Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8739 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo violazione di legge vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, non essendo s applicata la scriminante di cui all’art. 54 cod.pen., e con il secondo vizio della motivazi ordine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Si osserva che il cosiddetto “spaccio per necessità”, inteso come la cessione di sostan stupefacenti per far fronte a uno stato di bisogno, non è configurabile, in quanto, a dell’applicazione della scriminante dello stato di necessità, il pericolo di indigenza qualificabile come “grave e imminente”, né “altrimenti evitabile”, sussistendo sempre del alternative lecite per far fronte al proprio stato di bisogno, come la richiesta di a istituzioni o il ricorso a lavori leciti, nonché in ragione dell’interesse tutelato dalla n all’art. 73 d.P.R.309/1990, che protegge interessi superindividuali.
Pertanto, correttamente, la Corte d’appello ha escluso la scriminante dello stato di necessità, affermato la penale responsabilità per la detenzione di 11 involucri contenenti cocaina pari a dosi medie.
Anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede legittimità ove il giudice a quo abbia adeguatamente motivato. Nel caso in disamina La Cort territoriale ha ritenuto congrua rispetto alla gravità del fatto e la personalità dell’impu luce del precedente specifico la pena di 8 mesi di reclusione ed euro 1400 di multa, ritenendo non dover concedere le circostahze attenuanti · genetiche in relazione ll’atteggiamen dell’imputato, il quale ha negato la responsabilità, persino sostenendo di aver trovato la d tra i vestiti rinvenuti per strada.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a fàvore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensora
Il Presidente