Spaccio Lieve: Cassazione Conferma Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza n. 1068/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione per l’applicazione dell’ipotesi di spaccio lieve e sui limiti di ammissibilità dei ricorsi presentati dinanzi alla Suprema Corte. La decisione sottolinea come una corretta analisi delle circostanze oggettive e soggettive del reato sia fondamentale per escludere la fattispecie di minore gravità, confermando l’importanza di non limitarsi a riproporre le medesime censure già vagliate nei gradi di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti gestita all’interno di un’area boschiva della provincia milanese, nota per essere diventata una vera e propria “piazza di spaccio”. Le indagini avevano rivelato l’esistenza di una “filiera” organizzata, in cui l’imputato era stato coinvolto. Durante le operazioni erano stati sequestrati non solo stupefacenti con un’elevata percentuale di principio attivo, ma anche materiale da taglio, elementi che suggerivano una capacità di aumentare ulteriormente la quantità di droga da immettere sul mercato. L’imputato, da parte sua, aveva sostenuto di avere un ruolo marginale, limitato alla consegna delle dosi agli acquirenti. Inoltre, la sua posizione era aggravata dal fatto di essere rientrato abusivamente in Italia dopo una precedente espulsione.
L’Analisi della Corte: il Ricorso sullo Spaccio Lieve è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi proposti non fossero altro che una riproduzione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva correttamente applicato le regole di valutazione della prova, giungendo a conclusioni logiche e ben motivate.
La Valutazione del Fatto e l’Esclusione dell’Ipotesi Lieve
La Suprema Corte ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente escluso la configurabilità del reato di spaccio lieve. Gli elementi valorizzati sono stati molteplici e convergenti:
* L’organizzazione della “filiera”: La gestione dell’attività non era estemporanea, ma inserita in una struttura organizzata, un fattore che depone contro la lieve entità del fatto.
* La natura del luogo: Lo spaccio avveniva in un “bosco” noto come piazza di spaccio, indicando una certa stabilità e sistematicità dell’attività criminale.
* La qualità e quantità dello stupefacente: La detenzione di droga con un’alta percentuale di principio attivo e di materiale da taglio è stata interpretata come un chiaro indizio della potenzialità offensiva della condotta, suscettibile di ulteriori sviluppi.
Queste circostanze di fatto, nel loro complesso, sono state ritenute idonee a escludere che il reato potesse essere sussunto nell’ipotesi di minore gravità.
La Posizione dell’Imputato e la Condizione Soggettiva
Un altro punto cruciale della decisione riguarda la valutazione della posizione dell’imputato. Egli aveva sostenuto di essere solo l’ultimo anello della catena, occupandosi delle mere consegne. Tuttavia, le sue indicazioni riguardo al fornitore sono state giudicate troppo generiche. Questa mancanza di collaborazione concreta ha impedito l’applicazione della circostanza attenuante speciale prevista per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Inoltre, la Corte ha dato peso alla condizione soggettiva dell’imputato, ovvero il suo reingresso abusivo in Italia dopo una precedente espulsione, considerandolo un elemento negativo ai fini della valutazione della sua pericolosità sociale e per la concessione delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sul principio secondo cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La Corte ha ribadito che i motivi di ricorso devono individuare vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione) e non possono limitarsi a riproporre una diversa lettura delle prove. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano fornito una motivazione coerente e priva di vizi logici sia per escludere l’ipotesi di spaccio lieve, sia per negare le attenuanti. La valutazione complessiva delle circostanze oggettive (modalità dello spaccio, qualità della droga) e soggettive (precedente espulsione, genericità delle dichiarazioni) è stata ritenuta immune da censure in sede di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: per contestare una sentenza in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. È necessario, invece, dimostrare un errore nell’applicazione della legge o un’illogicità palese nel ragionamento che ha condotto alla decisione. Per gli operatori del diritto, l’ordinanza serve come monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Per gli imputati, evidenzia come la mera affermazione di un ruolo marginale, se non supportata da elementi concreti e verificabili, difficilmente possa trovare accoglimento per l’applicazione di benefici come l’ipotesi di spaccio lieve.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i suoi motivi erano una mera riproduzione di censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza sollevare nuove questioni di diritto.
Quali elementi hanno portato ad escludere l’ipotesi di spaccio di lieve entità?
L’esclusione si è basata su diverse circostanze, tra cui l’inserimento dell’attività in una ‘filiera’ di spaccio, la detenzione di stupefacenti con elevato principio attivo e di materiale da taglio, e lo svolgimento dell’attività in una nota piazza di spaccio.
Perché non è stato riconosciuto il ruolo marginale sostenuto dall’imputato?
La Corte ha ritenuto che le indicazioni fornite dall’imputato riguardo al suo fornitore fossero troppo generiche. Inoltre, la sua condizione soggettiva, caratterizzata da un reingresso abusivo in Italia dopo un’espulsione, è stata valutata negativamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1068 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI 05ZV3F3 ) nato il 27/09/1996
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, su ciascun punto, risultano meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito facendo corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova ai fini del coinvolgimento nella diretta gestione di “una filiera” di spaccio, che si svolgeva in un “bosco” del milanese noto per essere divenuto una vera e propria piazza di spaccio, con detenzione anche di materiale da taglio, in corrispondenza della detenzione di stupefacenti contenenti elevata percentuale di principio attivo, non comune, si legge in sentenza, con i sequestri su strada e, quindi, suscettibile di ulteriore taglio, e, dunque, di circostanze di fatto idonee ad escludere la sussumibilità del fatto nell’ipotesi lieve.
L’imputato ha sostenuto di essere inserito in un circuito di spaccio in grado infimo, occupandosi solo delle consegne agli acquirenti, ma la genericità delle sue indicazioni in merito al fornitore è stata correttamente valorizzata per escludere l’applicazione della circostanza di cui all’art. 7:3, comma 7, d.P.R. 309/1990 sulla base di un apprezzamento in fatto non suscettibile di censure in questa sede.
Né sono stati elementi suscettibili di positiva valutazione ai fini del giudizio di pericolosità sociale, ai fini dell’applicazione delle generiche, i correlativi motivi ricorso che sono, pertanto, manifestamente infondati avendo la Corte correttamente valorizzato anche la condizione soggettiva dell’imputato che ha fatto reingresso abusivamente in Italia dopo una precedente espulsione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.