Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4166 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4166 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BITONTO il 15/12/1988
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23.11.2023 la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza con cui il Gup del locale Tribunale in data 7.3.2023, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole dei delitti di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, ritenuta l’unicità del reato in continuazione, ha rideterminato la pena in anni quattro, mesi due di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa revocando altresì l’ordine di confisca del denaro sequestrato e disponendone la restituzione all’avente diritto.
2. Il fatto oggetto del procedimento può essere così sintetizzato:
in data 18.1.2023 personale della Questura di Bari e del Commissariato di P.S. di Bitonto e della Squadra Mobile Sezione Antirapina si recava presso l’abitazione dell’odierno imputato, sita in Bitonto, INDIRIZZO avendo fondato sospetto che lo stesso potesse detenere armi e droga per conto di gruppi delinquenziali stanziati sul territorio e procedeva ad una perquisizione domiciliare. All’interno della cabina armadio si rinveniva un bustone in carta plastificata contenente gr. 466 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e gr. 480 lordi di sostanza del tipo hashish ed un cartone contenente Euro 24.570,00, somma suddivisa in banconote di piccolo taglio ripartite in mazzette da Euro 5.000,00 ed Euro 10.000,00.
Sull’ultimo ripiano venivano poi rinvenuti un paio di forbici, due involucri in cellophane di colore bianco contenenti complessivamente gr. 18 lordi di cocaina; un bilancino di precisione, due rotoli di nastro adesivo nero, Euro 25.000,00 in banconote, tre pizzini manoscritti riportanti conteggi relativi alla vendita dello stupefacente ed indicanti nomi e somme di denaro, verosimile appunto della contabilità relativa all’attività di spaccio.
L’imputato veniva quindi tratto in arresto ed il materiale posto sotto sequestro.
I successivi accertamenti mediante narcotest attestavano che la sostanza sequestrata era hashish, cocaina e marijuana.
Il giudice di primo grado sulla base degli elementi acquisiti ha ritenuto il COGNOME colpevole dei reati ascrittigli sulla scorta di una serie di circostanze, ovvero la disponibilità dell’immobile da parte del medesimo, la contestuale detenzione dello stupefacente, del denaro e del materiale per il confezionamento all’interno di una stessa cabina armadio, le dichiarazioni amnnissive dell’imputato trasfuse nel verbale di perquisizione da lui sottoscritto. Ha del pari escluso la
qualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r.n. 309 del 1990.
Tale impianto nnotivatorio é stato sostanzialmente recepito dalla sentenza di appello che ha, tuttavia, ritenuto l’unicità della fattispecie criminosa, trattandosi di sostanze della medesima tipologia e non applicando quindi il duplice aumento per la continuazione.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione di legge per manifesta illogicità ed apparenza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui ai capi b) ed a) nella fattispecie di reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r.n. 309 del 1990.
Si assume che la sentenza impugnata sulla richiesta de qua, oggetto di specifico motivo di appello, ha fornito una motivazione apparente e/o illogica. Secondo la giurisprudenza la detenzione di più sostanze stupefacenti non è ostativa al riconoscimento dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 e la modesta offensività può essere desunta anche dal solo dato ponderale. Non si comprende, inoltre, se il riferimento alla contabilità rinvenuta sia riferibile alla droga pesant o a quella leggera rilevando che la Corte di merito avrebbe dovuto motivare la particolare offensività che ostava al riconoscimento dell’ipotesi attenuata in relazione alle singole sostanze.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per manifesta illogicità ed apparenza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare per la mancata rideterminazione della pena nel minimo edittale assumendo che la Corte d’appello non ha fornito alcuna motivazione sul punto.
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare alla rideterminazione della pena comminata in continuazione assumendo la violazione del principio del divieto di reformatio in peius.
Si assume che la Corte di merito ha illegittimamente disposto l’aumento per la continuazione interna in misura superiore a quella determinata dal giudice di primo grado.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é infondato.
La sentenza impugnata con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076), dando rilievo a plurimi indici, quali il livello di organizzazione dell’attività di spaccio desumibile dagli appunti ritrovati, l’entità della somma di denaro rinvenuta (circa 25.000 euro), costituita peraltro da banconote di piccolo e medio taglio e le modalità di confezionamento della sostanza (evidenziando a tal riguardo che i panetti di hashish erano sigillati ed addirittura siglati con lo stemma della “Mercedes” secondo una tipologia operativa di confezionamento tipica dei canali della criminalità organizzata).
Aggiungendo, anzi, che i dati fattuali rilevati fanno ritenere che si tratti della scoperta di un segmento di una filiera ben organizzata per l’intenso spaccio di significative quantità di droga comprendendo in tale valutazione sia la droga leggera che quella pesante.
2. Il secondo motivo é del pari infondato.
Ed invero solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288) essendo sufficiente negli altri casi che si dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.
Nella specie, la pena irrogata risulta al di sotto della media edittale di talché congruo é il richiamo al quantitativo non minimo di cocaina ed al grado di inserimento dell’imputato nei circuiti criminali.
3. Il terzo motivo é infondato.
Il ricorrente si duole del disposto aumento per la continuazione per 15 mesi di reclusione e 2000 euro di multa, a fronte di un precedente aumento (sia pure doppio) di 9 mesi di reclusione e 2500 euro di multa.
Nella specie, non ricorre la violazione del divieto di reformatio in peius in quanto il giudice d’appello ha determinato l’aumento per la continuazione in 15 mesi di reclusione e 2000 euro di multa, laddove il giudice di primo grado aveva errato
nel ritenere la sussistenza di due reati invece di uno solo, ed ha inflitto una pena inferiore a quella precedentemente determinata.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21.11.2024