Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/9/2023 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/9/2023, il Tribunale del riesame di Roma – in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del 30/5/2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale applicava a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari con riguardo a numerosi capi di imputazione, riqualificati ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
erronea applicazione degli artt. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale avrebbe riqualificato le condotte ai sensi del comma 1 citando sentenze che si riferirebbero a vicende ben diverse e più gravi di quella in esame, connotata da episodi di spaccio di modesti quantitativi di stupefacente (tra 0,2 e 0,5 grammi), privi di struttura organizzata e, dunque, di limitata offensività, come affermato dal G.i.p.; le differenti conclusioni raggiunte dal Tribunale, peraltro, valorizzerebber mere presunzioni in ordine ai profitti dell’attività, oltre a richiamare la vicenda la quale il ricorrente era stato arrestato il 28/6/2022, nella quale, tuttavia condotta sarebbe stata riqualificata in sentenza proprio ai sensi del comma 5 in esame;
erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 273, 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. L’ordinanza avrebbe riconosciuto l’esigenza cautelare (pericolo di reiterazione) con affermazioni del tutto generiche, senza considerare che il ricorrente sarebbe soggetto 55enne incensurato, che avrebbe offerto la propria collaborazione al coimputato COGNOME solo in un momento di difficoltà. Difetterebbe del tutto, inoltre, il requisito dell’attualità, in quanto l’ultima condotta sarebbe s commessa nel giugno 2022, la misura sarebbe stata eseguita 8 mesi dopo e, nel corso di 5 mesi in regime di obbligo di presentazione (così disposto dal G.i.p.), l’indagato non avrebbe commesso alcuna violazione. Infine sul punto, si contesta la motivazione circa l’adeguatezza della sola misura degli arresti domiciliari, non valorizzandosi che l’arresto del giugno del 2022 avrebbe segnato nel ricorrente la piena presa di coscienza di interrompere ogni contatto con i coimputati. Con memoria del 13/1/2024, sono state sottolineate e documentate le condizioni di salute del ricorrente, oltre ad un’attività lavorativa in corso dal novembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo alla prima censura, che – impregiudicata ogni valutazione sul fumus commissi delicti -contesta l’esclusione su molti capi, ad opera del Tribunale, della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 30 del 1990, deve ribadirsi che questa è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizzano per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (tr
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le altre, Sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149). Ai fini del riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, in oggetto, dunque, la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalit adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azio repressive delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529). Ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità di droga modica, o non accertata, costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (per tutte, Sez. 3, n. 6871 dell’8/7/2016, Bandera, Rv. 269149).
5. Tanto premesso in termini generali, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di questi principi, riformando l’ordinanza del G.i.p. con una motivazione del tutto solida, ancorata a precisi esiti investigativi tale da sostenere in modo adeguato la riqualificazione delle condotte ai sensi del comma 1 dell’art. 73 in esame.
5.1. In particolare, il Tribunale ha richiamato il contesto illecito nel qual COGNOME aveva pacificamente operato, sotto le direttive di NOME COGNOME che, dal domicilio coatto, gestiva i traffici di stupefacenti avvalendosi di numeros collaboratori – tra i quali il ricorrente – per la consegna della sostanza complessivo quadro di indagine, che l’impugnazione non contesta, aveva dunque dato conto di un circuito criminale ampio e ramificato, ben conosciuto dallo stesso COGNOME, che vedeva la partecipazione di numerosi soggetti chiamati a presidiare i punti fissi di consegna della sostanza, anche per 12 ore al giorno, o ad eseguire trasporti a domicilio, come quelli compiuti proprio dal ricorrente. Questi, peraltro era risultato perfettamente consapevole dello stato detentivo in cui si trovava il COGNOME (senza che ciò costituisse remora alcuna), così come del contributo di numerose altre persone, da lui conosciute. Ancora, lo stesso COGNOME aveva rassicurato il COGNOME circa i tempi di consegna (che iniziavano la mattina intorno alle 13), “perché io te li ho fatti, te li faccio tutti, te li risolvo io i pr tempi, sono l’unico che può fa’ perché l’ho fatto per una vita”. In occasione dell’arresto proprio del ricorrente, peraltro, il COGNOME – parlando con il coindaga
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NOME COGNOME – aveva espresso preoccupazione circa il sequestro di sostanza, nella speranza “solo che c’aveva poco, perché te dico ‘a verità, stavamo a lavorà ‘na cifra”). Ea emersa, pertanto, un’attività di spaccio che, seppur non costituita in associazione, evidenziava una sicura stabilità, con divisione di ruoli e di compiti, di luoghi da presidiare quotidianamente, di orari da rispettare; un’attività, dunque, che il Tribunale – diversamente dal G.i.p. – ha riconosciuto non riconducibile alla fattispecie lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, con motivazione adeguata ed alla luce della giurisprudenza sopra richiamata. Ulteriore elemento valorizzato a sostegno dell’ampiezza del circuito criminale, poi, è quello economico, relativo al profitto; sul punto, l’ordinanza – lungi dal procedere per mere presunzioni, come affermato nel ricorso – ha richiamato il chiaro contenuto di alcune intercettazioni, dalle quali risultavano guadagni per 1.500/2.000 euro al giorno. Lo stesso ricorrente, peraltro, parlando con il COGNOME il 10/6/2022, gli aveva riferito di guadagno di 1.040 euro realizzato in un solo giorno con le consegne a domicilio da lui eseguite. Infine, ed ancora nella medesima ottica, l’ordinanza ha sottolineato che per la gestione dei traffici illeciti il COGNOME si era servito di una u telefonica intestata ad una terza persona, a conferma ulteriore del suo spessore criminale.
5.2. La motivazione stesa dal Tribunale in ordine alla qualificazione delle condotte contestate al COGNOME, pertanto, non merita censure.
In ordine, poi, alle esigenze cautelari, il Collegio conclude nei medesimi termini.
6.1. L’ordinanza ha evidenziato che il ricorrente era risultato stabilmente inserito nel traffico illecito di stupefacenti; che fino alla data del suo arr (giugno 2022) aveva sistematicamente smerciato cocaina per conto del COGNOME, con il quale collaborava pur essendo a conoscenza del suo stato detentivo domiciliare. Ancora, il Tribunale ha sottolineato che il COGNOME non risulta svolgere alcuna lecita attività lavorativa, non avendo dichiarato nulla al riguardo né offerto documentazione, così dovendosi presumere – allo stato degli atti – che tragga il proprio esclusivo sostentamento dallo stabile svolgimento di attività illecite come quella contestata. In forza di questi elementi, tutt’altro che generici, è sta dunque riconosciuta l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, con motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifeste.
6.2. Con riguardo, infine, alla specifica misura da adottare, l’ordinanza l’ha individuata nei soli arresti domiciliari, idonea a recidere ogni contatto tra l’indaga e gli ambienti criminali nei quali è risultato evidentemente inserito; questa motivazione – sia pur sintetica – risulta comunque sufficiente, perché adeguata, ad escludere l’adeguatezza di una misura meno severa.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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