Spaccio Lieve: Quando Quantità e Contesto Escludono la Minor Gravità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini dell’ipotesi di spaccio lieve, chiarendo come alcuni elementi, quali la notevole quantità di stupefacente e l’inserimento in un’articolata rete di traffico, possano di per sé escludere l’applicazione di questa fattispecie attenuata. La decisione offre importanti spunti di riflessione sui criteri di valutazione che i giudici devono adottare in materia di reati legati alla droga.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa contestava la decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato la configurabilità dell’ipotesi del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90).
L’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo significativo di droga: 114 grammi di cocaina e 5,31 grammi di hashish. Secondo la Corte d’Appello, tale dato ponderale, unito all’evidenza di un inserimento dell’attività in un traffico di rilevante diffusività, rendeva impossibile qualificare il fatto come di lieve entità.
La Valutazione dello Spaccio Lieve
L’ipotesi di spaccio lieve rappresenta una versione meno grave del reato di spaccio, punita con pene notevolmente inferiori. Per stabilire se un fatto rientri in questa categoria, la legge impone al giudice di considerare una serie di parametri oggettivi e soggettivi:
* Dato quantitativo e qualitativo: la quantità e la purezza della sostanza.
* Mezzi e modalità dell’azione: l’organizzazione e gli strumenti utilizzati.
* Circostanze dell’azione: il contesto in cui si è svolto il reato.
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che questi indici devono essere valutati complessivamente. Tuttavia, la presenza di un singolo elemento di particolare gravità può risultare ‘assorbente’, ovvero sufficiente da solo a escludere la lieve entità del fatto, rendendo superflua l’analisi degli altri parametri.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte dalla difesa del tutto generiche. I giudici hanno confermato la correttezza della motivazione della Corte d’Appello, la quale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto consolidati.
In primo luogo, la Cassazione ha sottolineato come il dato ponderale (114 grammi di cocaina) fosse di per sé un indice fortemente negativo. Oltre a ciò, l’inserimento dell’imputato in un’attività di traffico di vasta portata è stato considerato un elemento decisivo, incompatibile con la qualificazione di spaccio lieve.
La Corte ha specificato che l’appellante non aveva fornito alcun elemento concreto a favore di una diversa qualificazione, limitandosi a una critica generica della sentenza impugnata. Anche il motivo di ricorso relativo alla recidiva è stato respinto, in quanto i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la maggiore pericolosità sociale del soggetto, desunta dai suoi numerosi e specifici precedenti penali.
Di conseguenza, stante l’inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: l’ipotesi di spaccio lieve non è un’opzione automaticamente disponibile, ma deve essere rigorosamente accertata sulla base di tutti gli indicatori previsti dalla legge. La decisione evidenzia come la presenza di un quantitativo ingente di droga, specialmente se inserito in un contesto di traffico organizzato, costituisce un ostacolo quasi insormontabile per il riconoscimento della minore gravità del fatto. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente contestare genericamente la valutazione del giudice, ma è necessario fornire elementi specifici e concreti che possano giustificare una qualificazione più favorevole del reato.
Quando può essere applicata l’ipotesi di spaccio lieve (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90)?
L’ipotesi di spaccio lieve può essere applicata quando il fatto, valutato nel suo complesso, risulta di minore gravità. Il giudice deve considerare tutti i parametri indicati dalla legge, come la quantità e qualità della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione.
La sola quantità di droga è sufficiente per escludere lo spaccio lieve?
Sì. Secondo la Corte, se uno degli indici previsti dalla legge, come il dato quantitativo, risulta ‘negativamente assorbente’, ovvero di gravità tale da dominare la valutazione complessiva, questo da solo può essere sufficiente per escludere l’ipotesi del fatto di lieve entità, rendendo irrilevante ogni altra considerazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., questa decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33117 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33117 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRANI il 04/03/1978
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 15011/25
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclus l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secon cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’azione, c conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (114 g. di cocaina e g. 5, hashish), l’inserimento in un traffico di rilevante diffusività di sostanze stupefacenti è ritenuto motivatamente incompatibile con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, all stregua dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la dive qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato;
ritenuto, quanto al secondo motivo in tema di recidiva, che la Corte ha adeguatamente motivato la maggiore pericolosità desunta dai plurimi precedenti specifici, sotto il profilo più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità rivelata dal nuovo reato, valutato come di particolare allarme sociale;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 15 settembre 2025
Il Con GLYPH e estensore GLYPH
Il Presidente