Spaccio di Lieve Entità: la Cassazione Chiarisce i Limiti
Introduzione: Il Caso e la Decisione della Suprema Corte
La qualificazione di un’attività di spaccio come spaccio di lieve entità è un tema cruciale nel diritto penale, poiché comporta una notevole riduzione della pena. Con l’ordinanza n. 8243 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri per escludere tale ipotesi, chiarendo che la continuità e l’organizzazione dell’attività illecita sono elementi decisivi, anche se la struttura è rudimentale. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa: Un’Attività di Spaccio Organizzata
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima aveva negato la concessione dell’attenuante dello spaccio di lieve entità, evidenziando come l’imputato, insieme ad altri complici, avesse messo in piedi un’attività di spaccio continuativa per diversi mesi.
L’attività comprendeva la vendita di diverse tipologie di sostanze stupefacenti (eroina, cocaina e hashish) e il contatto con decine di acquirenti tossicodipendenti. Sebbene l’organizzazione fosse stata definita “rudimentale”, la sua costanza e la capacità di approvvigionamento dimostravano, secondo i giudici di merito, un inserimento non occasionale nel mondo del narcotraffico, tale da escludere la minore gravità del fatto.
Analisi dello Spaccio di Lieve Entità: i Criteri della Cassazione
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso sulla presunta violazione dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, la norma che disciplina, appunto, lo spaccio di lieve entità. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato, richiamando anche una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 51063/2018): la valutazione della lieve entità non può basarsi su un singolo elemento, ma deve derivare da un’analisi complessiva di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma. Tra questi, rientrano le modalità dell’azione, la quantità e qualità della sostanza, i mezzi utilizzati e le circostanze del fatto.
L’importanza della valutazione complessiva
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio. La sua decisione non è stata ritenuta illogica, poiché fondata su elementi concreti che, nel loro insieme, delineavano un quadro di gravità incompatibile con l’ipotesi lieve. La continuità temporale dell’attività, la varietà delle droghe trattate e la rete di contatti erano tutti fattori ostativi.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base della carenza del ricorso. Quest’ultimo, infatti, non presentava una critica argomentata e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre una diversa lettura dei fatti. La Corte ha sottolineato che la valutazione della Corte d’Appello era fattuale e non manifestamente illogica, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
L’attività descritta – protratta per mesi, con una clientela vasta e una capacità di rifornimento significativa – denotava un’operatività e un inserimento nel mercato della droga che andavano ben oltre la occasionalità o la minima offensività richiesta per l’applicazione della norma di favore. L’interruzione dell’attività solo a seguito dell’arresto confermava ulteriormente la stabilità dell’illecito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non basta che un’organizzazione di spaccio sia “rudimentale” per qualificare il fatto come di lieve entità. Se l’attività è continua, si estende su un arco temporale significativo e dimostra una certa capacità operativa e di approvvigionamento, è corretto escludere il beneficio.
Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito: per sostenere con successo la tesi della lieve entità, è necessario non solo evidenziare la modesta quantità di droga eventualmente sequestrata, ma anche dimostrare l’assenza di quegli indici di professionalità e continuità che la giurisprudenza considera decisivi per negare l’applicazione dell’art. 73, comma 5.
 
Quando può essere esclusa l’ipotesi di spaccio di lieve entità?
L’ipotesi di spaccio di lieve entità può essere esclusa quando, da una valutazione complessiva, emergono indici di una certa gravità, come un’attività di spaccio protratta ininterrottamente per diversi mesi, l’offerta di diverse tipologie di droghe, una rete di contatti con decine di acquirenti e una capacità di approvvigionamento che denota un inserimento non occasionale nel narcotraffico.
Quali elementi deve considerare il giudice per valutare la lieve entità di un fatto di spaccio?
Il giudice deve compiere una valutazione globale di tutti gli elementi della fattispecie concreta. Deve considerare non solo la quantità e qualità della sostanza, ma anche le modalità dell’azione, i mezzi impiegati e ogni altra circostanza sintomatica, come la continuità e l’organizzazione dell’attività illecita.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non viene ravvisata un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8243 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8243  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME – il quale deduce l violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 3 1990 – è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi cri delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l’accertam della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fatti concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizion n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatto no manifestamente illogica, ha escluso l’ipotesi della “minore gravità”, sul rilievo che l’im per diversi mesi, unitamente ad altri correi, aveva svolto in maniera ininterrotta l’at spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish, venendo a contatto c decine di tossicodipendenti, attività organizzata pur in maniera rudimentale, e interrotta dall’avvenuta carcerazione, il che denota una significativa capacità di approvvigionamento de droga e, quindi, l’esistenza di contatti non certo occasionali con il narcotraffico, cert ostativi alla qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 19
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazi della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.