Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18622 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma l’DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 28-09-2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME, sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’indagato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 settembre 2023, il Tribunale del Riesame di Roma applicava nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza emessa il 30 maggio 2023 dal G.I.P. del Tribunale di Roma, che aveva applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. in relazione a una pluralità di episodi del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990: per tali episodi, G.I.P. aveva riconosciuto la fattispecie di lieve entità, fattispecie che invece è stata esclusa dal Tribunale del Riesame con la decisione impugnata.
Avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, è stata censurata la riqualificazione dei reati operata dal Tribunale, osservandosi che la valutazione compiuta dal G.I.P. circa la tenuità delle condotte di spaccio era risultata puntuale, attenta e coerente con le acquisizioni investigative, mentre le diverse conclusioni cui è pervenuto il Tribunale del Riesame, sarebbero frutto, in assenza di sequestri di sostanze stupefacenti, di mere ipotesi e congetture, non avendo le indagini esplorato in alcun modo l’esistenza concreta né di guadagni cospicui, né tantomeno di eventuali provviste di stupefacente, dovendosi considerare che l’unico sequestro a carico di COGNOME ha riguardato l’importo di 600 euro, non essendo stati svolti peraltro accertamenti patrimoniali per verificare il tenore di vita dell’indagato.
Il differente giudizio cui è giunto il Tribunale, quindi, non terrebbe conto né dei mancati riscontri alle captazioni telefoniche, né dei canoni ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la lieve entità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che le condotte contestate non siano episodiche.
Con il secondo motivo, la difesa contesta la valutazione sulle esigenze cautelari, evidenziando che il Tribunale ha ritenuto che COGNOME è un soggetto che non svolge attività lavorativa, senza considerare che la difesa ha depositato documentazione da cui risulta che COGNOME lavora alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, con il ruolo di responsabile di magazzino, essendo stata prodotta altresì la ricevuta di comunicazione Unilav, per cui sarebbe inconferente la sottolineatura da parte del Tribunale circa la mancata allegazione di un documento di identità del soggetto che assumeva l’indagato, ovvero la mancata produzione della visura camerale della società presso cui questi svolge attività lavorativa, posto che il modello unificato Unilav è il documento usato dai datori di lavoro per adempiere alle comunicazioni obbligatorie sull’instaurazione, la proroga, la trasformazione o la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato. Doveva quindi ritenersi provato il regolare svolgimento di attività lavorativa da parte di COGNOME, quantomeno a far data dal 26 luglio 2023, data
dell’assunzione, valendo ciò a smentire la presunzione operata dal Tribunale, secondo cui il ricorrente trarrebbe i proventi del suo sostentamento dalle attività illecite, riverberandosi ciò anche sulla valutazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, tanto più ove si consideri che si procede per fatti del 2022 e che non vi è stata alcuna violazione della misura in esecuzione dal maggio 2023, ribadendosi sul punto che la custodia in carcere costituisce l’extrema ratio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la valutazione circa l’esclusione della fattispecie di lieve entità, a differenza di quanto sosten ricorso, non rivela criticità argomentative o profili di irragionevolezza.
Ed invero, nel disattendere criticamente il differente giudizio reso nell’ordinanza genetica circa la qualificazione giuridica dei fatti di causa, il Tribunale de Riesame ha diffusamente richiamato le risultanze investigative, ritenendo i fatti sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; a tal fine sono stati valorizzati (pag. 9-10 dell’ordinanza impugnata) una serie di elementi di indubbia pregnanza ai fini dell’inquadramento delle condotte contestate. Ed invero è stata innanzitutto sottolineata “la sistematicità delle cessioni di cocaina, con cadenza pressoché quotidiana nel corso dell’estate del 2022, di per sé già indicativa della disponibilità di canali affidabili approvvigionamento, tali da garantire all’indagato di rifornirsi stabilmente e soddisfare una vasta platea di acquirenti (non certo occasionale), senza necessità di precostituirsi provviste cospicue, scongiurando così ben più gravi conseguenze ove trovato in possesso di quantitativi più importanti rispetto a quelli normalmente detenuti, oltre che maggiori perdite economiche”.
Oltre a ciò, sono stati rimarcati altri elementi fattuali significativi, quali “le modalità organizzative dei traffici, articolate in consegne a domicilio e presso postazioni fisse al fine di massimizzare i profitti, oltre alla prontezza del COGNOME nel reperire soggetti da adibire allo spaccio, come dimostrato in occasione dell’arresto di alcuni complici; i significativi guadagni, pari a 1.500-2000 euro giornalieri, che, sebbene non riscontrati da sequestri di cospicue somme di denaro (dato valorizzato dal G.I.P.), non possono essere ricondotti, come afferma lo stesso G.I.P., a mera millanteria, avuto riguardo al tenore delle molteplici conversazioni in cui quotidianamente il COGNOME riepiloga l’entità degli incassi, con dovizia di dettagli (entrate ed uscite per spese sostenute per pagare “i cavalli” e gli addetti alle postazioni fisse), interloquendo con i suoi complici segnatamente COGNOME e COGNOME; il ricorso a plurimi e accorti luoghi di occultamento delle partite di narcotico via via da smerciare”.
3 GLYPH
Ulteriore dato ritenuto dai giudici dell’impugnazione cautelare ostativo alla qualificazione delle condotte in termini di lieve entità è il fatto che COGNOME ha condotto i traffici illeciti mentre si trovava in regime dì detenzione domiciliare presso la sua abitazione per espiazione pena in relazione a una condanna per un precedente specifico, essendo stava svolta presso tale abitazione, il 26 luglio 2022, una perquisizione che ha consentito di rinvenire sostanza stupefacente di tipo cocaina suddivisa in 31 involucri, 4 cellulari e la somma di 640 euro.
1.1. Ciò posto, avuto riguardo alla rilevanza delle circostanze indicate dal Tribunale (circostanze invero non smentite nel ricorso) e alla loro correlazione logica, deve ritenersi che il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenti alcun vizio di legittimità.
L’ordinanza impugnata, infatti, si posta in sintonia con l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell’offensività della condotta non va ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine
Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell’art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l’idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.
Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione dell decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, il che vuol dire che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel
caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività.
Tale onere motivazionale risulta correttamente adempiuto dal Tribunale del Riesame, che ha escluso la configurabilità dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di un’esauriente disamina delle risultanze investigative disponibili e di un confronto razionale con le contrarie argomentazioni del G.I.P. Di qui l’infondatezza delle censure difensive.
In definitiva, sia per quanto riguarda la valutazione indiziaria, sia in ordine alle esigenze cautelari che rispetto alla scelta della misura, deve ribadirsi che, fatti salvi gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale, le valutazioni compiute dal Tribunale del Riesame, in quanto non illogiche, non prestano il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente differenti considerazioni di merito, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, posto che il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ric proposto nell ‘ interesse di COGNOME va rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procediment
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all ‘ art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. GLYPH (.),QQA’cc Q E21` GLYPH cl. ,ex, escve. 2
Così deciso il 31/0ì72024