Spaccio e Uso Personale: Quando la Cassazione Dichiara il Ricorso Inammissibile
La distinzione tra spaccio e uso personale di sostanze stupefacenti è una delle questioni più delicate e ricorrenti nel diritto penale. Spesso, la linea di demarcazione si basa su una serie di indizi che il giudice di merito deve attentamente valutare. Ma cosa succede quando un imputato, condannato in appello, si rivolge alla Corte di Cassazione contestando proprio questa valutazione? Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Detenzione di Cocaina
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (il cosiddetto “spaccio di lieve entità”). L’imputato era stato trovato in possesso di circa 7,5 grammi di cocaina.
La difesa aveva sempre sostenuto che la sostanza fosse destinata esclusivamente all’uso personale, chiedendo quindi l’assoluzione. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato questa tesi, confermando la condanna.
La Decisione dei Giudici di Merito
I giudici dei primi due gradi di giudizio avevano basato la loro decisione su una serie di elementi fattuali convergenti, ritenuti incompatibili con una destinazione puramente personale della droga. Questi elementi includevano:
* La quantità: 7,5 grammi di cocaina, da cui si sarebbero potute ricavare circa 50 dosi.
* Le modalità di conservazione: la sostanza era occultata all’interno dell’autovettura.
* Il confezionamento: la droga era già parzialmente frazionata e confezionata in dosi pronte per l’assunzione.
* I precedenti: l’imputato aveva un precedente specifico per reati della stessa natura.
Secondo la Corte d’Appello, l’insieme di questi indizi dimostrava in modo concludente la finalità di spaccio.
I Motivi del Ricorso e la questione dello spaccio uso personale
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e vizi di motivazione. In sostanza, ha contestato la decisione dei giudici di appello, sostenendo che avessero erroneamente escluso la destinazione della sostanza all’esclusivo uso personale. Il ricorso, di fatto, proponeva una lettura alternativa del materiale probatorio, invitando la Suprema Corte a una nuova e diversa valutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione è cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità. La Corte ha spiegato che il ricorso non evidenziava reali vizi di legge o manifeste illogicità nella motivazione della sentenza d’appello, ma si limitava a sollecitare un “giudizio di merito” che non compete alla Cassazione.
Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare le prove e decidere se la valutazione del giudice di merito sia la più corretta in assoluto, ma solo di verificare che tale valutazione sia immune da errori giuridici e da vizi logici evidenti. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, basata su circostanze fattuali non controverse (la quantità, l’occultamento, il confezionamento, i precedenti). Chiedere alla Cassazione di interpretare diversamente questi stessi fatti significa invadere un campo che non le appartiene. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda.
Le Conclusioni: Limiti al Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può utilizzare questo strumento per contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
L’implicazione pratica è chiara: per avere successo in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario dimostrare che quella decisione è viziata da un errore di diritto o da un difetto di ragionamento che la rende insostenibile. In mancanza di ciò, come nel caso di specie, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un errore di diritto o un vizio logico della sentenza, ma chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti. Questo tipo di giudizio, detto “di merito”, non rientra nelle competenze della Suprema Corte.
Quali elementi sono stati considerati decisivi per escludere l’uso personale della droga?
I giudici hanno considerato un insieme di indizi: la quantità della sostanza (circa 7,5 grammi di cocaina, sufficienti per 50 dosi), il suo occultamento all’interno di un’auto, il fatto che fosse già parzialmente divisa in dosi e un precedente penale specifico dell’imputato per reati simili.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
%.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio circa 7,5 gr. di cocaina.
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’esclusione della destinazione della sostanza all’esclusivo uso personale.
Il ricorso è inammissibile, poiché volto esclusivamente ad una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dalla Corte d’appello, che tuttavia è priva di manifeste illogicità e fondata su concludenti circostanze non controverse (in particolare: quantità tale da potersene ricavare circa 50 dosi al consumo; occultamento all’interno dell’autovettura in circolazione; parziale frazionamento e confezionamento in dosi pronte per l’assunzione; precedente specifico per condotte della stessa specie, commesse successivamente a quella oggetto di giudizio). Si chiede, perciò, alla Corte di cassazione un giudzio di merito, che non le compete.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.