Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15255 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15255 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVI LIGURE il 12/01/1963
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che hz chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorvegliai iza d Torino, in data 26 giugno 2024, ha respinto il reclamo presentato da 12( bert Piazza avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Torino di r getto dell’istanza di risarcimento, proposta ai sensi dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME con il patrocinio del difens >re d fiducia Avv. NOME COGNOME affidandosi a un unico motivo relativo alla violazii )ne legge con riferimento agli artt. 35-bis e 35 -ter ord. pen., come interpretat dalla giurisprudenza della Corte Edu e dalla giurisprudenza di legittimità, e per or le valutazione delle fonti di prova.
Il ricorrente deduce, in particolare, che il tribunale di sorveglian, continuità con la decisione del magistrato di sorveglianza, ha rigettato il re l proposto avverso il diniego della misura compensativa risarcitoria relativ 3 allo stato di detenzione subito presso l’istituto penitenziario torinese.
Nel ricorso si afferma che il ricorrente, in relazione al complessivo perk Ido detenzione protrattosi dal 6 agosto 2018 al 4 ottobre 2010, non ha fruito del spazio minimo di tre metri quadrati, come determinato al netto degli arredi ‘issi del locale adibito a servizio igienico, nei seguenti periodi e per i seguenti c i dal 6 agosto 2018 al 12 agosto 2019, per giorni 371; dal 19 agosto 201″ al settembre 2019, per giorni 7; dal 17 ottobre 2019 al 22 ottobre 2019, per 5 g iorn dal 28 ottobre 2019 al 7 novembre 2019, per giorni 10; dal 18 novembre 2( 19 al 3 dicembre 2019, per giorni 15 dal 3 dicembre 2019 al 17 dicembre 2013 per giorni 14; dal 27 dicembre 2019 al 28 gennaio 2020 per giorni 32; dal 29 ge Inalo 2020 al 4 febbraio 2020 per giorni sei dal 4 Febbraio 2020 al 18 Febbraio 2020 per giorni 14; dal 24 febbraio 2020 al 12 giugno 2020 per giorni 109 dal 13 lugli 2020 al 14 maggio 2021 per giorni 305 comunque, dal 20 maggio 2021 al 28 settembre 2021 per giorni 131; dal 5 ottobre 2021 al 15 novembre 202:, per giorni 41; dal 24 novembre 2021 al 14 dicembre 2021, per giorni 20; d al 14 dicembre 2021 al 29 dicembre 2021, per giorni 15; dal 10 gennaio 2022 al 29 gennaio 2022, per giorni 19; dal 10 Febbraio 2022 al 22 Febbraio 2022, per pomi 12; dal 28 Febbraio 2022 al 16 luglio 2022, per giorni 138; dal 18 luglio 2( 22 13 agosto 2022, per giorni 26; dal 3 Aprile 2023 al 27 luglio 2023; per giorni 115
dal 27 luglio 2023 al 4 ottobre 2023, per giorni 69. Non avrebbe, dunque, fn ito dello spazio minimo individuale per un totale quindi di 1474 giorni.
Con il ricorso si eccepisce, poi, che il ricorrente ha trascorso in regime chi l ‘so i periodi detentivi dal 19 agosto 2019 al 6 settembre 2019, dal 17 ottobre 201t al 22 ottobre 2019 e dal 28 ottobre 2019 al 7 novembre 2019.
Si evidenzia, inoltre, che all’interno dell’istituto NOME COGNOME ha svr lto attività lavorativa di addetto alla distribuzione dei pasti dal 1 giugno 2019 al 18 giugno 2019, di addetto alle pulizie dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, dz I 1 Marzo 2021 al 31 maggio 2021, dal 1 agosto 2022 al 30 settembre 2022, dé” I 1 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 e che è stato inserito nel corso SDI Stu il° CPIA1-60 primo livello, in relazione all’anno scolastico 2022/2023 dal 21 otto >re 2022 al 9 giugno 2023.
Ciò precisato, il ricorrente deduce che il tribunale di sorveglianza ha neg to la misura compensativa risarcitoria sulla base della ritenuta presenza di fati ori compensativi del pregiudizio lamentato, consistiti nell’aver trascorso la magc ior parte delle ore diurne in regime di apertura della cella e per aver partecip íto all’interno dell’istituto ad attività scolastica e ricreativa.
Più specificamente la difesa afferma che il provvedimento impugnato, tur richiamando il principio di diritto per cui la sussistenza di uno spazio inferiore a :re metri quadrati determina una forte presunzione di trattamento inumanc o degradante, ha dato conto solo di due dei requisiti idonei a integrare i fattori compensativi (attività ricreative e scolastiche e natura semiaperta eli Ila detenzione) omettendo di valorizzare la durata dello stato detentivo, che nel cí so di specie si è protratto per cinque anni in uno spazio sotto i tre metri quadrati i ler un tempo di 1474 giorni.
Il Tribunale di Sorveglianza, pertanto, al fine di escludere la violazie ne dell’art. 3 Cedu avrebbe omesso di verificare la concorrenza dell’ulteriore fath re della breve durata della detenzione.
Il provvedimento di diniego sarebbe poi illogico e avrebbe travisato gli elementi emergenti dall’istruttoria dell’istituto penitenziario in quanto ha valorizzato l’elemento della sussistenza di attività ricreative senza colloca rle nell’ambito dei periodi di detenzione; in particolare, si sottolinea che il ricorren :e, nei periodi già sopra indicati, ha trascorso la detenzione in regime chiuso; che lei periodi di regime aperto la permanenza all’aperto era limitata a meno di 8 ore al giorno e che le attività svolte al di fuori della cella non coincidono con i periodi in cui il detenuto ha fruito di meno di tre metri quadrati, trattandosi dunque di atti ità ininfluenti a fini compensativi, così come irrilevante a fini compensativi è l’attiv tà scolastica in quanto anch’essa è stata svolta nei periodi in cui il detenuto fruiva di più di tre metri quadrati di spazio della cella.
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Si deduce poi che in riferimento all’assenza di riscaldamento, di ventila :ione, di acqua calda e di luce naturale, il tribunale di sorveglianza ha erronear :lente escluso che esse possano integrare condizioni di detenzione carceraria inum 3na o degradante, sul rilievo che si tratta di mere aspettative di fatto.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassa :ione, NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con invio al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è fondato. In via preliminare va rilevato che la peculiarità dei procedimenti ex ar . 35ter ord. pen. connota anche gli ambiti valutativi in cui il giudice deve muove si, di talché la Corte di cassazione ha affermato che in tali procedimenti «le alleg izioni dell’istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento d una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell’esis :enza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relat va di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull’Amministre ‘ione penitenziaria l’onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contr irio e si è evidenziato che tale presunzione deriva dalla necessità di bilai ciare l’asimmetria derivante dal fatto che l’Amministrazione è l’unico soggetto dete itore di quel complesso di informazioni idonee ad apprezzare la legaliti del trattamento». Inoltre, si aggiunge, «che la trattazione e la decisione delle procedure instaurate ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. sono da ritenersi n via generale assoggettate al principio per cui la tutela viene concessa lì dove il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo introdotto dall’attore risulta «più probabil 2 che non», rinviandosi, quanto alla distinzione tra criterio penalistico del ‘ragion avole dubbio’ e civilistico della ‘preponderanza dell’evidenza’ a Sez. III civ. n. 102E 5 del 5.5.2009, rv 608403; sottolineando, poi, la necessità (Corte Cost. n. 204/: 016) di adottare criteri interpretativi della disposizione in esame tesi ad attribuir allo strumento introdotto dal legislatore nel 2014 il maggior grado possib le di effettività; evidenziando che anche nel sistema interno, in campo civile, il pril icipio di «prossimità» alla prova è da tempo utilizzato in chiave di riequilibrio proces ;uale di asimmetrie sostanziali, in rapporto a quanto previsto in tema di effettività della difesa ed azione in giudizio dall’art. 24 Cost.». E si è altresì specificato che n]o si tratta – ovviamente – di qualificare i contenuti assertivi della domanda in te -mini di prova legale, quanto di riconoscere che il sistema di tutela dei iiritt fondamentali del soggetto privato della libertà richiede – ovunque quei diritti ;iano azionati – a fini di effettività, per i fatti avvenuti in costanza di detenzior e, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
adozione di una diversa ripartizione dell’onere dimostrativo che imponga al detentore delle informazioni lo sforzo di introdurre nel procedimento la conosce Iza eventualmente impeditiva (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020 Rv. 279208 – 01.
Alla luce di tali principi vanno valutate le deduzioni difensive circa il patimento di un trattamento detentivo inumano o degradante, in relazione illa sussistenza di uno spazio inferiore a tre metri quadrati e dei relativi fat ori compensativi, e con riferimento all’assenza di riscaldamento, di ventilazione di acqua calda e di luce naturale.
1.2. Ciò posto deve ricordarsi che a seguito della sentenza “pilota” della Cc rte EDU, 08/01/2013, COGNOME c. Italia, con il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, il legislat )re ha introdotto l’art. 35-ter ord. pen. che ha previsto specifici rimedi risarcitori )er l’ipotesi in cui il pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6, ord. pen. consiste nell’av ?re subito un periodo di detenzione in condizioni tali da violare l’art. 3 ddla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondament 3li, così come interpretata dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, stabilendo – qu3le rimedio compensativo alle violazioni dell’art. 3 CEDU – uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci di pena già eseguita e – quale rimedio riparatorio – il risarcimento del danno nella misura di otto euro per ciascuna giornata di inuma na detenzione.
1.3. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, prev sti dall’art. 35-ter ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata do Ila detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collett va di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel c« so di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro mo tri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. (Sez. U, Sentenza n. 6551 del 24/09/2020 dep.2021)
A fronte di uno spazio individuale inferiore a tre metri quadri, è dunc ue possibile superare la presunzione della sussistenza di un trattamento degradai ite o inumano soltanto se concorrono, congiuntamente, i tre fattori compensa ivi consistenti nella breve durata della detenzione, dalle dignitose condizii >ni
carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella media nte lo svolgimento di adeguate attività.
Il Tribunale di Sorveglianza non ha fatto corretta applicazione di tale pri ncipio di diritto in quanto ha negato la misura risarcitoria, limitandosi ad afferma e che all’interno della casa circondariale, nei periodi di spazio insufficiente nella ( ella che invero non si rinvengono indicati nel provvedimento impugnato – il rico COGNOME ha trascorso la maggior parte delle ore diurne in regime aperto e d le ha partecipato ad attività ricreativa e scolastica.
Il Tribunale ha pertanto pretermesso qualsiasi valutazione della sussi tenza dell’ulteriore fattore compensativo, consistente nella durata della detenzion ?. che, come sopra affermato, deve concorrere con gli altri due. Sotto tale prc Filo si riscontra la totale mancanza di motivazione.
Inoltre, con riferimento alle dedotte disfunzioni relative all’asser za di riscaldamento, di ventilazione, di acqua calda e di luce naturale, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui non costituisce trattamento inum, ino o degradante, rilevante ai sensi dell’art. 3 della CEDU, così come interpretatc dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di ” mero disagio” collegata a cc ntesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per perio( i non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede ter ipi d intervento non sempre programmabili (Sez. 1, n. 14258 del 23/01/202 ), Rv 278898 – 01).
Nella fattispecie, tuttavia, il tribunale, limitandosi ad affermare chi si è trattato di problematiche integranti meri disagi, sia pure talvolta deprecale li, ha reso una motivazione apparente, in quanto apodittica, non dando per nulla i :onto, alla luce delle informazioni acquisite, dei motivi per cui le anzidette situi zion siano state prive del crisma di gravità in relazione alla consistenza delle st( sse alla loro durata, tale da escludere una condizione disumana.
L’ordinanza impugnata non resiste, dunque, alle censure che le sono state rivolte, sicché il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio, nel quale il Tribunale di sorveglianza, dovrà colmare le lacune motivazionali evider ziate, anche sulla scorta delle informazioni acquisite presso la Direzione peniter ziaria dell’istituto.
In conclusione, il Tribunale dovrà dare conto della sussistenza o no, In via congiunta, dei tre fattori compensativi sopra indicati in relazione al periodo in cui il ricorrente ha fruito di uno spazio stato detentivo inferiore ai tre metri qu lrati dovrà poi fornire una adeguata motivazione in ordine v configurabilità o meno di un trattamento detentivo detentivo degradante in relazione alle dedotte disfunzioni re lative all’assenza di riscaldamento, di ventilazione, di acqua calda e di luce nat rrale, secondo le indicazioni di cui in motivazione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.