Spaccio Lieve Entità: I Criteri della Cassazione per la Qualificazione del Reato
La distinzione tra spaccio di stupefacenti e spaccio di lieve entità è cruciale nel diritto penale, poiché comporta differenze sanzionatorie molto significative. Stabilire quando un fatto possa essere considerato di minore gravità è una questione complessa, che richiede un’analisi attenta di tutte le circostanze del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 16816 del 2024, offre importanti chiarimenti su questo punto, sottolineando la necessità di una valutazione globale e non frammentaria degli elementi a disposizione del giudice. Analizziamo insieme la vicenda processuale e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato era stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il punto centrale del ricorso verteva sulla richiesta di riqualificare il reato nella fattispecie di spaccio di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui aveva escluso questa ipotesi meno grave.
La Decisione sullo Spaccio di Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la Corte d’Appello avesse operato in modo corretto e conforme ai principi giurisprudenziali consolidati. Secondo gli Ermellini, il giudice di merito non ha commesso alcun errore nel negare la qualificazione di spaccio di lieve entità. La decisione si fonda sul principio, già sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto non può basarsi su singoli elementi isolati, ma deve scaturire da una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è chiara e rigorosa. Il rigetto della tesi difensiva si basa sull’apprezzamento di fatto, non manifestamente illogico, compiuto dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva valorizzato una serie di elementi che, nel loro insieme, delineavano un quadro incompatibile con la lieve entità del reato. In particolare, sono stati considerati decisivi:
* Il carattere ripetuto e continuativo della condotta: non si trattava di un episodio isolato, ma di un’attività di spaccio protratta nel tempo.
* Il numero di clienti: l’imputato intratteneva rapporti costanti con un numero significativo di acquirenti, un dato che suggerisce una certa professionalità e organizzazione.
* L’esistenza di uno stabile canale di rifornimento: la costanza dei rapporti con i clienti presupponeva, logicamente, un canale di approvvigionamento dello stupefacente solido e continuativo.
* Il quantitativo di sostanza: è stato valutato il quantitativo di cocaina detenuto.
* L’entità di crediti e debiti: l’analisi dei movimenti finanziari legati all’attività illecita ha ulteriormente confermato la non marginalità del traffico.
La Corte ha quindi concluso che la valutazione combinata di questi fattori giustificava pienamente l’esclusione della fattispecie meno grave. In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la qualificazione di un fatto di spaccio come di ‘lieve entità’ non è automatica e non può essere richiesta isolando solo gli aspetti più favorevoli all’imputato. Il giudice ha il dovere di compiere una valutazione globale, considerando tutti gli indici qualitativi e quantitativi della condotta. L’abitualità, la continuità, la rete di clienti e la struttura organizzativa, anche minima, sono elementi che possono legittimamente portare a escludere la minore gravità del reato, anche a fronte di quantitativi di droga non eccezionali. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che la difesa in questi casi deve affrontare l’insieme delle circostanze, piuttosto che concentrarsi su un singolo aspetto.
Quando si può escludere la qualificazione di spaccio di lieve entità?
Si può escludere quando la valutazione complessiva degli elementi del caso concreto lo giustifica. Fattori come il carattere ripetuto e continuativo della condotta, il numero di clienti, l’esistenza di un canale di rifornimento stabile e l’entità dei crediti e debiti possono portare a escludere la minore gravità del fatto.
Quali elementi valuta il giudice per decidere sulla lieve entità del fatto?
Il giudice valuta tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione normativa, inclusi il carattere continuativo dello spaccio, il numero di clienti con cui l’imputato ha rapporti costanti, il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e l’entità dei movimenti finanziari (crediti e debiti) legati all’attività.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si riscontra un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16816 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CHTAIBA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazio in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve en cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile, avendo Corte territoriale, nel fare corretta applicazione del principio secondo l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessi degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murol Rv. 274076), escluso, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, l’integrazione della meno grave fattispecie di cui al comma 5 dell’art d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando sia il carattere ripetuto e continuativo d condotta di spaccio, attestato dal numero di clienti con cui l’imput intratteneva rapporti costanti (tale da presupporre l’esistenza di uno st canale di rifornimento dello stupefacente), sia il quantitativo di sost stupefacente di tipo cocaina detenuto e l’entità dei crediti e dei debiti (cfr 6);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore de Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024.