuntamente tre fattori compensativi: la breve durata della detenzione, condizioni carcerarie dignitose e sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella con svolgimento di adeguate attività.
Quando lo spazio è compreso tra 3 e 4 metri quadrati, invece, non scatta una presunzione automatica. In questo caso, i giudici devono effettuare una valutazione complessiva, bilanciando i fattori compensativi (come tempo all’aria aperta, attività di studio, lavoro) con eventuali fattori negativi (scarsa igiene, cattiva ventilazione, ecc.).
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del detenuto inammissibile. La ragione non risiede in un’errata interpretazione dei principi di diritto, ma in un difetto strutturale del ricorso stesso. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Corte
Il Tribunale di Sorveglianza, nella sua ordinanza, aveva già svolto un’analisi dettagliata delle condizioni detentive. Per il periodo trascorso a Terni, aveva accertato che lo spazio a disposizione era superiore a 3 mq e che il detenuto beneficiava di un adeguato numero di ore fuori dalla stanza e della possibilità di svolgere attività di studio e trattamentali. Per il periodo a Locri, aveva evidenziato una disponibilità di spazio fino a 4 mq, ampie ore all’esterno della camera, e la presenza di adeguata ventilazione e riscaldamento.
Il ricorso presentato alla Cassazione è stato giudicato generico perché non ha contestato in modo puntuale e specifico questi accertamenti di fatto. Non è sufficiente lamentare la mancanza di spazio; è necessario dimostrare che la valutazione del giudice di merito sia stata errata, fornendo elementi concreti a sostegno della propria tesi. La mancanza di questo confronto specifico ha reso l’impugnazione inammissibile, impedendo alla Corte di entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione delle condizioni detentive non si esaurisce in un mero calcolo matematico dello spazio minimo detentivo. Richiede un’analisi globale che tenga conto di tutti gli aspetti della vita carceraria. Al tempo stesso, insegna che, a livello processuale, chi intende far valere una violazione dei propri diritti deve formulare un’impugnazione precisa e circostanziata, che demolisca punto per punto le argomentazioni della decisione che contesta. Un ricorso generico, che non si confronta con le motivazioni del giudice, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Qual è lo spazio minimo vitale che deve essere garantito a un detenuto in una cella?
La giurisprudenza della Corte EDU indica in 3 metri quadrati lo spazio minimo individuale per non incorrere in una presunzione di trattamento inumano o degradante. Sotto questa soglia, la violazione è presunta.
Cosa succede se lo spazio in cella è compreso tra 3 e 4 metri quadrati?
Se lo spazio è tra 3 e 4 mq, non c’è una presunzione automatica di violazione. Il giudice deve effettuare una valutazione complessiva delle condizioni di detenzione, considerando fattori compensativi come la libertà di movimento fuori dalla cella, la partecipazione ad attività e le condizioni generali dell’ambiente (igiene, riscaldamento, ventilazione).
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava in modo specifico le conclusioni del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva già accertato che lo spazio era superiore a 3 mq e che esistevano fattori compensativi positivi. Il ricorrente si è limitato a una doglianza generica senza affrontare e confutare le precise motivazioni del provvedimento impugnato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12844 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12844 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che l’art. 27, secondo comma, Cost. non stabilisce alcun chiaro criterio per la determinazione dei trattamenti vietati du:eante l’esecuzione della pena, limitandosi ad affermare che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità».
Anche l’art. 6 Ord. pen. – che, al comma 1, afferma che «i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente …» e, al comma 2, che «le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica» – contiene solo indicazioni di carattere generale.
La giurisprudenza della Corte EDU, invece, considerati anche i criteri elaborati dal RAGIONE_SOCIALE per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti, ha fissato dei canoni particolari in funzione di specifici standard dimensionali circa la superficie degli spazi intramurali, indicando in 3mq lo spazio minimo utile al fine di garantire il movimento del soggetto recluso nello spazio detentivo (Corte EDU, 8/01/2013, Terreggiani c. Italia).
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti del:enuti o internati, previsti dall’art. 35 ter Ord. pen, inoltre, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02).
Nel caso di specie, nel ricorso e nella successiva memoria depositata /non ci si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, con riferimento al periodo di detenzione trascorso a Terni, lo spazio avuto a disposizione era stato superiore a 3 mq e che il detenuto aveva avuto a disposizione nel resto del giorno un adeguato numero di ore da trascorrere fuori stanza e la possibilità di beneficiare di attività di studio e trattamentali. Anche con riferimento al periodo di detenzione trascorso a Locri, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la disponibilità di uno spazio superiore
a 4 mq. e la possibilità di trascorrere ampie ore all’esterno della camera detenzione e la sussistenza di adeguata ventilazione e riscaldamento.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2022