Spaccio lieve entità: la Cassazione sui limiti dell’impugnazione
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui criteri per distinguere lo spaccio di stupefacenti dall’ipotesi di spaccio lieve entità e sui limiti del ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato, ha ribadito come la valutazione degli elementi fattuali sia di competenza esclusiva dei giudici di merito, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la condanna di un individuo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato era stato trovato in possesso di cocaina, suddivisa in 64 involucri numerati e di pari peso, da cui era possibile ricavare 151 dosi medie singole. Oltre alla droga, erano state rinvenute banconote di piccolo e medio taglio.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato aveva articolato il ricorso in Cassazione su due punti principali:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità penale: Si contestava la logicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la destinazione della sostanza allo spaccio, ritenendola una ricostruzione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
2. Errata qualificazione giuridica: Si sosteneva che il fatto dovesse essere inquadrato nell’ipotesi di spaccio lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, data la presunta modesta offensività della condotta.
Spaccio Lieve Entità: L’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Sul primo punto, i giudici hanno sottolineato che il ricorso non evidenziava alcuna reale illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre una diversa interpretazione degli elementi di fatto. La destinazione allo spaccio era stata logicamente desunta da indici oggettivi inequivocabili: le modalità di confezionamento (numerosi involucri uguali e numerati), l’ingente quantitativo potenziale di dosi e il possesso di denaro contante in piccoli tagli, tipico dell’attività di vendita al dettaglio.
Sul secondo e più rilevante motivo, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di escludere la fattispecie di spaccio lieve entità. Anche in questo caso, la valutazione si è basata su elementi concreti che indicavano un’attività criminale non marginale.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sui seguenti principi consolidati:
* Valutazione complessiva degli indici: L’accertamento della lieve entità del fatto non può basarsi su un singolo elemento, ma richiede una valutazione globale di tutti gli indici previsti dalla norma (quantità, qualità, modalità dell’azione, mezzi usati). Nel caso di specie, la quantità (151 dosi) e le modalità (confezionamento seriale) erano state ritenute indicative di un’attività di spaccio con un sufficiente grado di organizzazione, incompatibile con la qualifica di “lieve”.
* Inammissibilità delle censure di fatto: Il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. È inammissibile il motivo che, pur lamentando formalmente un vizio di motivazione, in realtà mira a una nuova e diversa valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità.
* Conseguenze dell’inammissibilità: A fronte dell’inammissibilità del ricorso e in assenza di una colpa scusabile, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere l’applicazione della più favorevole ipotesi di spaccio lieve entità, non è sufficiente appellarsi a un singolo aspetto, ma è necessario che l’intera condotta, analizzata nel suo complesso, risulti minimamente offensiva e priva di indici di professionalità o organizzazione. Inoltre, l’atto di impugnazione in Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi sui vizi di legittimità (violazione di legge o motivazione manifestamente illogica) e non tentando di ottenere una revisione del merito della vicenda, pena una secca declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione per spaccio di droga viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità come la manifesta illogicità della motivazione, si limita a contestare la ricostruzione dei fatti o a riproporre censure già correttamente esaminate e respinte nei gradi di merito.
Quali elementi oggettivi escludono la configurabilità dello spaccio di lieve entità?
La qualifica di spaccio di lieve entità è esclusa quando elementi come l’ingente quantitativo di dosi ricavabili (in questo caso 151), le modalità di confezionamento seriale (64 involucri numerati) e altre circostanze indicano un’attività di spaccio connotata da un significativo grado di organizzazione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19598 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABDALHAMED BAHAA MOHAMED AHMED ALSAID (CUI 05NN451) nato il 15/05/1996
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penal responsabilità, è inammissibile perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal per stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, quale ha logicamente ed esaurientemente giustificato la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, in relazione alle modalità di detenzione della droga (la cocaina era confezionate era suddivisa in 64 involucri numerati e di pari peso), e al quantitativo stupefacente, da cui erano ricavabili 151 dosi medie singole, e al rinvenimento di banconote di medio e piccolo taglio detenute alla rinfusa, e dovendosi ribadire che la valutazione in ordi alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa del immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicit motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, COGNOME, Rv. 241604), situazione, quest’ultima, che non è dato ravvisare nel caso qui al vaglio;
rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 3 del 1990, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta – e quindi non censurabile sede di legittimità – ha escluso la qualificazione del fatto in termini di “lieve valorizzando gli elementi accertati nel caso concreto, ossia la quantità della sostanz sequestrata, come detto, suddivisa in 64 involucri numerati da cui erano ricavabili 151 dosi nonché le modalità dell’azione, ritenute altamente significative di una attività di spa connotata da un sufficiente grado di organizzazione, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fine della configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P 309 del 1990, l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sin previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.