Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 313 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 313 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d’appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; di tutti i ricorsi;
udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto uditi l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME e in sostituzione dell’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME, dell’AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di NOME COGNOME, il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi; l’AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di NOME COGNOME e in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, la quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 24 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, ha rideterminato la pena nei confronti:
di COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Palermo il 9 febbraio 2017 e il 2 marzo 2017 (capo 1), riconosciuta la continuazione con i reati già giudicati con la sentenza del Tribunale di Palermo del 26 luglio 2017, irrevocabile il 17 aprile 2018, in complessivi anni 2 mesi 4 di reclusione e euro 5.500,00 di multa di cui anni 2 di reclusione e euro 3500,00 di multa per i reati di cui al presente processo;
di COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 73 comma 5, d.P.R. n. 309/90, commesso in Palermo dall’i aprile 2017 al 27 maggio 2017(capo 2), riconosciuta la continuazione con i reati già giudicati con la sentenza del Tribunale di Palermo del 26 luglio 2017, irrevocabile il 17 aprile 2018, in complessivi anni 2 mesi 3 di reclusione e euro 5.00,00 di multa di cui anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui al presente processo;
di COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli art. 110 e 81 cod. pen. e 73, comma 5, e 80 d.P.R. n. 309/90 commesso in Palermo dal 10 aprile 2017 al 15 aprile 2017 (capo 7) e al reato di cui agli art. 110 e 81 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/990 commesso in Palermo il 28 settembre 2019 (capo 8), concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, in anni 2 di reclusione ed euro 4500,00 di multa.
di COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e. e 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309/90 commesso in Palermo il 25 giugno 2017 (capo 4) in anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 4000,00 di multa.
Con la stessa sentenza la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna nei confronti:
di COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli art. cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 commesso in Palermo dal 24 giugno 2018 al 10 luglio 2018 (capo 3) alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 6000,00 di multa;
COGNOME COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 commesso in Palermo dal 1 aprile 2017 al 27 maggio 2017 (capo 5) alla pena di anni 2 mesi 9 di reclusione ed euro 4400,00 di multa;
COGNOME COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 commesso in Palermo dal 10 aprile 2017 al 15
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aprile 2017 (capo 6) alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2500,00 di multa.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore.
2.1. COGNOME COGNOME NOME ha formulato due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto provata la finalità illecita della detenzione. Il difensore osserva che l’ufficiale di polizia giudiziaria, che il 2 marzo 2017 aveva proceduto al controllo, aveva spiegato che l’imputato gli aveva spontaneamente consegnato un pacchetto di sigarette con all’interno un modico quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish (“cinque stecchette” e “due tranci”) e aveva riferito di averlo segnalato alla competente autorità amministrativa. Le modalità di conservazione della sostanza stupefacente, non confezionata e di peso modesto, e l’immediata consegna da parte dell’imputato, in assenza di qualsivoglia prova di una attività di cessione, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere integrato il solo illecito amministrativo.
2.1.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte di appello dichiarato il reato estinto per prescrizione.
2.2. COGNOME NOME e COGNOME NOME, con atto unico, hanno formulato tre motivi.
2.2.1 Con il primo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta in ordine al quinto motivo di appello con cui era stata censurata l’errata quantificazione della pena da parte del giudice di primo grado. Nell’atto di impugnazione la pena era stata calcolata nel modo seguente: pena base anni 1 di reclusione ed euro 1200,00 di multa, aumentata ex art. 99 cod. pen. di mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi 6 di reclusione ed euro 1400,00 di multa, per una pena finale di anni 2 di reclusione ed euro 3000,00 di multa. Nella sentenza impugnata la doglianza non è stata presa in esame, né esplicitamente, né implicitamente.
2.2.2. Con il secondo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati loro ascritti ai capi 2 e 5. Il giudice di primo grado, a sostegno dell pronuncia di condanna, aveva richiamato le immagini del sistema di videosorveglianza installato nella piazza del quartiere Borgo RAGIONE_SOCIALE, che avevano ripreso i movimenti di COGNOME e COGNOME e le presunte cessioni di sostanza stupefacente a soggetti terzi. La presenza dei due imputati è stata interpretata come concorso nell’attività di spaccio, nonostante le immagini non
consentissero di affermare che i due stessero effettivamente cedendo sostanza stupefacente o coadiuvando altri presunti spacciatori. La Corte di appello ha confermato la sussistenza della prova in ordine al coinvolgimento degli imputati negli episodi di cessione loro ascrittOr ma non ha considerato che i loro nomi non erano mai stati menzionati nel corso RAGIONE_SOCIALE intercettazioni e che non era mai stato effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente nei loro confronti.
2.2.3. Con il terzo motivo, hanno dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha affermato che il giudice di primo grado aveva condivisibilrnente negato le attenuanti generiche, quando invece il Tribunale aveva omesso la motivazione in ordine alla specifica richiesta formulata dalla difesa. I giudici di merito, secondo il difensore, avrebbero dovuto tenere in considerazione la giovane età degli imputati al momento del fatto, la tipologia della sostanza trattata e la sporadicità degli episodi contestati, peraltro tutti circoscritti in arco temporale ristretto.
2.3. COGNOME NOME ha formulato un unico, articolato motivo con cui ha t dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento della prova per omissione, in relazione alla affermazione della penale responsabilità. La Corte ha sostenuto che, pur in assenza di prove in ordine alla consegna al ricorrente di sostanze stupefacenti, si fosse, comunque, perfezionato l’accordo con il fornitore e si fosse, così, consumato il reato di acquisto a lui contestato. La sentenza impugnata ha definito COGNOME acquirente abituale di droga, senza, tuttavia, approfondire quale fosse la finalità degli acquisti, ovvero se la sostanza fosse destinata alla cessione o solo al consumo personale. In ogni caso, prosegue il difensore, la Corte avrebbe effettuato una valutazione congetturale del compendio probatorio, incorrendo nel vizio di motivazione apparente. Al più, nel caso di specie, avrebbe dovuto configurarsi un tentativo di acquisto, in quanto l’acquirente aveva posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco all’assunzione del possesso della sostanza stupefacente, non riuscendo nell’intento per cause che, nel caso di specie, non erano state accertate e che potevano consistere anche nella desistenza volontaria. Il difensore, infine, lamenta la violazione del principio per cui la condanna non può essere pronunciata nel caso di ragionevole dubbio, ovvero quando non vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell’imputato.
2.4. COGNOME NOME ha formulato due motivi.
2.4.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore contesta il passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui si dà atto che il soggetto
fermato dagli operanti il 15 aprile del 2017 era stato identificato come colui che era stato ripreso dalle telecamere intento a spacciare: la Corte non aveva, tuttavia, replicato al rilievo formulato in sede di impugnazione con cui si era chiesto di spiegare perché l’individuazione operata dalla polizia giudiziaria dovesse ritenersi attendibile, tenuto conto che chi aveva visionato le immagini era soggetto diverso da colui che aveva fermato COGNOME.
2.4.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte in proposito si era limitata a richiamare la gravità dei fatti, senza tenere conto che la valutazione prognostica richiesta dall’art. 164 cod. pen. richiama la necessaria considerazione complessiva di tutte le circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen. In breve, la Corte di appello non avrebbe spiegato perché, a fronte di condotte contestate per sole due giornate nel 2017 a soggetto giovane e incensurato, con sequestro a suo carico di una somma di denaro non significativa, senza ulteriori elementi o pendenze, non fosse possibile formulare una prognosi favorevole.
2.5. La COGNOME NOME ha formulato due motivi.
2.5.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato a lei contestato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La Corte, nel negare il riconoscimento del fatto di lieve entità, avrebbe valorizzato il dato ponderale nonché “un certo inserimento della stessa nei lucrosi traffici di droga”, senza tuttavia dare conto degli elementi da cui sarebbe emerso tale inserimento; soprattutto, la Corte non avrebbe tenuto conto che non era dato conoscere quale fosse il principio attivo della sostanza stupefacente venduta, che la condotta era occasionale, che non erano emersi contatti con altri soggetti coinvolti nelle indagini e che non erano stati rinvenuti nella sua disponibilità strumenti atti al confezionamento della droga.
2.5.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte avrebbe rideterminato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 4000,00 di multa giustificando tale determinazione solo sulla base del dato ponderale e avrebbe operato una disparità di trattamento rispetto a quello riservato a NOME COGNOME, a cui per la detenzione di 1,574 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, era stata irrogata la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 6000,00 di multa.
2.6. NOME ha formulato quattro motivi.
2.6.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità. Le decisioni di merito avrebbero
fondato la pronuncia di condanna solo sul contenuto equivoco di conversazioni telefoniche, alcune RAGIONE_SOCIALE quali non vedevano COGNOME fra i diretti interlocutori, in assenza di servizi di osservazione e di sequestro di sostanze stupefacenti. Alle conversazioni registrate è possibile, in tesi difensiva, attribuire un significato diverso da quello attribuito dalla Procura e acriticamente recepito dai giudici. In particolare:
dalla conversazione n. 999 (Decr. Int. n. 1645/17) emergeva che NOME COGNOME si era recato da solo al Borgo RAGIONE_SOCIALE presso la casa familiare, mentre la zia (NOME COGNOME) e la nonna si erano recate nella zona Arenella per sbrigare altre faccende; nessun elemento riscontrava l’assunto che la ricorrente avesse accompagnato nel viaggio di ritorno il nipote a Carini in macchina con la droga al seguito, o, in ogni caso, che ella fosse consapevole del possesso da parte di NOME della droga; generiche erano poi le contestazioni relative alle successive condotte di vendita della sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana ad acquirenti non identificati.
con riferimento alla conversazione n. 2635 (Decr. Int. n. 1598/17), i giudici di merito avevano riferito la parola “piccoli” pronunciata da NOME COGNOME alla droga in maniera apodittica;
con riferimento alla conversazione n. 2643 (Decr. Int. n. 1598/17), i giudici di merito avevano ritenuto che essa valesse a dimostrare le difficoltà di inserimento di COGNOME nel mercato della droga di Borgo Nuovo, in contrasto, invero, con il fatto che erano stati condannati per il delitto di cui all’art. 74 d.P. n. 309/90 e per numerosi reati fine, in quanto ritenuti soggetti di vertice di un’associazione operante nel rione Borgo RAGIONE_SOCIALE;
con riferimento alla conversazione n. 2645 (Decr. Int. n. 1598/17) fra la ricorrente e la cognata NOME COGNOME, i giudici di merito avevano interpretato la stessa come riferita alla droga, in maniera illogica e incoerente rispetto alle risultanze dell’istruttoria.
Peraltro – prosegue il difensore- la ricorrente aveva ammesso di aver rinvenuto casualmente una piccola quantità di stupefacente del tipo marijuana all’interno di sacchetti contenenti frutta secca e dolciumi inviatigli dal fratel NOME.
2.6.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 80 /comma 1 lett. b) td. P.R. n. 309/80 in relazione all’art. 112 n. 4 cod. pen. Il difensore reitera la doglianza già sollevata in sede di impugnazione per cui l’aggravante in esame sarebbe configurabile solo nel caso di delitti per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Secondo la Suprema Corte (Sez 6 n. 4967 dell’1/12/2015), stante il rinvio operato dall’art. 80 d. P.R. n. 309/90 all’art. 11
4 cod. pen., la condotta di mera partecipazione in concorso con il minore rileva solo se si tratta di delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio flagranza.
2.6.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla statuizione della confisca della somma di euro 9.174,00/ rinvenuta nella sua abitazione in occasione della esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il difensore ricorda che, ai fini del provvedimento ablativo, è necessario provare la sussistenza del nesso di pertinenzialità della res con l’illecito in termini di strumentalità, ovvero derivazione. Con riferimento all’ablazione di denaro, in caso di procedimento per violazione della legge stupefacenti, il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla gestione di sostanze stupefacenti, a condizione che svolga un’adeguata motivazione sul nesso di pertinenzialità con l’illecito. È pertanto possibile procedere alla confisca facoltativa del denaro che costituisca il provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, mentre non è possibile procedere allo stesso modo allorquando la contestazione sia, come nel caso di specie, la mera detenzione a fini di spaccio, in quanto in tale ultimo caso viene a mancare in radice il presupposto del collegamento eziologico tra il denaro e il reato.
Nel caso di specie ; la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputata COGNOME NOME è correlata unicamente alla commissione del delitto di cui al capo 8) contestato come mera detenzione di sostanza stupefacente.
2.6.4. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla statuizione relativa alla confisca del denaro. Il difensore osserva che, dopo che era stata prodotta documentazione con cui si era provata la provenienza lecita della somma di denaro, la Corte aveva ritenuto inverosimili le giustificazioni addotte con una motivazione apparente.
In data 3 ottobre 2025, il difensore di NOME COGNOME ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.
2. Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE NOME
2.1. Il primo motivo, con cui si contesta la finalità illecita della detenzione, è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall’autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell’imputato darne la prova, mentre grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614; v. anche Sez. 6, n. 11025 del 2013, Rv. 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale, anche ai fini della precostituzione di scorte per uso personale). Si è anche affermato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità dell motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463).
Nel caso in disamina la Corte d’Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha dato atto:
-che in occasione dell’episodio del 9 febbraio 2017, COGNOME era stato osservato dalla polizia giudiziaria nell’atto di consegnare due dosi di sostanza stupefacente a un acquirente, il quale, una volta fermato, aveva riferito di averle appena acquistate da un soggetto la cui descrizione corrispondeva a COGNOME;
-che in occasione dell’episodio del 2 marzo 2017, NOME aveva spontaneamente consegnato un pacchetto di sigarette contenente cinque stecche di hashish da cui era possibile ricavare 25,6 dosi medie singole.
La Corte ha indi ritenuto che, indipendentemente dalla valutazione dell’agente operante, il quale nella seconda occasione aveva ritenuto di denunciare il ricorrente per l’illecito amministrativo collegato al consumo personale, la detenzione fosse anche in quel caso illecita, in ragione del dato quantitativo e RAGIONE_SOCIALE risultanze complessive RAGIONE_SOCIALE indagini.
A fronte di tale percorso argonnentativo, coerente con i dati riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati, la censura del ricorrente appare avversativa, limitandosi a reiterare gli stessi argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte. In tal senso deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).
2.2. Il secondo motivo, con cui si duole della mancata declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato.
Il reato contestato al ricorrente (artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) commesso il 9 febbraio 2017 e il 2 marzo 2017, tenuto conto della sospensione di 60 giorni dal 16 febbraio 2021 all’il maggio 2021, determinata dal rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, si è prescritto il A ottobre 2024 e I’l novembre 2024. La sentenza di appello è stata pronunciata in data 24 settembre 2024, ovvero prima del decorso del termine di prescrizione.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400).
3. I ricorsi di COGNOME NOME e NOME COGNOME.
i tjA mttyr 3.1. Il primo motivo, incentrato sull’errato calcolo della pena giudice – di primo grado, è manifestamente infondato.
Il ricorrente non tiene conto che la Corte di appello, nel rideterminare la pena, è partita dalla pena base per il più grave reato di cui al presente processo di anni 1 tmesi 10 di reclusione ed euro 3000,00 di multa, così rettificando il lamentato errore e calcolando su detta pena l’aumento per la continuazione (pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata).
3.2. Il secondo motivo, incentrato sull’affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati loro ascritti a capi 2 e 5, è inammissibile, i quanto meramente reiterativo della doglianza già formulata in sede di impugnazione in assenza di confronto con la sentenza impugnata e, comunque, volto a sollecitare una rilettura del compendio probatorio non consentita a questa Corte in ragione dei principi già indicati nella trattazione del ricorso di COGNOME, cu si rimanda.
Nel caso in esame i giudici di merito hanno spiegato che le riprese RAGIONE_SOCIALE telecamere di videosorveglianza avevano immortalato: COGNOME nell’atto di operare quale intermediario fra gli acquirenti della sostanza stupefacente e i venditori che prelevavano le dosi dal vaso della pianta posizionata davanti
all’RAGIONE_SOCIALE Borgo, ovvero nell’atto di cedere personalmente dette dosi nelle date del 5, 6, 8, 16 aprile, 4 e 13 maggio 2017; COGNOME nell’atto di coadiuvare gli altri spacciatori nell’attività di cessione o di prelevare e cedere personalmente la sostanza nelle date dell’8, 9 11, 13, 29, 30 aprile e 3 maggio 2017 (pagg. 10 e ss. e 15 sentenza di primo grado; pagg. 10 e ss. sentenza di secondo grado).
Il ricorrente si limita ad avversare, in maniera, come visto, inammissibile, la valutazione RAGIONE_SOCIALE evidenze probatorie richiamate, senza dedurre alcun travisamento RAGIONE_SOCIALE stesse.
3.3. Il terzo motivo, incentrato sulla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
È noto che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice 44 a t l .t esprime un giudizio di GLYPH la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli riten decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi e ha ritenuto che non fossero emersi, né fossero stati allegati, elementi tali da superare il dato della gravità della condotta di reato (caratterizzata da reiterata attività di spaccio con modalità denotanti abilità e spregiudicatezza) e il dato della capacità a delinquere dei ricorrenti (comprovata dai numerosi precedenti a loro carico).
4. Il ricorso di COGNOME.
L’unico motivo, con cui si contesta l’affermazione della responsabilità penale in ordine al reato contestato, o quanto meno il mancato riconoscimento della desistenza, è manifestamente infondato.
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 per avere acquistato dai coniugi COGNOME–
COGNOME in più occasioni sostanza stupefacente del tipo hashish e in data 2 luglio 2018 un quantitativo pari ad un chilogrammo di detta sostanza.
La Corte di appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha ricordato che le immagini della telecamera installata presso l’abitazione dei coniugi COGNOME mostravano chiaramente COGNOME il 2 luglio 2018 nell’atto di esaminare e annusare vari panetti di hashish appoggiati sul tavolo e che nel corso della conversazione intercettata il ricorrente aveva affermato che, al più tardi nella giornata successiva, ne avrebbe preso “una” e l’avrebbe pagata “subito”; ha ricordato, altresì, che nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini erano state registrate altre conversazioni in cui COGNOME si accordava con i predetti soggetti per acquistare sostanza stupefacente (pagg. 15 e ss. sentenza impugnata).
I giudici hanno, indi, ritenuto che il reato contestato si fosse perfezionato, nel rispetto del principio consolidato per cui il delitto di compravendita di droga si consuma nel momento in cui si raggiunge il consenso tra venditore e acquirente indipendentemente dalla consegna e dal pagamento del prezzo (ex plurimis Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Rv. 276981 – 01; Sez. 1, n. 20020 del 04/04/2013, Nettuno, Rv. 256030) e che, in ragione del tenore complessivo RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate (e in particolare della conversazione n. 227 del 10 luglio 2018 in cui si faceva riferimento ad un chilogrammo “tolto” per COGNOME) si doveva ritenere che, nel caso di specie, gli acquisti si fossero ripetuti nel tempo, senza che potesse configurarsi alcun recesso.
Il motivo di ricorso, come detto, non fa che ribadire in maniera generica la stessa censura e ad avversare i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, senza ad essi contrapporre alcun argomento.
Inammissibile, infine, è il motivo nella parte in cui invoca la violazione del principio “dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. Tale principio enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell’imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Rv. 285548 – 15). Ne consegue che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nell’illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Rv. 280245 – 01). Nel caso di specie, dopo che la Corte ha dato conto del compendio probatorio su cui si è fondata l’affermazione della penale responsabilità e si è confrontata in maniera adeguata con i rilievi della difesa,
NOME
disattendendoli con un percorso argomentativo ragionevole e aderente ai fatti esposti, il ricorrente ha WS denunciato la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio in maniera generica, richiamando presunti vizi di motivazione, come detto, inesistenti.
5. Il ricorso di COGNOME.
5.1. Il primo motivo, incentrato sull’affermazione di responsabilità, è generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di appello ha richiamato le immagini del sistema di videosorveglianza che nei giorni 14 e 15 aprile 2017 avevano ripreso un soggetto prelevare più volte della sostanza stupefacente dal vaso della pianta posizionata davanti all’ingresso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Borgo, all’interno del quale, successivamente, erano state rinvenute n. 18 dosi di hashish e n. 8 dosi di marijuana, per consegnarla in cambio di denaro agli avventori. Secondo la ricostruzione della Corte, dopo che altro personale di polizia giudiziaria aveva fermato ed identificato NOME il 15 aprile 2017, gli inquirenti che stavano effettuando le indagini relative al presente procedimento, sulla scorta del bi verbale di identificazione loro trasmesso, avevano nuovamente visionato dette immagini e avevano riconosciuto con certezza, evidentemente comparando le foto, il ricorrente come il soggetto ripreso nell’atto di spacciare.
Il motivo di ricorso, nel censurare tale ultimo passaggio argomentativo e cioè nel rilevare che il controllo su strada era stato effettuato da personale diverso rispetto a quello che aveva visionato le immagini, è aspecifico, in quanto non individua elementi tali da inficiare l’attendibilità del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, prova, quest’ultima, che, sia pure atipica, è pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l’affermazione di penale responsabilità (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160 – 01; Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280399 – 01; Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 01).
5.2. Il secondo motivo, incentrato sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, è manifestamente infondato.
Occorre dare atto che il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, da formularsi alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., avendo riguardo alla specificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivato, ad ogni sindacato in sede di legittimità. Questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con orientamento che si condivide, ha affermato che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenut prevalenti (Sez. 5, n.17953 del 07/02/2020, Rv. 279206;
Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017,Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534 – 01Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136- 01; Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184). Il giudizio prognostico richiede, infatti, una valutazione sul futuro comportamento dell’imputato che può essere trattA da dati connotati da tale pregnanza x da configurarsi come ostativi rispetto ad ogni possibile sviluppo positivo dei comportamenti dell’imputato.
Ciò premesso, nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto che NOME, ancorché incensurato, non fosse meritevole del beneficio della sospensione condizionale (seppure con riguardo alla sola pena detentiva). A fronte della contestazione di una decina di episodi di cessione di sostanza stupefacente nell’arco di due giorni, attuata attraverso modalità denotanti una qualche struttura organizzativa (su cui ci si è soffermati nella trattazione del motivo che precede), i giudici hanno ritenuto di non poter formulare una prognosi positiva di astensione dalla commissione in futuro di altri reati, in ragione, appunto, RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, indicativa del suo inserimento nel contesto dello spaccio. Tale motivazione, in quanto ragionevolmente fondata su uno dei parametri di valutazione indicati nell’art. 133 cod. pen., non è sindacabile in sede di legittimità.
6. Il ricorso di La COGNOME NOME.
6.1. Il primo motivo, incentrato sulla mancata derubricazione nell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato.
La Corte di appello, con motivazione sufficiente, ha rigettato la richiesta in tal senso effettuata dalla ricorrente, rilevando che il fatto non poteva essere considerato di offensività minima in ragione del significativo dato ponderale dello stupefacente (cinque panetti del peso di almeno 100 grammi ciascuno) da valutarsi unitamente alle complessive modalità della condotta / sintomatiche di abilità ‘ g, spregiudicatezza e inserimento nel mondo del traffico. Il percorso argomentativo adottato è conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Si è, infatti, riconosciuta la legittimità del mancat riconoscimento della ipotesi di lieve entità anche nel caso di cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga, allorché essa costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4 n. 40720 del 26/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270767) e si è, a tal fine, precisato che il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quell concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del
09/05/2017, COGNOME, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell’08/02/2018, Sefar, Rv. 273823). L’orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal Supremo Collegio, che “il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma, altresì, di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività” (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01).
Alla valorizzazione da parte della Corte del dato quantitativo, come cristallizzato nel capo di imputazione contestato alla ricorrente, il motivo di ricorso non contrappone elementi di segno opposto che i giudici avrebbero omesso di considerare.
6.2. Il secondo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio e sulla sperequazione con quello riservato alla coimputata, è inammissibile per difetto di specificità o, comunque, manifestamente infondato.
Alla motivazione della Corte, che, nel rideterminare la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 4000,00 di multa, ha spiegato come tale pena fosse proporzionata alla gravità concreta del reato (in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente trattata) e all’intensità del dolo, la ricorrente ha opposto una censura aspecifica, non sorretta da argomenti concreti. Si deve, inoltre, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (tra le altre, Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020 – 01). Nel caso in esame il difensore censura il diverso trattamento sanzionatorio rispetto a quello riservato all’imputata NOME COGNOME, ritenuta responsabile di reati differenti, sia pure nell’ambito dello stesso procedimento, senza, peraltro, contestare la valutazione in ordine ai profili soggettivi operata dai giudici di merito (pagg. 33 e 34 della sentenza impugnata).
7. Il ricorso di NOME.
7.1. Il primo motivo, fondato sulla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile.
La Corte ha richiamato il complesso RAGIONE_SOCIALE intercettazioni (trascritte nei brani salienti nella sentenza di primo grado alle pagg. 16 e ss e nella sentenza di secondo grado alle pagg 26 e ss.) da cui erano emerse le condotte di NOME, consistite nel trasporto e nella vendita della droga in ausilio all’attività di spacci del nipote NOME, e ha anche ragionevolmente replicato alle obiezioni mosse alla interpretazione fornita e ripetute in questa sede.
Non può, dunque, che ribadirsi che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
7.2. Il secondo motivo, incentrato sulla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 80,,comma 1rIett. b) f d. P.R. n. 309/80 in relazione all’art. 112 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato.
L’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309/90 stabilisce l’aumento da un terzo alla metà RAGIONE_SOCIALE pene di cui all’art. 73 nei casi previsti dall’art. 112, comma 1, n. 4 (oltre che n. 2 e 3) cod. pen., relativo, fra le altre, all’ipotesi i l’autore del reato ha partecipato con un minore degli anni 18 ad un delitto per cui è previsto l’arresto in flagranza. La ricorrente sostiene che l’articolo operi un riferimento solo ai reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ma in tal modo adotta una interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione della norma, in aperto contrasto con il dato letterale. D’altronde, in proposito è sufficiente ricordare che la categoria dei reati per i quali è previsto l’arrest obbligatorio in flagranza è delineata nel codice di rito attraverso una elencazione specifica dettata dall’art. 380 cod. proc. pen. e che quando ad essa il legislatore ha inteso fare riferimento, nell’ambito della più ampia categoria dei reati per i quali è consentito l’arresto in flagranza (risultante dalla elencazione di cui al predetto articolo e da quella di cui all’art. 381 cod. proc. pen per il quali l’arrest è facoltativo), lo ha detto espressamente, come ad esempio in relazione alla utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni disposte in altro procedimento ai sensi dell’art 270 cod. proc. pen.
Inconferente, infine, è il richiamo effettuato nel ricorso alla sentenza Sez. 6, Sentenza n. 4967 del 01/12/2015, dep. 2016, Rv. 266170 – 01, posto che con tale pronuncia si è solo affermato che la circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma primo, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 opera un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall’art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., che non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia “determinato a
commettere il reato un minore di anni diciotto”, ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte di “essersi comunque avvalso degli stessi” o di aver con questi “partecipato nella commissione di un delitto”.
7.3. Il terzo e il quarto motivo, incentrati sulla confisca del denaro, sono manifestamente infondati.
Le sentenze di merito hanno chiarito che la somma di denaro, pari a euro 9714,00 in banconote di medio e piccolo taglio custodite in tre borselli femminili e in due buste di cellophane, era stata rinvenuta nel corso della perquisizione presso l’abitazione di COGNOME, in una cassetta di metallo chiusa a chiave, riposta nell’armadio della camera da letto e che le chiavi di detta cassetta erano nella disponibilità del nipote NOME COGNOME, con il quale ella aveva concorso nel reato a lei ascritto al capo 7).
I giudici hanno anche affermato che la giustificazione fornita nel corso del dibattimento dall’imputata, per cui tale somma era il frutto degli emolumenti assistenziali percepiti da lei e dalla figlia disabile, raccolti nel tempo in vis dell’acquisto di un’autovettura, era inverosimile, spiegando che il taglio RAGIONE_SOCIALE banconote non era compatibile con i prelievi in banca, che le modalità di custodia deponevano per l’illecita provenienza della somma e che le chiavi della cassetta erano appunto custodite dal nipote (pag. 22 della sentenza di primo grado e pag. 35 della sentenza di secondo grado).
Hanno, indi, concluso che detta somma di denaro fosse il provento dell’attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti contestata all’imputata.
Il percorso argomentativo adottato non si presta a censure.
L’art. 240 cod. pen., per quanto rileva con riferimento al ricorso in esame, prevede la confisca RAGIONE_SOCIALE cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Rv. 268854; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Rv.264941-01).
In tema di reati inerenti agli stupefacenti, tale previsione è ripresa dall’art. 73 comma 7 bis d.P.R. n. 309/90, a norma del quale, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti ex art. 444 cod. proc. pen., è ordinata la confisca RAGIONE_SOCIALE cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui all’art. 73 comma 5, la confisca di beni di cui reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale
sia il reato per cui si procede. In ragione del principio per cui, ai fini de confisca, è necessario sussista un nesso di diretta derivazione del profitto rispetto al reato oggetto del giudizio, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’escludere, invece, la confiscabilità, ex art. 240 cod. pen. e 73 comma 7 bis d.P.R. n. 309/1990, RAGIONE_SOCIALE somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti e non anche pregresse condotte di vendita a cui siano eventualmente ricollegabili dette somme (da ultimo Sez. 4 , n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Rv.265247, in motivazione).
In relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro i trovato in possesso dell’imputatovp ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio a esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
Nel caso in esame, i giudici, con motivazione non manifestamente illogica, hanno collegato la somma di denaro rinvenuta al reato di vendita di sostanze stupefacenti contestato al capo 7, ritenendo che tale somma ne rappresentasse il profitto.
Il motivo di ricorso, nel ribadire i principi di diritto su indicati, omette considerare che l’imputata è stata condannata, appunto, anche in relazione al reato di trasporto e vendita di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana a diversi acquirenti. Il motivo, inoltre, nel contestare la sussistenza del nesso di pertinenzialità, è meramente avversativo rispetto alla ragionevole valutazione operata dai giudici, a cui non contrappone alcun argomento in fatto o in diritto tale da scardinarne la tenuta logica.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE tenmende, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
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