Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28778 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 20/04/1981
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui all’art. 73,
comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto e trasportato 100
involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 64.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 73,
comma V, d.P.R. 309/90; 2. Vizio di motivazione per essere la sentenza impugnata manifestamente illogica nella misura in cui, ai fini del diniego della
riqualificazione, omette di operare una valutazione complessiva della concreta condotta serbata dall’imputato.
Letta la memoria difensiva depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere l’annullamento della
sentenza impugnata.
Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto nel ricorso e che le doglianze difensive, oltre ad essere
riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.
Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo caduto in sequestro, modalità della detenzione, frazionamento in dosi, detenzione di strumentazione idonea alla pesatura ed al confezionamento in dosi) indicativi della professionalità dell’attività illecita a cui era dedito l’imputato e del rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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