Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21441 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21441 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 02/11/1987 NOME COGNOME nato il 03/02/1991
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 31/5/2024 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 23/5/2022 dal locale Tribunale, riconosceva ad NOME COGNOME e NOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena nella misura del dispositivo con riguardo ai numerosi reati di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, loro contestati.
Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, censurando il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 citato, pur ricorrendone i presupposti, il trattamento sanzionatorio ed il mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, quanto ad NOME COGNOME
2.1. Letta la memoria, depositata nell’interesse di entrambi gli imputati.
Considerato che il comune ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata – pronunciandosi sulle questioni qui riproposte – ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
Rilevato, in particolare, quanto all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che lo stesso è stato escluso sul presupposto che i due imputati erano stati riconosciuti colpevoli di ben 18 capi, ognuno dei quali contenente la contestazione di plurimi episodi di cessione di cocaina in continuazione, così da individuare una condotta illecita – protratta per circa due anni – di significativa intensità, anch perché concentrata in un territorio limitato. In senso contrario alla fattispecie attenuata, ancora, è stata valorizzata la capacità – mostrata dagli imputati – di rifornire stabilmente il mercato di riferimento, così evidenziando una sicura organizzazione e, dunque, un’attività certamente non occasionale.
Rilevato, poi, quanto alla pena irrogata, che la censura risulta del tutto generica e priva di qualunque confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che peraltro ha riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche ed ha individuato la pena base, ancora per entrambi, nel minimo edittale, con contenuto aumento a titolo di continuazione.
5.1. Considerato, infine, quanto al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, che la domanda di prevalenza sulla recidiva – formulata solo per NOME COGNOME – risulta sostenuta soltanto da un generico argomento in fatto, dunque inammissibile, quale la “portata decisamente modesta” della vicenda. Alla stessa conclusione, peraltro, si perviene considerando che la censura non si confronta affatto con la motivazione della sentenza, che si è espressa nei termini dell’equivalenza alla luce dei tre precedenti specifici di cui l’imputato è gravato.
6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono esser dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d
tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente