Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46032 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46032 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Patti (ME) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 27/04/2023 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso; lette la memoria e le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Messina, che ha confermato l’applicazione nei suoi confronti degli arresti domiciliari, in relazione a numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia.
Egli lamenta violazione di leggeeizi di motivazione, in ordine alla negata riqualificazione dei fatti come ipotesi lievi, a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, essendo ignote la specie, la qualità e la quantità delle sostanze cedute, in mancanza di sequestri o di riferimenti specifici nelle conversazioni
intercettate. Richiamando precedenti di legittimità, la difesa deduce l’assenza della necessaria valutazione complessiva degli indici previsti da tale disposizione di legge, avendo il Tribunale valorizzato esclusivamente il fatto che l’indagato abbia tenuto tali condotte mentre si trovava sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, invece trascurando di considerare il limitato arco cronologico interessato dai fatti, il numero limitato di dosi cedute, l’assenza di organizzazione e di collegamenti con la criminalità organizzata.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso ed evidenziando che, nelle more, con l’avviso di conclusione delle indagini, il Pubblico ministero ha riqualificato i fatti ai sensi del predetto comma 5, ad eccezione che per quattro di essi (capi C, F, L e CC dell’incolpazione): così che, trattandosi di condotte tutte tenute dall’indagato mentre era sottoposto a misura di prevenzione, tale circostanza, a differenza di quanto ritenuto dai giudici del riesame, non può rappresentare l’elemento ostativo alla derubricazione dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è inammissibile, anzitutto per carenza d’interesse.
L’interesse ad impugnare sussiste soltanto allorché l’impugnazione sia in concreto idonea a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per chi la proponga, ovviamente secondo la prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione, senza considerare l’effettiva fondatezza o meno della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953).
Nello specifico, invece, il ricorrente si limita ad invocare la riqualificazione del fatto, senza nulla dedurre sulle esigenze cautelari o sulla scelta della misura, che dunque non possono essere sindacate dalla Corte. Ragione per cui, quand’anche la doglianza fosse fondata, dal relativo accoglimento a costui non potrebbe derivare alcun beneficio concreto, permanendo in atto la misura attualmente in corso.
In ogni caso, la doglianza è generica, non avendo il Tribunale dato rilievo in via esclusiva alla concomitante sottoposizione dell’indagato a misura di prevenzione, ma avendo valutato tale aspetto unitamente alla sistematicità delle sue condotte, alla destinazione a luogo di spaccio della propria abitazione,
all’esercizio dell’attività sia di giorno che di notte, alla sua peculiare accortezza, ritenuta sintomatica di un particolare avviamento nel settore, nonché alla diversa tipologia di sostanze smerciate.
Si tratta di una valutazione non manifestamente irragionevole e, perciò, non sindacabile in sede di legittimità, a nulla rilevando l’esistenza di ipotetici indicatori di segno differente, peraltro non compiutamente illustrati in ricorso né menzionati nel provvedimento impugnato.
Secondo quanto statuito da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, infatti, i profili elencati dal comma 5 dell’art. 73, non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, ma, ad un tempo, non è necessario che gli stessi abbiano tutti, indistintamente, segno positivo o negativo. È ben possibile, allora, che, tra quegli indicatori normativi, s’instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, nell’ottica di un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto, anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultino prima facie contraddittorie in tal senso, potendo perciò uno o più di essi assumere, in concreto, valore assorbente.
Infine, escluso che, nella valutazione del Tribunale in punto di qualificazione giuridica dei fatti, abbia avuto rilevanza esclusiva la sottoposizione dell’indagato a misura di prevenzione, perde di qualsiasi eventuale significato anche la derubricazione operata nel frattempo, per alcuni di essi, dal Pubblico ministero, fermo restando che il ricorrente neppure prova a spiegare per quali ragioni si dovrebbe trattare di ipotesi tutte assimilabili tra loro.
3. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.