Spaccio Lieve Entità: I Criteri della Cassazione per l’Inammissibilità del Ricorso
L’inquadramento di un fatto di spaccio nell’ipotesi di spaccio lieve entità rappresenta un punto cruciale nei processi per reati legati agli stupefacenti, data la notevole differenza di pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i criteri per escludere tale fattispecie e le condizioni che rendono un ricorso su questo punto inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati dai giudici.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La difesa dell’imputato aveva sostenuto, sia in primo grado che in appello, la tesi della lieve entità del fatto, chiedendo l’applicazione della più mite fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti.
Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto tale richiesta, ritenendo che gli elementi emersi non consentissero di qualificare il fatto come lieve. L’imputato, non rassegnato, ha proposto ricorso per cassazione, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità per Manifesta Infondatezza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto l’impugnazione ‘manifestamente infondata’, in quanto si limitava a riproporre questioni alle quali la Corte di Appello aveva già fornito una risposta adeguata, logica e coerente con i principi giurisprudenziali.
La Suprema Corte non ha il compito di riesaminare i fatti nel merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate. In questo caso, la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata completa e priva di vizi.
Le Motivazioni: I Criteri per Escludere lo Spaccio Lieve Entità
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici, in tutti i gradi di giudizio, a escludere l’ipotesi di spaccio lieve entità. La Cassazione ha confermato la validità del ragionamento seguito dai giudici di merito, basato su una valutazione complessiva di diversi indicatori:
Non Occasionalità della Condotta
Uno degli elementi chiave è stata la constatazione che l’attività di spaccio non era un episodio isolato, ma si inseriva in un contesto di continuità e sistematicità.
Collegamenti con i Canali di Approvvigionamento
È stata evidenziata l’esistenza di legami stabili con i canali di fornitura della droga, un fattore che indica un inserimento non marginale dell’imputato nel mercato degli stupefacenti.
Quantità della Sostanza
La quantità di sostanza stupefacente detenuta è stata giudicata ‘rilevante’, superando i limiti che la giurisprudenza considera compatibili con un fatto di lieve entità.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che per le medesime ragioni e in assenza di elementi di valutazione favorevoli, era stata correttamente negata anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere la qualificazione di spaccio lieve entità, non è sufficiente considerare solo il dato quantitativo della sostanza, ma è necessaria una valutazione globale che tenga conto delle modalità della condotta, della sua occasionalità e dell’inserimento del soggetto nel mercato della droga. Un ricorso in Cassazione che non evidenzi specifiche illogicità o violazioni di legge nella sentenza impugnata, ma si limiti a riproporre una diversa interpretazione dei fatti, è destinato all’inammissibilità. La decisione comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione economica a favore della Cassa delle ammende.
Cosa rende un ricorso per spaccio manifestamente infondato?
Un ricorso è ritenuto manifestamente infondato quando si limita a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi escludono la configurabilità dello spaccio di lieve entità?
Secondo l’ordinanza, l’ipotesi di lieve entità è esclusa quando emergono elementi come la non occasionalità della condotta, l’esistenza di collegamenti con i canali di approvvigionamento della droga e una quantità rilevante di sostanza stupefacente.
Perché sono state negate le attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per le stesse ragioni che hanno portato a escludere la lieve entità del fatto e per la totale assenza di elementi di valutazione favorevoli nei confronti dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4442 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4442 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il 23/12/1977
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già adeguatamente risposto, con esiti convergenti con la decisione del Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, circa il riconoscimento della responsabilità del ricorrente per II reato ascsrtittiogli;
ritenuto che la Corte ha confermato la adeguata motivazione addotta nella sentenza di primo grado per escludere il caso di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 evidenziando la non occasionalità della condotta, l’esistenza di collegamenti con i canali di approvvigionamento della droga, la rilevante quantità di sostanza stupefacente in vari modi detenuta a fini di spaccio come anche – per le stesse ragioni e in assenza di elementi di valutazione favorevole – le circostanze attenuanti generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna . del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consigliere estensore