Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABDALHAMED COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penal responsabilità, è inammissibile perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal per stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, quale ha logicamente ed esaurientemente giustificato la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, in relazione alle modalità di detenzione della droga (la cocaina era confezionate era suddivisa in 64 involucri numerati e di pari peso), e al quantitativo stupefacente, da cui erano ricavabili 151 dosi medie singole, e al rinvenimento di banconote di medio e piccolo taglio detenute alla rinfusa, e dovendosi ribadire che la valutazione in ordi alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa del immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicit motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, COGNOME, Rv. 241604), situazione, quest’ultima, che non è dato ravvisare nel caso qui al vaglio;
rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 3 del 1990, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta – e quindi non censurabile sede di legittimità – ha escluso la qualificazione del fatto in termini di “lieve valorizzando gli elementi accertati nel caso concreto, ossia la quantità della sostanz sequestrata, come detto, suddivisa in 64 involucri numerati da cui erano ricavabili 151 dosi nonché le modalità dell’azione, ritenute altamente significative di una attività di spa connotata da un sufficiente grado di organizzazione, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fine della configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P 309 del 1990, l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sin previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.