Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24596 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni della difesa di NOME in persona dell’AVV_NOTAIO del foro di Lamezia Terme il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato la ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme che ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME, a seguito di convalida di arresto in relazione al reato di detenzione per finalità di cessione e di cessione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 73, commi 1 e 4, DPR n.309/90.
Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso COGNOME NOME articolando un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati assumendo che, sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità, non sussistevano le condizioni per inquadrare la fattispecie ai sensi dell’art.73 commi 1 e 4 dPR 309/90 laddove i profili quantitativi dello stupefacente, oltre ai mezzi impiegati e alle modalità della condotta consentivano di ricondurre la detenzione al fatto di lieve entità di cui all’art.73 comma 5 dPR 309/90, trattandosi di “piccolo spaccio di strada” indicativo di una minore offensività del bene giuridico protetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere “interno” al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un
diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976) in quanto alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460).
Sotto un primo profilo il ricorrente è privo dell’interesse del ricorrente a contestare la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 73 commi 1 e 4 dPR 309/90, Non sussiste invero l’interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento “de libertate” quando sia dedotta l’erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d’imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l’impugnazione esperita. (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l’interesse del ricorrente a richiedere l’inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto all’applicazione della misura cautelare impostagli. (sez.6, n.41003 del 7/10/2015, COGNOME, Rv.264762; sez.6, n.46387 del 24/10/2023, COGNOME NOME, Rv.285481). Nella specie anche la ipotesi di cui all’art.73 comma 5 dPR 309/90 consente la adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il ricorrente non ha dedotto che il termine di fase sia nel frattempo scaduto o che dalla diversa qualificazione giuridica deriverebbe la rimessione in libertà dell’indagato.
Sotto un secondo profilo risulta che il Tribunale abbia considerato con attenzione gli episodi incriminati, per escludere la qualificazione ex art. 73, comma 5, dPR 309/90, e cioè non solo apprezzando quanto già evidenziato dal giudice della misura, ma anche analizzando la professionalità della condotta, i quantitativi complessivi trattati, la vastità del fenomeno, i contatti con acquirenti e complici che lo collocavano in una posizione non riconducibile al piccolo spaccio.
Da tale valutazione il tribunale ha tratto il convincimento che la condotta non potesse essere qualificata lieve.Tale giudizio, impregiudicati gli esiti del giudizio di merito, è qui incensurabile ed è altresì giuridicamente corretto.
5. Il giudicante infatti ha fatto corretta e logica applicazione del principio in forza del quale, in tema di sostanze stupefacenti, la ipotesi di cui all’articolo 73,
comma 5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di “minima offensività penale” della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità e circostanze dell’azione). Ciò in quanto la finalità della ipotesi di minore gravità si ricollega al criterio di ragionevolezza derivante dall’articolo 3 della Costituzione, che impone – tanto al legislatore, quanto all’interprete- la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (Sez.Un. Murolo)
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 5 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente