Spaccio di Lieve Entità: La Cassazione Conferma la Condanna e Spiega i Criteri
L’ipotesi di spaccio lieve entità rappresenta una distinzione cruciale nel diritto penale degli stupefacenti, comportando conseguenze sanzionatorie notevolmente diverse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i criteri per valutare quando questa attenuante non possa essere applicata, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e confermando la decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato si era rivolto alla Suprema Corte contestando la sentenza su due punti principali. In primo luogo, chiedeva che il fatto venisse riclassificato come reato di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. In secondo luogo, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso
L’appellante sosteneva che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a giustificare una condanna per spaccio ordinario. La sua difesa puntava a dimostrare che le circostanze complessive del fatto rientrassero in un quadro di modesta offensività, tipico dello spaccio lieve entità. Contestava inoltre la valutazione della Corte d’Appello riguardo la sua personalità e la gravità della condotta, elementi che avevano portato al diniego delle attenuanti generiche.
La Valutazione sullo Spaccio di Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente valorizzato una serie di elementi oggettivi che, considerati nel loro insieme, erano del tutto incompatibili con l’ipotesi di un ‘piccolo spaccio’.
Gli elementi decisivi sono stati:
1. Il dato ponderale: una quantità di sostanza stupefacente giudicata ‘assai significativa’.
2. Le attrezzature: la disponibilità di strumenti specifici per il confezionamento o la vendita.
3. L’incompatibilità del reddito: la sproporzione tra il tenore di vita o i beni posseduti e le fonti di reddito lecite dichiarate.
Secondo la Suprema Corte, la valutazione congiunta di questi fattori delinea un quadro operativo che esula dalla lieve entità, suggerendo un’attività non occasionale e strutturata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha chiarito che il ricorso non proponeva vizi di legittimità, ma reiterava deduzioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, un’operazione che non rientra nei poteri del giudice di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e coerente, avendo correttamente inquadrato tutti gli elementi della fattispecie in un senso incompatibile con la lieve entità.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha applicato un principio simile. La decisione della Corte d’Appello di negarle non era arbitraria, ma fondata su una valutazione precisa della gravità della condotta, del suo carattere non occasionale e dell’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato. Contestare tale valutazione con ‘argomenti generici’, come fatto dal ricorrente, equivale a sollecitare un inammissibile riesame dei fatti.
Le Conclusioni
L’esito del processo è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna diventa definitiva e, inoltre, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni dei giudici di merito.
Quando un’attività di spaccio non può essere considerata di ‘lieve entità’?
Secondo la sentenza, un’attività di spaccio non può essere considerata di lieve entità quando elementi come un quantitativo significativo di sostanza, la disponibilità di attrezzature specifiche e una chiara incompatibilità con il reddito lecito, valutati nel loro complesso, indicano un’operatività che supera i confini del piccolo spaccio occasionale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove per ottenere le attenuanti generiche?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non riesamina le prove o il merito dei fatti. Il suo compito è verificare che la decisione del giudice precedente sia legalmente corretta e motivata in modo non arbitrario o illogico. La richiesta di una diversa valutazione delle prove per ottenere le attenuanti è considerata inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza di condanna precedente definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver presentato un ricorso ritenuto privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38941 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PANTELLERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 reitera deduzioni già esaminate nella prospettiva di una diversa valutazione di merito e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte dato rilievo all’assai significativo dato ponderale che valutato alla luce delle attrezzature disponibili e dell’incompatibilità con il reddito di cui il ricorrente dispone consentono di inquadrare unitariamente tutti gli elementi della fattispecie in senso incompatibile con l’ipotesi di un piccolo spaccio e, conseguentemente, della lieve entità;
Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, in assenza dell’individuazione di vizi deducibili in questa sede, avendo la Corte negato le attenuanti generiche sulla base di una valutazione non arbitraria, incentrata sulla gravità della condotta e sugli elementi che denotano il carattere non occasionale, nonché sulla mancanza di elementi positivamente valutabili, profilo che il motivo di ricorso si limita a contestare con argomenti generici;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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