Spaccio di Lieve Gravità: Quando il Contesto Organizzato Esclude l’Attenuante
L’ipotesi di spaccio lieve gravità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, rappresenta una circostanza attenuante di grande importanza, capace di ridurre significativamente la pena per chi commette reati legati alla droga. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva di diversi fattori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15974/2024) offre un chiarimento fondamentale: anche in presenza di quantitativi non elevati di sostanza, l’inserimento dell’attività in un contesto organizzato può escludere il riconoscimento della lieve gravità.
I Fatti del Caso: tra Difficoltà Economica e Attività Strutturata
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un uomo condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione chiedendo il riconoscimento dell’ipotesi di spaccio lieve gravità. A sua difesa, sosteneva di aver intrapreso l’attività illecita da circa due settimane a causa della perdita del lavoro e delle conseguenti difficoltà economiche. Dichiarava di operare per conto di un’altra persona, un “datore di lavoro” rimasto ignoto, che gli aveva fornito i locali e le risorse per avviare il commercio.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa tesi, evidenziando elementi che deponevano per un’attività ben più strutturata e professionale. Durante un controllo, l’imputato era stato trovato in possesso di una somma considerevole in contanti (1.525 euro), del tutto incompatibile con il suo dichiarato stato di disoccupazione. Inoltre, la Corte aveva ravvisato i profili tipici di una “piazza di spaccio”, caratterizzata dal coinvolgimento di più persone e da una precisa ripartizione di compiti e mansioni.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato in toto la valutazione della Corte d’Appello, ritenendola precisa, circostanziata e giuridicamente corretta. La decisione ribadisce un principio consolidato: per valutare la gravità del reato di spaccio, non si può guardare solo alla quantità di droga, ma è necessario analizzare l’intero contesto operativo.
Le Motivazioni: perché non si configura lo spaccio lieve gravità?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse esente da vizi logici o giuridici. I giudici di merito avevano correttamente bilanciato i vari indici a loro disposizione. Sebbene i quantitativi di droga non fossero eccessivi, altri elementi erano decisivi per escludere la lieve gravità del fatto. In particolare:
1. L’Organizzazione: L’attività non era occasionale o estemporanea, ma si inseriva in una struttura organizzata, la cosiddetta “piazza di spaccio”, con una chiara divisione dei ruoli che attestava professionalità.
2. Il Flusso di Denaro: Il possesso di una somma di denaro così cospicua era un chiaro indicatore di un’attività fiorente e redditizia, non compatibile con un’attività marginale dettata solo dalla necessità.
3. La Professionalità: Il fatto di operare per conto terzi e di gestire una postazione di spaccio per un periodo continuativo, seppur breve, dimostrava una non occasionalità nella condotta.
Questi elementi, nel loro insieme, delineavano un quadro di pericolosità sociale e di inserimento nel mercato della droga che andava ben oltre la soglia della lieve entità. La Corte ha quindi concluso che la condotta dell’imputato, pur in presenza di quantitativi contenuti, non poteva essere considerata di minore gravità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un importante principio interpretativo. La valutazione sull’applicabilità dell’attenuante dello spaccio lieve gravità richiede un’analisi olistica, che non si fermi al solo dato quantitativo della sostanza stupefacente. Elementi come la modalità dell’azione, la professionalità, l’organizzazione, il coinvolgimento di altri soggetti e i guadagni illeciti sono tutti indicatori che il giudice deve ponderare attentamente.
Per gli operatori del diritto, questa decisione conferma che la difesa basata unicamente sulla modesta quantità di droga detenuta o ceduta ha poche possibilità di successo se il contesto fattuale rivela un’attività strutturata e non meramente episodica. La sentenza sottolinea come il sistema giudiziario tenda a reprimere con maggiore severità non solo il grande traffico, ma anche quelle forme di micro-spaccio che, per la loro organizzazione, contribuiscono in modo significativo a sostenere il mercato illegale degli stupefacenti.
La piccola quantità di droga è sufficiente per qualificare lo spaccio come di lieve gravità?
No. Secondo la Corte, la quantità è solo uno degli elementi da valutare. Se l’attività si svolge in un contesto organizzato e professionale, la lieve gravità può essere esclusa anche in presenza di quantitativi non eccessivi.
Cosa si intende per ‘piazza di spaccio’ in senso giuridico?
Si riferisce a un’attività di vendita di stupefacenti non occasionale, ma caratterizzata da una struttura organizzata, con coinvolgimento di più persone, una ripartizione dei compiti e una certa stabilità, che denotano professionalità nell’illecito.
Quali elementi, oltre alla quantità di droga, sono stati decisivi in questo caso per escludere la lieve gravità?
Gli elementi decisivi sono stati: l’inserimento in un’attività organizzata (piazza di spaccio), la professionalità dimostrata, la non occasionalità della condotta e il possesso di una cospicua somma di denaro in contanti, ritenuta incompatibile con lo stato di disoccupazione dell’imputato e indicativa di un’attività fiorente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15974 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990. Il deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in o mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, d.P.R.309/1990.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenzi sussistenza di elementi che inducono a ritenere che l’attività illecita contestata fos con i profili di organizzazione tipici della cosiddetta “piazza di spaccio”, in quanto la cessione è caratterizzata dal coinvolgimento di più persone, con una precisa ripartiz compiti e delle mansioni attestante la professionalità e non occasionalità delle cessioni. di merito ha altresì evidenziato che il ricorrente ha dichiarato di svolgere la m spacciatore della droga a terzi per conto di altro soggel:t5non indicatcyla circa due allo scopo di far fronte al bisogno economico determinato dalla perdita del proprio lav ignoto “datore di lavoro” ha investito nel commercio presumibilmente proprie r economiche e ha fornito i locali presso cui si svolgeva lo spaccio e la consumazio sostanze. Il giudice di merito ha altresì evidenziato che in occasione del controllo l stato trovato in possesso di una consistente somma di danaro in contanti, pari a eu certamente non compatibile con lo stato di disoccupazione lamentato dal ricorrente, som ricollegare alla gestione di una fiorente attività di spaccio. Pertanto, il giudice ha sebbene í quantitativi di droga detenuti e ceduti dal ricorrente non siano eccessivi, l dell’azione inducono a ritenere che la condotta posta in essere dall’imputato non s occasionale ma si inserisca in un contesto connotato da una circolazione di sostanza stupe di denaro consistente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquad giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina compl approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali conseguenze corrette sul piano giuridico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente