Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente del tipo hashish, che gli era stato sequestrato presso la sua abitazione ed era stato condannato alla pena COGNOME A, r 3 r, V I -14 – 2-0 dì anni tre mesì COGNOME dr reclusione ed euro 9.000 dì multa, ritenuta la recidiva.
Il ricorren COGNOME deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del prevenuto, alla omessa sussunzione dei fatti sottto il paradigma dell’art.73 comma 5 dPR 309/90 e con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi dì confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto le finalità di cessione erano coerenti con a natura, quantità (oltre 250 dosi di hashish) e frazionamento dello stupefacente sequestrato.
3.1 Inammissibile è poi la censura relativa al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90, atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione gli elevati quantitativi sequestrati, la natura della sostanza (hashish) e le dosi ricavabili, oltre alla ricorrenza di strumenti di pesatura e di confezionamento dello stupefacente.
3.2 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva dì incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “di lieve entità” (Cass.
Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 dei 5/03/2013). Orbene, un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento decisamente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole capacità diffusiva.
3.3 Con riferimento al terzo motivo di ricorso, i giudici del gravame del merito hanno dato conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in capo al COGNOME, deponendo negativamente per l’odierno ricorrente i precedenti penali, anche specifici, la gravità della condotta desunta anche dal comportamento ostruzionistico del ricorrente che si era dato alla fuga e dell’assenza di profili di rneritevolezza. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). La misura del trattamento sanzionatorio è stata modulata secondo criteri medi edittali e il giudice distrettuale ha altresì dato conto delle ragioni per cui ha inteso discostarsi da criteri minimi edittali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore