Spaccio Lieve: Non Conta Solo la Quantità, ma Anche Come la Trasporti
L’applicazione della fattispecie di spaccio lieve è uno dei temi più dibattuti nel diritto penale degli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la valutazione non può limitarsi al solo dato quantitativo della droga detenuta, ma deve estendersi a tutti gli elementi della condotta. Il caso analizzato riguarda la detenzione di 100 grammi di eroina, e la decisione dei giudici offre spunti importanti per comprendere i criteri di valutazione del reato.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato per la detenzione di circa cento grammi di eroina. Da tale quantitativo, secondo le analisi, era possibile ricavare ben 558 dosi medie singole. L’imputato, nel corso del processo, aveva chiesto che la sua condotta venisse riqualificata nel delitto di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990).
La richiesta, già respinta dalla Corte d’Appello, è stata riproposta in Cassazione. La difesa sosteneva che la valutazione dovesse concentrarsi principalmente sulla quantità, senza dare eccessivo peso ad altri fattori. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già evidenziato un altro elemento significativo: l’imputato trasportava la sostanza stupefacente a bordo di un’auto di grossa cilindrata, un dettaglio ritenuto sintomatico di una certa capacità organizzativa e offensività.
La Questione Giuridica: i Criteri per lo Spaccio Lieve
Il cuore della questione giuridica ruota attorno ai parametri che il giudice deve utilizzare per decidere se un fatto di detenzione o spaccio di stupefacenti possa essere considerato di “lieve entità”. La norma (art. 73, c. 5) prevede una pena molto più mite per i fatti che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, appaiono di minore gravità.
L’imputato, nel suo ricorso, tentava di minimizzare le modalità della condotta, chiedendo di dare rilevanza quasi esclusiva al dato quantitativo. La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere se un ricorso basato su questa argomentazione, già smentita in appello, potesse essere accolto.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione è netta: il motivo di ricorso non era altro che la riproposizione della stessa censura già adeguatamente affrontata e respinta dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse fornito una motivazione logica e completa, che non si era limitata a considerare il mero dato numerico.
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri:
1. Dato quantitativo e qualitativo: La quantità di eroina (100 grammi) e il numero di dosi ricavabili (558) sono stati ritenuti di per sé significativi e non trascurabili.
2. Modalità della condotta: Il trasporto della droga a bordo di un’auto di grossa cilindrata è stato valutato come un elemento qualitativo importante, che, unito alla quantità, delineava un quadro complessivo incompatibile con la lieve entità del fatto.
La Cassazione ha quindi confermato che la valutazione per il riconoscimento dello spaccio lieve deve essere globale, comprendendo ogni aspetto della condotta illecita, e non può essere frammentata focalizzandosi solo sull’elemento ritenuto più favorevole dall’imputato.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: per qualificare un reato di droga come spaccio lieve, il giudice deve compiere una valutazione complessiva di tutti gli indici previsti dalla legge. La quantità della sostanza è solo uno dei tanti parametri, e non necessariamente il più importante. Le modalità dell’azione, come l’uso di veicoli potenti che possono facilitare il trasporto e la fuga, assumono un peso decisivo nell’analisi della gravità complessiva del reato. La decisione, pertanto, serve da monito: la configurabilità della lieve entità non dipende da un calcolo matematico, ma da un giudizio ponderato che tenga conto dell’intera vicenda criminale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva la stessa identica censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello, la cui motivazione è stata ritenuta logica e completa.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere l’ipotesi di spaccio lieve?
La Corte ha considerato sia il dato quantitativo e qualitativo (circa 100 grammi di eroina da cui erano ricavabili 558 dosi), sia le modalità della condotta, in particolare il fatto che l’imputato trasportasse la sostanza a bordo di un’auto di grossa cilindrata.
La sola quantità di sostanza stupefacente è sufficiente a determinare se un caso rientra nello spaccio lieve?
No, la decisione chiarisce che il mero dato quantitativo non è sufficiente. La valutazione deve essere complessiva e tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma, incluse le modalità e le circostanze dell’azione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47466 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47466 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 06/01/1995
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l’esclusa riqualificazione della condo nel delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione di circa grammi di eroina da cui erano ricavabili 558 dosi media singole è riproduttivo di ident censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha apprezzato, oltre al significativo dato quantitativo e qualitativo, la modalità della condotta che vedeva il ricorrente traspor la significativa quantità di sostanza stupefacente a bordo di un’auto di grossa cilindr motivazione logica e completa che ha smentito le deduzioni dell’imputato tese ad assegnare rilevanza al mero dato quantitativo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024