Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46460 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46460 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATIENZA NOME COGNOME nato a ROMA il 14/08/1993
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 59/RG 22490
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delit di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per non avere riqualificato il fatto ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1. La fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata introd dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compati con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegat mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l’accertamento della lieve entità del fat implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionat in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 510 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076).
In sostanza, è configurabile il cosiddetto “piccolo spaccio” quando emerga una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici; una rist circolazione di merci e di denaro; guadagni limitati; una ridotta provvista di stupefacen comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, COGNOME, Rv. 268293).
Non contrasta con detta valutazione la motivazione della sentenza di questa sezione, numero 45061 del 2022, citata dal ricorrente, secondo la quale ai fini della sussistenza del fat lieve è necessario avere riguardo innanzitutto alla condotta complessivamente considerata e il dato quantitativo può dirsi compatibile con l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 allorch sia ricompreso entro la soglia prevista per l’hashish.
2.2. La sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non solo l’importante dato quantitativo per come risultante dalla consulenza tecnica redatta sui reperti sequestrati al ricorrente, pari ad oltre 800 dosi di più tipi di so stupefacenti suddivise in dosi (di hashish e shaboo), ma anche elementi diversi quali la disponibilità di denaro contante, strumenti utili al confezionamento della droga e messaggistica whatsapp.
2.3. Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente qualific sensi dell’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 secondo una valutazione nient’affatto arbitraria e in linea con la giurisprudenza di legittimità che richiede una lettura complessiva dati a disposizione del giudice di merito.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del proced ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione del d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consigliera tensora
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