Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASALINCONTRADA il 25/12/1956
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con sentenza del 16 maggio 2024, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per numerose cessioni di cocaina e marijuana, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale;
che, avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano: 1) la violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità, nonostante la modestia dei corrispettivi e la mancanza di prova dell’esistenza di fonti di approvvigionamento, di una rete organizzativa, di depositi per gli stupefacenti, di particolari accorgimenti nello spaccio; 2) la violazione dell’art. 62, n. 4), cod. pen. e vizi della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata, per la mancata valorizzazione del lucro marginale delle cessioni, inferiore all’introito di euro 55.000,00 a cui fanno riferimenti ai giudici di merito.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché riferito a vizi motivazionali e violazioni di legge e palesemente insussistenti, nonché del tutto privo di riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata;
che, in ogni caso, la Corte di appello ha ampiamente preso in considerazione le doglianze difensive, delle quali quelle proposte in questa sede rappresentano la mera ripetizione;
che, quanto al primo motivo, deve rilevarsi che l’ipotesi di minore gravità è stata motivatamente esclusa per la sistematicità dello spaccio, per il cospicuo numero di acquirenti, per il coinvolgimento di più persone, per la disponibilità di auto e telefoni cellulari; mentre la modesta entità ponderale delle singole dosi risulta irrilevante, trattandosi di un numero complessivo superiore a 1100, per un profitto pari a oltre euro 55.000,00;
che, quanto al secondo motivo, il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. è giustificato sulla base del dato ponderale e del significativo lucro complessivo (circa euro 55.000,00), senza che si possa fare riferimento alle singole operazioni di spaccio e non potendo darsi seguito alle mere affermazioni difensive circa la pretesa modestia del guadagno marginale effettivo;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.