Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21033 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a DURAZZO( ALBANIA) il 21/01/1992
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 22 gennaio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Perugia il 21 dicembre 2021, con la quale NOME COGNOME concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contesta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 4 reclusione ed euro 16.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Castiglion del Lago il 23 gennaio 2021.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizi colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violaz legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternati delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostr operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti di P.G., da cui è eme che COGNOME è stato trovato in possesso di un non irrisorio quantitativo di cocaina custodita cassetto della sua abitazione e già suddivisa in due distinti involucri, essendo stati rinvenut medesimo cassetto gli strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga. Il quadro probatorio è stato corroborato dalle dichiarazioni di due soggetti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno riferito di aver acquistato, nel dicembre 2020, cocaina dall’imputato
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazi della fattispecie contestata in quella di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 19 manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaglia e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, in in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/20 Rv. 274076), ha rimarcato l’inserimento dell’imputato in contesti criminali non trascurabili, c desumibile dal dato ponderale (36 grammi di cocaina), dalla disponibilità degli strumenti utilizz per l’attività di spaccio (bilancino di precisione, involucri di plastica, medicinale usato per la droga), oltre che dalle due pregresse condanne riportate dell’imputato per il medesimo reato
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui difesa si duole dell’applicazione della recidiva, avendo al riguardo la Corte di appello rimar (pag. 7 della sentenza impugnata), in maniera non irragionevole, che la condotta per cui si proceduto è sintomatica della maggiore pericolosità dell’imputato, in ragione sia dell’omogeneit dei fatti rispetto ai due precedenti penali, sia della vicinanza temporale tra le condotte ill
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di meri che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/ dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere
pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.