Spaccio Lieve Entità: La Cassazione e l’Uso Astuto di un Corriere in Pandemia
L’ordinanza in esame offre un’importante riflessione sui criteri di valutazione del reato di spaccio lieve entità. La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso complesso, in cui le modalità esecutive del reato, avvenute in un contesto di emergenza nazionale, sono diventate l’elemento chiave per escludere l’applicazione della fattispecie attenuata. Analizziamo come l’astuzia e l’approfittamento di una situazione eccezionale possano aggravare la posizione degli imputati.
I Fatti del Caso: Spaccio durante l’Emergenza Sanitaria
Due individui sono stati condannati in appello per diversi episodi di spaccio di cocaina. La particolarità del caso risiedeva nel metodo utilizzato per il trasporto della sostanza stupefacente: uno degli imputati, impiegato presso una nota società di corriere espresso, sfruttava il proprio lavoro per movimentare la droga. L’attività illecita si è svolta durante il periodo di emergenza epidemiologica, un momento in cui la circolazione delle persone era fortemente limitata, mentre i corrieri potevano muoversi liberamente per garantire le consegne. Questa circostanza permetteva di eludere più facilmente i controlli delle Forze dell’Ordine, rendendo l’attività criminale più sicura e difficile da intercettare.
L’Analisi della Corte di Cassazione
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza d’appello lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento dell’ipotesi di spaccio lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato completamente le loro argomentazioni, dichiarando i ricorsi inammissibili.
Spaccio Lieve Entità: Perché è Stato Escluso?
Il punto centrale della decisione riguarda la valutazione complessiva della condotta. Secondo la Corte, i giudici di merito hanno correttamente escluso la lieve entità del fatto. Non ci si può limitare a considerare solo il quantitativo di droga ceduto, ma è necessario analizzare l’intero contesto operativo. La scelta di utilizzare un corriere espresso durante un lockdown nazionale è stata giudicata una modalità particolarmente ‘callida’ (astuta), finalizzata ad approfittare della maggiore difficoltà di controllo da parte delle autorità. Questo elemento, da solo, conferisce al fatto una gravità superiore, incompatibile con la qualificazione di ‘lieve entità’.
La Responsabilità Penale e le Attenuanti Generiche
La Corte ha inoltre confermato la piena responsabilità di uno degli imputati, ritenendo l’argomentazione della Corte d’Appello logica e ben motivata, basata su massime di esperienza consolidate. Anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata respinta. I giudici hanno sottolineato come non fossero emersi elementi favorevoli a una valutazione più mite. Al contrario, la reiterazione delle cessioni e le già citate modalità astute dell’azione criminale hanno deposto in senso contrario, delineando un quadro di significativa pericolosità sociale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi ‘manifestamente infondati’. Le motivazioni della sentenza d’appello sono state considerate adeguate, logiche e prive di vizi. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione sulla gravità del fatto e sulla concessione delle attenuanti è un giudizio di merito che, se correttamente motivato, non può essere censurato in sede di Cassazione. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione esauriente del perché la condotta degli imputati non potesse essere considerata di lieve entità, ponendo l’accento sulla pianificazione e sull’approfittamento di un contesto di crisi generale.
Le Conclusioni
L’ordinanza stabilisce un principio importante: nella valutazione dello spaccio lieve entità, il giudice deve considerare non solo gli aspetti quantitativi, ma anche e soprattutto le modalità della condotta e il contesto in cui si inserisce. Sfruttare una situazione di emergenza per commettere un reato, utilizzando metodi che rendono più difficile l’azione di contrasto, è un indice di particolare gravità che preclude l’accesso a benefici di legge come l’attenuante della lieve entità o le attenuanti generiche. La decisione finale è stata quindi la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando può essere escluso il reato di spaccio di lieve entità?
Secondo questa ordinanza, l’ipotesi di spaccio lieve entità può essere esclusa quando la valutazione complessiva della condotta rivela una particolare gravità, anche a fronte di quantitativi non ingenti. Le modalità astute e l’approfittamento di contesti particolari, come l’uso di un corriere durante un’emergenza sanitaria, sono elementi che aggravano il fatto e lo rendono incompatibile con la lieve entità.
Sfruttare un’emergenza nazionale per commettere un reato può influire sulla valutazione della sua gravità?
Sì, assolutamente. La Corte ha stabilito che aver trasportato cocaina durante l’emergenza epidemiologica, approfittando della libera circolazione garantita ai corrieri e della maggiore difficoltà nei controlli, è un fattore che denota una spiccata capacità criminale e aumenta la gravità del reato, giustificando il diniego di qualsiasi attenuante.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché la Corte di Cassazione li ha ritenuti ‘manifestamente infondati’. Ciò significa che le argomentazioni dei ricorrenti non hanno evidenziato alcuna illogicità o errore di diritto nella sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva già fornito una motivazione completa e adeguata per giustificare la condanna e l’esclusione della lieve entità e delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4468 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CORI il 25/08/1980 COGNOME nato a VELLETRI il 22/04/1989
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il motivo unico del ricorso di NOME COGNOME e il terzo motivo del ricorso – al quale aggiungesi memoria difensiva – di NOME COGNOME al quale aggiungesi memoria difensiva – sono manifestamente infondati perché con adeguata argomentazione la Corte d’appello ha escluso la lieve entità dei reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 oggetto dei capi 18, 30, 31, 36 e 39 sulla base di una valutazione complessiva delle condotte realizzate trasportand , in un periodo di emergenza epidemiologica, la cocaina tramite un corriere espresso gls (presso il quale COGNOME lavorava) che in quel periodo, a differenza di altri, poteva liberamente circolare su territorio così anche approfittando della maggiore difficoltà delle Forze dell’ordine a effettuare controlli;
ritenuto che i primi due motivi del ricorso – al quale aggiungesi memoria difensiva – di NOMECOGNOME concernenti la sua responsabilità per i reati per i quali è stato condannato, sono manifestamente infondati – perché non evidenziano manifeste illogicità della argomentazione a sostegno della decisione adottata dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di esperienza, con esito convergente con quella del Tribunale – così come lo è il quarto, poiché la Corte d’appello ha correttamente chiarito che non sono emersi elementi di valutazione favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre reiterate e attuate con modalità callide sono state le cessioni di sostanza stupefacente ;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
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